Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva è giustificato in assenza dei certificati di Abitabilità, Agibilità e di conformità alla concessione edilizia.
La questione dell'abitabilità/agibilità merita debita trattazione, sia per motivi di commerciabilità degli immobili sia per interventi di successiva trasformazione.
Sul venditore grava l’obbligazione della consegna in quanto incide sostanzialmente sull'uso contrattualmente previsto. Sull'annosa questione pochi giorni fa si è di nuovo espressa la Cassazione Civ. II con sentenza n. 2438/2016 del 08/02/2016.
Nelle case in vendita il documento di Agibilità/Abitabilità è spesso ignorato; è una modalità errata in quanto elemento fondante la sua destinazione d'uso. Nessuna normativa ad oggi impone la sua acquisizione e citazione negli atti notarili di compravendita o trasferimento a qualsiasi titolo