Non c'è Agibilità senza conformità urbanistica ed edilizia al progetto presentato.

Il D.Lgs. 222/2016 (c.d. decreto ‘Scia 2’) ha ristrutturato la procedura che rende utilizzabili gli immobili con Segnalazione certificata agibilità; la nuova procedura di Agibilità ha eliminato il silenzio-assenso ammesso nel previgente regime di certificazione rilasciata dal Comune, trasferendo la responsabilità al Professionista di asseverare tutti i requisiti e di allegare tutti i documenti previsti dall’articolo 24 D.P.R. 380/01. Nella versione procedurale anteriore al D.Lgs. 222/2016, al netto delle norme regionali, il conseguimento dell’Agibilità sugli immobili seguiva praticamente un iter di tipo autorizzativo, da concludersi col rilascio di un certificato da parte del Comune. Infatti il soggetto interessato doveva presentare apposita domanda al Comune per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, corredato dalla apposita documentazione. Entro il periodo di trenta giorni dalla domanda, il dirigente o responsabile del Comune doveva rilasciare tale certificato, previa eventuale ispezione dell’edificio. L’agibilità si intendeva attestata con silenzio assenso in questi casi:
- trenta giorni: se fosse stato rilasciato il parere ASL di cui all’art. 5 comma 3 lett. A;
- sessanta giorni: in caso di autodichiarazione sottoscritta dall’interessato;
Questi due termini potevano essere interrotti nei primi quindici giorni per richiedere documentazione integrativa, i quali ricominciavano a decorrere dalla data di ricezione integrativa.
Indice
- La nuova Segnalazione Certificata di Agibilità conferisce termini e responsabilità al proprietario.
- Cambiati tempi e modalità di utilizzo degli immobili in funzione dell’Agibilità
- Manca il riferimento espresso alla formazione del silenzio assenso, pur essendo Segnalazione Certificata.
- Le nuove sanzioni per mancata presentazione di SCA fanno il solletico.

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La nuova Segnalazione Certificata di Agibilità conferisce termini e responsabilità al proprietario.
Giova premettere che col Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01 la vecchia procedura di Abitabilità è stata assorbita nell’Agibilità. A decorrere dal 30 giugno 2017, cioè con l’entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016, sono state dettate diverse novità e tra queste la riforma dell’Agibilità. Essa non può essere più richiesta al comune con apposita istanza, e l’attribuzione dell’Agibilità adesso è stata “privatizzata” ponendo l’obbligo di provvedere a carico del soggetto interessato stesso. Si dovrà incaricare un professionista abilitato che dovrà presentare apposita S.C.A., ovvero Segnalazione Certificata di Agibilità: esso coincide col Direttore dei Lavori quando sono state compiute opere edilizie necessitanti, appunto, della nuova Agibilità. Con la Segnalazione Certificata di Agibilità il professionista tecnico dovrà attestare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente al deposito, la sussistenza delle condizioni di:
- sicurezza;
- igiene;
- salubrità;
- risparmio energetico degli edifici;
- risparmio energetico degli impianti installati;
- rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale;
Infine, non meno importante, dovrà contenere l’attestazione della conformità dell’opera al progetto presentato e le condizioni di piena agibilità.
Cambiati tempi e modalità di utilizzo degli immobili in funzione dell’Agibilità
Secondo la nuova riformulazione dell’articolo 24, comma 6, del TUE, gli immobili per i quali è stata depositata la Segnalazione Certificata di Agibilità possono essere utilizzati da subito, in quanto il professionista tecnico ha dichiarato già la sussistenza di tutti i requisiti che rendono utilizzabile e agibile fabbricato e immobile. Si ricalca in sostanza il medesimo meccanismo semplificato di accelerazione temporale previsto per l’ordinaria SCIA (segnalazione certificata inizio attività).
Questa nuova procedura di Agibilità è presentata sotto diretta responsabilità del professionista tecnico, anche sotto il profilo penale in quanto asseveratore. La Segnalazione Certificata di Agibilità è una sorta di SCIA “imperfetta”, configurandosi come una sorta di SCIA con lievi eccezioni. Lo stesso articolo 24 comma 6 del TUE dispone l’applicazione non totale della procedura SCIA ex art. 19 L. 241/90, bensì l’applicazione parziale in quanto risulta menzionato il rinvio ai soli commi 3 e 6-bis della L. 241/90. Questi commi richiamano rispettivamente:
- la stessa procedura applicata alla SCIA relativamente alla richiesta di divieto a proseguire l’attività e conformazione in caso di essa alle norme, e i provvedimenti in caso di falsità e inadempienza;
- il termine espresso di trenta giorni per effettuare verifiche e provvedimenti di cui al punto sopra;
Manca il riferimento espresso alla formazione del silenzio assenso, pur essendo Segnalazione Certificata.
L’articolo 26 del TUE, riformulato anch’esso dopo il Decreto ‘Scia 2’, riporta ancora la clausola di riserva, cioè lascia invariato l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. L’interesse pubblico finalizzato a tutelare questioni di incolumità e salute pubblica, non può essere eroso o limitato da questioni puramente amministrative e tanto meno dalla formazione di Silenzio-assenso.
Col D.Lgs. 222/2016 si è passati da un regime che prevedeva il silenzio assenso amministrativo nella domanda di rilascio del Certificato di Agibilità da parte della P.A., ad un sistema di asseverazione da parte di tecnico abilitato e pertanto sprovvisto dell’istituto del silenzio assenso. Quest’ultimo è applicabile soltanto per atti e provvedimenti rilasciabili espressamente dall’Amministrazione pubblica, ma non trova nessuna applicazione verso segnalazioni o comunicazioni edilizie su iniziativa del privato cittadino. In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha esaminato più volte il potere inibitorio verso le Agibilità oltre i termini previsti dal previgente ordinamento ante D.Lgs. 222/2016, che in molti casi la condiziona perfino al rispetto di tutti i requisiti come la conformità urbanistica dell’immobile (Cons. di Stato n. 277/2018).
Le nuove sanzioni per mancata presentazione di SCA fanno il solletico.
Esiste infine l’obbligo perentorio di presentare la Segnalazione Certificata Agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. In caso contrario, oltre tale termine si applica una modesta sanzione pecuniaria variabile da 77 a 464 euro. Detto tra noi, tale importo non assume certo funzione deterrente a rinviare il deposito della SCA.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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