La compravendita dell'immobile può contenere alcune incognite, sopratutto quando su di esso gravano illeciti e abusi edilizi compiuti dal precedente proprietario.
Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva è giustificato in assenza dei certificati di Abitabilità, Agibilità e di conformità alla concessione edilizia.
La quantificazione dell'indennità di esproprio comportante demolizione di un immobile è legata al suo valore venale che non può prescindere dalla sua legittimazione urbanistica.
Spesso i criteri di regolarità catastale ed edilizia vengono confusi o scambiati tra loro. Meglio chiarire le definizioni utili in materia contrattuale immobiliare.
Stavolta illustro una Cassazione 2010 che affronta un caso neanche raro: oggetto del compromesso è un fabbricato esistente prima del 1967, a cui erano state apportate successive modifiche non documentabili.
La corte ha ritenuto illegittimo un provvedimento restrittivo con cui il comune ordinava al privato la demolizione di un manufatto, acquistato in epoca assai successiva rispetto all'accertata consumazione dell'abuso edilizio.
Nelle case in vendita il documento di Agibilità/Abitabilità è spesso ignorato; è una modalità errata in quanto elemento fondante la sua destinazione d'uso. Nessuna normativa ad oggi impone la sua acquisizione e citazione negli atti notarili di compravendita o trasferimento a qualsiasi titolo
Da pochi anni la suprema Corte ha sterzato orientamento sulla commerciabilità immobiliare in presenza di abusi edilizi, ribadendo il principio di nullità degli atti di trasferimento di immobili non in regola con norme urbanistiche.