le distanze minime nell’edilizia
Sono parametri urbanistici con finalità e regole differenziate, e disciplinate da autonome regolamenti
La nozione di costruzione si identifica in qualsiasi manufatto non completamente interrato e con caratteri di stabilità al suolo
La disciplina che impone i dieci metri pareti finestrate si applica in molti interventi edilizi e modifiche volumetriche
Le opere abusive presenti vanno considerate dalla P.A. per rilasciare i titoli abilitativi edilizi
Il sopralzo del sottotetto e della copertura non rientra negli interventi conservativi
Il carattere premiale e derogatorio è ammissibile ai soli interventi di demolizione e ricostruzione
Il muro stesso va considerato costruzione ai fini delle distanze legali tra edifici.
Le prescrizioni di PRG e Regolamenti edilizi hanno interesse pubblico superiore ai rapporti civilistici
Il D.M. 1444/68 intende tutelare la salubrità degli ambienti interni agli edifici che si fronteggiano
Nel calcolo delle distanze legali è possibile trovare manufatti circostanti non legittimati, quali criteri applicare.
Il manufatto deve rispettarla a prescindere da pilastrature e aperture esterne permanenti
Il D.Lgs. 73/2020 ha modificato i criteri che esonerano la coibentazione dal computo di volumi, altezze e distanze tra costruzioni
Il Decreto Semplificazioni favorisce il mantenimento di sagoma, sedime e distanze di edifici costruiti prima del D.M. 1444/68
Nelle distanze tra edifici sono quelle che si fronteggiano e non devono incontrarsi, anche senza essere parallele
Gli strumenti urbanistici comunali non possono derogare alle distanze del D.M. 1444/68 per le costruzioni
Esiste una particolare deroga al regime delle distanze minime nelle zone omogenee A
Sporti e aggetti trascurabili sono esclusi dal calcolo, i balconi invece incidono su vedute e manufatti
Pochi casi possono ridurre il limite assoluto di dieci metri previsto dal D.M. 1444/68
La pianificazione comunale disciplina le distanze legali per tutelare l'interesse pubblico della salubrità.
La Cassazione ha ribadito il criterio per misurare il distacco, diverso da quello per vedute