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Come escludere dal calcolo delle distanze legali la posa del cappotto su facciata

Esiste da tempo la possibilità di deroga alle distanze legali tra edifici e dai confini quando si posa il cappotto termico sulle facciate: al netto di poterlo installare su marciapiedi e spazi pubblici, la vigente versione del comma 7 art. 14 D.Lgs. 102/2014, modificata dal D.Lgs. 73/2020, consente di derogare alle distanze legali a condizione di raggiungere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza termica previsti dal D.Lgs. 192/05:

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Ciò vuol dire che la deroga si ottiene condizionatamente ottenendo un risultato prestazionale di risparmio energetico, rendendo possibile la posa del cappotto su facciate in deroga alle distanze minime previste in materia dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, comprendendo anche quelle del D.M. 1444/68, sulla distanza minima tra edifici pari a 10 metri:

  • distanze minime tra edifici
  • distanze minime dai confini di proprietà
  • distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario
  • altezze massime degli edifici.

Anche la giurisprudenza amministrativa conferma l’applicazione di queste deroghe alle distanze legali, vedasi sentenza Consiglio di Stato n. 6764/2023:

Si deve però considerare che l’art. 14, comma 7, del d.lgs. 102 del 04.07.2014 (in materia di efficienza energetica) ha stabilito che entro i limiti del maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.p.r. 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici (cfr. Cassazione civile , sez. II , 18/06/2020 , n. 11845: L’art. 14 d.lgs. 102/2014 e l’art. 11 d.lgs. 115/2008 prevedono che in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che comportino aumenti di spessore delle pareti esterne si possa, entro certi limiti, derogare alle distanze degli edifici dai confini, alla condizione, però, che l’intervento sia tale da ottenere una riduzione minima del dieci per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni).

La predetta norma esplicita un anche passaggio su come esercitare le deroghe nel rispetto delle distanze minime ai fini civilistici, prime tra tutte la distanza minima di tre metri tra costruzioni ai sensi dell’articolo 873 C.C., salvo quelle maggiormente previste da regolamenti locali.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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