Skip to content

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Pubblicata in G.U. n. 165 del 18-7-2014 Testo vigente al: 7-11-2019

(Disclaimer: la presente versione non sostituisce quella ufficiale pubblicata in G.U.)


Titolo I FINALITA’ E OBIETTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, in conseguenza dell’adesione della Repubblica di Croazia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull’attuazione della direttiva sull’efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;

Vista la delibera CIPE n. 17 dell’8 marzo 2013 che aggiorna il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Finalita’

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all’articolo 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui:
a) all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni;
b) all’articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;
c) all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
((d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.))
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
((a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unita’ di consumo, ovvero di unita’ di consumo e di unita’ di produzione, per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia;))
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento e’ superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita’;
((b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita’ o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;))
c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
((d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;))
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;
f) condominio: edificio con almeno due unita’ immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
g) consumo di energia finale: tutta l’energia fornita per l’industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l’agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell’energia e alle industrie energetiche stesse;
h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
((i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia consegnata. Il contatore di fornitura puo’ essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unita’ immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l’energia, con l’esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralita’ di unita’ immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;))
l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2016, N. 141));
m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013;
n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell’ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
t) esercente l’attivita’ di misura del gas naturale: soggetto che eroga l’attivita’ di misura di cui all’articolo 4, comma17 della deliberazione dell’((Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico)) n. 11 del 2007, e successive modificazioni;
u) esercente l’attivita’ di misura dell’energia elettrica: soggetto che eroga l’attivita’ di misura di cui all’articolo 4, comma 6 della deliberazione dell’((Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico)) n. 11 del 2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: impresa che occupa piu’ di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprieta’ della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o piu’ entita’ di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non e’ stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita’ ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non e’ stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell’articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;
ff) pubblica amministrazione centrale: autorita’ governative centrali di cui all’allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
((gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o piu’ fonti di produzione verso una pluralita’ di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;))
hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012; ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti: un’opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria necessaria per rifornire un’unita’ di energia erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell’analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: un’opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un’unita’ di energia erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione; mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l’utilita’ o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attivita’ di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e’ effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unita’ immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;
oo) sistema di gestione dell’energia: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all’interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita’ immobiliare, zona o ambiente;
((qq-bis) sotto-contatore: contatore dell’energia, con l’esclusione di quella elettrica, che e’ posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unita’ immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unita’ immobiliari, ed e’ atto a misurare l’energia consumata dalla singola unita’ immobiliare o dal singolo edificio;))
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia e’ utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita’ di misura dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore e’ fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.

Art. 3 Obiettivo nazionale di risparmio energetico

1. L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di cui al comma 1.

Titolo II EFFICIENZA NELL’USO DELL’ENERGIA

Art. 4 Promozione dell’efficienza energetica negli edifici

1. L’ENEA, nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE) di cui all’articolo 17, comma 1 del presente decreto, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la conferenza unificata.

2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno: a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici; b) l’individuazione, sulla base della metodologia di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi piu’ efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica; c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi e dai risultati conseguiti; d) un’analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti; e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell’efficienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;

3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis, comma 2, e del programma di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale di cui all’articolo 5 del presente decreto.

4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l’efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e’ istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all’articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ stabilito il funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne’ rimborso spese, e all’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5 Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. A partire dall’anno 2014 e fino al 2020, e nell’ambito della cabina di regia di cui all’articolo 4-bis non appena istituita, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l’Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attivita’ di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e societa’ collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell’ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicita’ dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell’inventario, predisposto in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell’applicativo informatico IPer gestito dall’Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonche’ delle misure di cui al comma 10.

3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l’anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall’Attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.

5. Le modalita’ per l’esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e’ rimodulata a 250 m²; b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto; c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorita’ preposte alla difesa nazionale; d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita’ religiose.

7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell’investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per l’avvio e il completamento dell’intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.

8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e’ gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L’Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra piu’ Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

9. Concorrono altresì al raggiungimento dell’obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalita’ di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.

10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese quelle che hanno nella propria disponibilita’ gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresì, le misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l’intervento di una o piu’ ESCO.

12. Le risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l’attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita’ giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento puo’ essere integrato: a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita’ di cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; b) fino a 20 milioni di euro per l’anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entita’ dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse gia’ derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all’esecuzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall’ENEA e dal GSE nell’ambito dell’attivita’ d’istituto.

14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell’ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all’Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all’ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all’anno precedente. L’ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale informatico per l’inserimento delle informazioni di cui al presente comma e ne da opportuna informazione sul suo sito istituzionale.

16. Le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, attraverso l’approvazione: a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta’ dello Stato di cui al presente articolo; b) di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprieta’ pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo termine.

17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le informazioni di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.

Art. 6 Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all’allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell’ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita’ con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.

((1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e’ verificato attraverso l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.))

2. L’obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l’acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)».

3. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l’obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo.

4. E’ ammessa deroga dal rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilita’ economica e idoneita’ tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e’ ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l’acquisto sia finalizzato a: a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione; b) salvaguardare l’immobile in quanto ufficialmente protetto in virtu’ dell’appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

5. L’obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attivita’ delle forze armate. In ogni caso, l’obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

6. Nel caso in cui la fornitura preveda l’acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell’efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell’efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l’intera fornitura.

7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o piu’ soggetti responsabili dell’attuazione degli obblighi suddetti.

8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l’acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.

9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

Art. 7 Regime obbligatorio di efficienza energetica

1. L’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e’ determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE. ((1-bis. Nel calcolo dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalita’ previste dall’articolo 7, comma 2, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione e’ avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.))

2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE e’ costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.

3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovra’ garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia e’ ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti.

4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l’obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un’estensione dell’ambito dei soggetti obbligati e modalita’ alternative o aggiuntive di assolvimento dell’obbligo, qualora cio’ fosse necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

((4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonche’ complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi. 4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non piu’ di una volta l’anno: a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata; b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l’integrita’ e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))

5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell’ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all’obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall’emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare l’efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi.

6. Ai fini dell’accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all’allegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all’articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita’ che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l’erogazione dell’incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: «intesi» ad: «agrario,» sono soppresse; b) all’articolo 6, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’incentivo erogato ai sensi del presente decreto non puo’ eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d).»; c) all’articolo 7, comma 3, dopo le parole: «immediatamente esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE».

7. Le Regioni pubblicano in modalità open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell’anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.

8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa’ di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformita’ ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. ((1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.))

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto e’ ISPRA. ((2-bis. L’accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e’ basato su criteri trasparenti e non discriminatori.))

3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

4. Laddove l’impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita’ di reti di teleriscaldamento o in prossimita’ di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilita’ tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

5. L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l’anagrafica del soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

6. L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita’ delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attivita’ di controllo potra’ prevedere anche verifiche in situ.

7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell’articolo 16.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita’ diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.

9. Entro il 31 dicembre 2014 ((, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020,)) il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001.

10. All’attuazione delle attivita’ previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entita’ dei proventi disponibili annualmente.

11. All’attuazione delle attivita’ previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita’ e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entita’ dei proventi disponibili annualmente.

Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione gia’ adottati in materia, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilita’ tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalita’ con cui le imprese distributrici, in qualita’ di esercenti l’attivita’ di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e sulle relative fasce temporali; b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.

3. Fatto salvo quanto gia’ previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu’ aderenti alle esigenze del cliente finale, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita’ di esercenti l’attivita’ di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinche’: a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell’energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalita’ minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato; b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita’ alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilita’ degli esercenti dell’attivita’ di misura previste dalla normativa vigente, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprieta’ del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione; c) nel caso dell’energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell’energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale; d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; e) siano adeguatamente considerate le funzionalita’ necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 11.

4. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinche’ gli esercenti l’attivita’ di misura assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unita’ immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e’ obbligatoria, entro il ((30 giugno 2017)), l’installazione, a cura degli esercenti l’attivita’ di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita’ di edifici, e’ obbligatoria l’installazione entro il ((30 giugno 2017)), a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita’ immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi puo’ essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilita’ tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unita’ immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459; d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita’ immobiliari e delle aree comuni, nonche’ per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo e’ suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita’ immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e’ possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la possibilita’, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta’. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia gia’ provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia’ provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia’ adottati in materia, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita’ con cui, se tecnicamente possibile: a) le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinche’, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalita’: 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale; 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre; 3) l’obbligo di cui al numero 2) puo’ essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica; 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione; 5) l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo’ esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura. b) le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinche’ i clienti finali abbiano la possibilita’ di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno: 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l’interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia’ adottati in materia, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita’ con cui le societa’ di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinche’: a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso; b) ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e’ stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo; c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali: 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l’energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia; c-bis) in occasione dell’invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche’ nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le societa’ di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l’energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonche’ indicazioni pratiche sull’utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco e’ predisposto dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed e’ aggiornato, se del caso, con cadenza annuale; d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalita’ piu’ opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d’utenza.

8. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita’ e di costi, la stessa Autorita’ si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.

8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 e’ effettuata senza scopo di lucro. L’autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.

Titolo III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL’ENERGIA

Art. 10 Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche’ del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all’Allegato 3. Tale rapporto e’ articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell’analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L’anno base di riferimento ai fini della valutazione e’ l’anno 2013.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua un’analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilita’ economica e l’idoneita’ tecnica conformemente all’allegato 4, parte 1. L’analisi costi-benefici e’ finalizzata all’individuazione delle soluzioni piu’ efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.

3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione e’ aggiornata e notificata ogni 5 anni.

4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e dell’analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle Regioni. Ai fini della costruzione e dell’aggiornamento della suddetta banca dati:
a) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;
b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria infrastruttura, ove non gia’ trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni;
c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalita’ di sostegno adottate;
d) i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate le unita’ di cogenerazione con capacita’ di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dell’impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione. Il GSE definisce, d’intesa con gli enti interessati, le modalita’ tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita’ tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla lettera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell’Anagrafica Accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1, e dell’analisi costi-benefici di cui al comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonche’ del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, nonche’ sono definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l’esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalita’ attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono alla definizione delle misure ivi previste ed alla individuazione delle relative priorita’ di intervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico ambientali da esse adottati. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza, i comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando altresì gli effetti sulla qualita’ dell’aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e’ fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare un’analisi costi-benefici, conformemente all’allegato 4, parte 2, per le finalita’ di seguito indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l’eventuale predisposizione del funzionamento dell’impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
b) ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l’eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento;
c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di valutare le possibilita’ di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze. L’installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non e’ considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell’ambito dell’analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) del presente comma, l’operatore si avvale del supporto delle societa’ responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ove esistenti.

8. Sono esentate dall’analisi di cui al comma 7 le seguenti tipologie di impianto:
a) gli impianti di produzione dell’energia elettrica per i carichi di punta e l’energia elettrica di riserva, progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate come media mobile per un periodo di cinque anni;
b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimita’ di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE.

9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e), fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:
a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati dell’analisi di cui al comma 7 garantendo che siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;
b) per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.

10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprietà o bilancio, le autorità di cui al comma 9 possono esentare singoli impianti dall’obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefici siano superiori ai costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorità competenti richiamate al comma 9, trasmette alla Commissione una notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione.

11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di detto decreto.

12. L’Elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, determinata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta dell’operatore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine, contenente le informazioni di cui all’allegato 5.

13. La garanzia di origine e’ rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine:
a) corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed e’ relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell’impianto e trasferita alla rete e può essere rilasciata solo qualora l’elettricità annua da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;
b) e’ utilizzabile dai produttori ai quali e’ rilasciata affinché essi possano dimostrare che l’elettricità da essi venduta e’ prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
c) e’ rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo;
d) se rilasciata in altri Stati membri dell’Unione europea e’ riconosciuta anche in Italia, purché la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui all’allegato 5 e sempreché provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorità del Paese estero da cui l’elettricità da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.

14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.

15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione e’ subordinata alla condizione che l’energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione, del calcolo della produzione da cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

17. L’Autorita per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita’, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all’articolo 9, ((comma 1));
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l’esercizio del diritto di scollegamento;
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l’allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l’integrazione di nuove unita’ di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l’obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 11 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia

1. L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i costi e i benefici connessi e su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e) ed f), provvede:
a) previa valutazione dei potenziali di aumento dell’efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l’energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attivita’ di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l’efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente ((attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell’efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi)), di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture;
b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire la conformita’ agli allegato 6 e 7 del presente decreto;
c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure di attuazione di quanto disposto dall’articolo 17, comma 4, e dall’articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita;
d) in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e all’articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato dell’energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unita’ di consumo e di produzione;
e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unita’ di consumo ovvero di unita’ di consumo e di unita’ di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacita’ di gestione della domanda e degli aggregati;
f) ad adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell’energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell’ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

2. L’Autorità’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalità di attuazione di cui al comma 1 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l’obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su proposta della stessa Autorità, il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell’impatto conseguente all’adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.

Titolo IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia, ((…)) e alle disposizioni del presente decreto ((che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.)).

2. Al fine di favorire la diffusione dell’utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto.

3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

4. Nelle more dell’emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

5. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo per l’iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ENEA.
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell’Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 13 Informazione e formazione

1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazione dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia. Il programma e’ definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui e’ rivolto ed include azioni volte a:
a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell’esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell’utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all’installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell’energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell’energia;
e) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull’uso efficiente dell’energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell’ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all’energia.

2. Il programma, di cui al comma 1, e’ sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri per i servizi forniti in attuazione delle attività previste. All’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità’ dei proventi disponibili annualmente.

Art. 14 Servizi energetici ed altre misure per promuovere l’efficienza energetica

1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all’allegato 8 al presente decreto.

2. All’articolo 4, comma 1 dell’allegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e’ aggiunta la seguente: «aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;».

3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico informazioni sulle migliori pratiche disponibili nell’attuazione dei suddetti contratti anche con il supporto di ENEA.

4. L’ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con le Regioni, integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio di cui all’articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all’allegato 8.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a favorire:
a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on-line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresì informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale;
b) uniformità e snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative;
c) applicazione di costi amministrativi o d’istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l’installazione di tecnologie efficienti.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 73.

7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non e’ considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche’ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non e’ considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. (Comma modificato dall’art. 13 comma 1 lettera b) D.Lgs. 73/2020).

8. Al comma 9-bis, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.»

9. II comma 9-ter, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e’ sostituito da seguente: «9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e’ obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».

10. I provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo l’applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, e’ prorogata la durata degli incentivi ((sino al 31 dicembre 2018)), a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati ((entro il 31 dicembre 2018)) e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell’occupazione.

12. E’ fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica, compresa la preclusione dell’accesso al mercato per i concorrenti o l’abuso di posizione dominante.

12-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche con il supporto dell’ANCI, favoriscono l’eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l’adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell’efficienza energetica.

Art. 15 Fondo nazionale per l’efficienza energetica

1. E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e di 25 milioni di euro nell’anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per l’importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo può essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell’importo da versare con il medesimo decreto di cui all’articolo 5, comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.
((b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilità’ accertate.))

2. Il Fondo ha natura rotativa ed e’ destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico – privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l’erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l’erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonche’ mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l’efficienza energetica.

3. Il Fondo e’ destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l’edilizia popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi.

4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalità definite con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i vincoli richiamati al comma 3.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all’intervento del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a:
a) creare nuova occupazione;
b) migliorare l’efficienza energetica dell’intero edificio;
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica;
e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa;

6. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del Fondo e’, inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma 23.

7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La garanzia dello Stato e’ inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla concessione di garanzie, di cui al comma 2, e’ ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all’articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall’Unione Europea o da essa cofinanziati. 9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse. 10. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 Sanzioni

1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non e’ effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

2. L’esercente l’attività di misura che, nei casi previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori ((di fornitura)) aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.

3. L’esercente l’attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell’articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

4. L’esercente l’attività di misura che al momento dell’installazione dei contatori ((di fornitura)) non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.

5. L’impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori ((di fornitura)) di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, e’ ((soggetto)) ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.((1))

((6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unita’ immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita’ immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non e’ tecnicamente possibile o non e’ efficiente in termini di costi o non e’ proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.))

((7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unita’ immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unita’ immobiliare, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita’ immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non e’ efficiente in termini di costi.))

((8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), e’ soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.))

9. L’impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione

10. L’impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall’Autorità’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera b), e’ soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.

11. E’ soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l’impresa di vendita di energia al dettaglio:

a) che non rende disponibili, con le modalita’ individuate dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera a);

b) che non offre al cliente finale l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest’ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 7, lettera b);

c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita’ individuate dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera c);

d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita’ individuate dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest’ultimo di confrontare offerte comparabili.

12. L’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l’accesso ai dati relativi ai consumi e’ soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.

13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico.

14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

16. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita’ amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita’ procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

17. L’autorita’ amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse da’ avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell’atto di cui al comma 17.

19. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:
a) l’indicazione dell’autorita’ competente; l’oggetto della contestazione; l’analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
b) l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell’ufficio dove e’ possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
c) l’indicazione del termine entro cui l’interessato puo’ esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18;
e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si e’ ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) l’indicazione del termine di conclusione del procedimento.

20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido e’ ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e’ effettuato con le modalita’ di versamento previste dall’articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento e’ data mensilmente comunicazione all’autorita’ amministrativa competente, con modalita’ telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all’articolo 22 del predetto decreto legislativo.

22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle attivita’ di ispezione degli impianti termici di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

23. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all’articolo 15. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. ————— AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141 ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera d)) che “al comma 5, le parole: «L’impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita’ di edifici», sono sostituite dalle seguenti parole: «L’esercente l’attivita’ di misura»”.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Monitoraggio dell’attuazione

1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell’ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, PAEE, che comprende:
a) misure significative per il miglioramento dell’efficienza energetica;
b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell’energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all’articolo 3;
c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020. ((c-bis) un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.))

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all’articolo 3.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:
a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;
b) statistiche relative alla capacita’ di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;
c) statistiche relative alla produzione e alle capacita’ di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacita’ totali di calore e di energia elettrica;
d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.

4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla base dell’allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 e’ redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011.

Art. 18 Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati:
a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l), n), v); 11, commi dall’1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
b) l’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016.

Art. 19 Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome, nonché le Autorità e Agenzie coinvolte nell’attuazione del presente decreto, collaborano per favorire la massima condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalità interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.

4. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                             ALLEGATO 1 
 
Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria 
 
    

+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Requisiti minimi di     |
|Ambito                 |Norma nazionale   |efficienza energetica   |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Classe di efficienza    |
|                       |                  |energetica piu' elevata |
|                       |                  |possibile in            |
|Apparecchiature        |                  |considerazione          |
|disciplinate dalla Dir.|                  |dell'esigenza di        |
|2010/30/UE             |decreto           |garantire un livello    |
|(etichettatura         |legislativo       |sufficiente di          |
|energetica comunitaria)|104/2012          |concorrenza;            |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Se non contemplate da un|
|                       |                  |atto delegato adottato  |
|                       |                  |ai sensi della direttiva|
|                       |                  |2010/30/UE, il requisiti|
|                       |                  |minimo per l'efficienza |
|                       |                  |energetica definito nel |
|Apparecchiature        |Decreto           |Regolamento di          |
|disciplinate dalla Dir.|legislativo       |attuazione della Dir.   |
|2009/125/CE (Ecodesign)|15/2011           |2009/125/CE             |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Conformi a requisiti di |
|                       |                  |efficienza energetica   |
|                       |                  |altrettanto rigorosi di |
|                       |                  |quelli elencati         |
|                       |                  |all'allegato C          |
|                       |                  |dell'accordo allegato   |
|Apparecchiature per    |decisione         |alla decisione          |
|ufficio disciplinate   |2006/1005/CE del  |2006/1005/CE del        |
|dal Regolamento        |Consiglio, del 18 |Consiglio, del 18       |
|106/2008 (Energy Star) |dicembre 2006,    |dicembre 2006           |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|                       |                  |Requisiti minimi di     |
|                       |                  |prestazione energetica  |
|                       |                  |di cui ai decreti       |
|                       |                  |attuativi dell'art 4    |
|                       |                  |comma 1 del dlgs        |
|                       |                  |192/2005 e ss.mm.ii.,   |
|                       |                  |validi per gli edifici  |
|                       |Decreto           |nuovi o sottoposti a    |
|                       |legislativo       |ristrutturazioni        |
|Edifici                |192/2005          |importanti              |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|Pneumatici -           |                  |((Conformita' al))      |
| ((...))               |                  |((criterio della piu')) |
|                       |                  |((elevata efficienza))  |
|                       |                  |((energetica in))       |
|                       |                  |((relazione al consumo))|
|                       |                  |((di carburante, quale))|
|                       |                  |((definito dal))        |
|                       |                  |((regolamento (CE) ))   |
|                       |                  |((n.  1222/2009  del))  |
|                       |                  |((Parlamento europeo e))|
|                       |                  |((del Consiglio  del))  |
|                       |                  |((25  novembre  2009,)) |
|                       |                  |((sull'etichettatura))  |
|                       |                  |((degli pneumatici in)) |
|                       |                  |((relazione al consumo))|
|                       |                  |((di  carburante e ad)) |
|                       |                  |((altri parametri))     |
|                       |                  |((fondamentali,ovvero)) |
|                       |                  |((pneumatici della))    |
|                       |                  |((classe piu' elevata)) |
|                       |                  |((di aderenza sul))     |
|                       |                  |((bagnato o di))        |
|                       |                  |((rumorosita' esterna)) |
|                       |                  |((rotolamento, laddove))|
|                       |                  |((cio' sia))            |
|                       |                  |((giustificato da))     |
|                       |                  |((ragioni di sicurezza))|
|                       |                  |((o salute pubblica))   |
|                       |                  |                        |
|                       |                  |                        |
+-----------------------+------------------+------------------------+
    
                            ((ALLEGATO 2 
 
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi  quelli  realizzati
           nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia 
 
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualita'  sono  di
seguito riportati: 
a) sono basati su dati  operativi  relativi  al  consumo  di  energia
aggiornati, misurati e tracciabili e (per  l'energia  elettrica)  sui
profili di carico; 
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico
di  edifici  o  di  gruppi  di  edifici,  di  attivita'  o   impianti
industriali, ivi compreso il trasporto; 
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita,
invece che su semplici periodi di  ammortamento,  in  modo  da  tener
conto dei risparmi  a  lungo  termine,  dei  valori  residuali  degli
investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; 
d)  sono  proporzionati  e   sufficientemente   rappresentativi   per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di  individuare  in  modo  affidabile  le  opportunita'  di
miglioramento piu' significative; 
 
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per
le misure  proposte  in  modo  da  fornire  informazioni  chiare  sui
potenziali risparmi. I  dati  utilizzati  per  gli  audit  energetici
possono  essere  conservati  per  le  analisi  storiche  e   per   il
monitoraggio della prestazione.)) 
                            ((ALLEGATO 3 
 
    Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento 
 
1. La valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e
raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, deve comprendere: 
  a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento; 
  b) la previsione di come la domanda evolvera' nei successivi  dieci
anni; 
  c) una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo  nel
contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale: 
    i)  i  punti  in  cui  esiste  una  domanda  di  riscaldamento  e
raffreddamento, individuando: 
    - comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione
di almeno 0,3; 
    - zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e
raffreddamento superiore a 20 GWh; 
    ii) le infrastrutture di teleriscaldamento  e  teleraffreddamento
esistenti o in fase di progetto; 
    iii) i possibili  punti  per  la  fornitura  di  riscaldamento  e
raffreddamento, tra cui: 
    - gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  con  una
produzione annua totale superiore a 20 GWh; 
    - gli impianti di incenerimento dei rifiuti; 
    - gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase  di  progetto
che usano  tecnologie  di  cui  all'allegato  I  e  gli  impianti  di
teleriscaldamento e di teleraffreddamento; 
  d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento
che potrebbe essere soddisfatta mediante  la  cogenerazione  ad  alto
rendimento, compresa la micro-cogenerazione residenziale, e  mediante
il teleriscaldamento e il teleraffreddamento; 
  e) l'individuazione dei potenziali per aumentare  la  cogenerazione
ad alto  rendimento,  mediante  tra  l'altro  l'ammodernamento  degli
impianti industriali  e  di  generazione  o  di  altri  impianti  che
generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti; 
  f) l'individuazione del potenziale di efficienza  energetica  delle
infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento; 
  g) la quota della cogenerazione ad alto  rendimento,  i  potenziali
individuati e i progressi compiuti; 
  h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria. 
2. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art.  10  del  presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico, se del caso,  elabora
proposte per: 
  i)  aumentare  la  quota  di  cogenerazione  nella  produzione   di
riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica; 
  ii)    sviluppare    infrastrutture    di    teleriscaldamento    e
teleraffreddamento efficienti mediante sviluppo  della  cogenerazione
ad alto rendimento e/o  uso  di  riscaldamento  e  raffreddamento  da
calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile; 
  iii) promuovere l'installazione dei nuovi impianti  di  generazione
di energia elettrica  e  degli  impianti  industriali  che  producono
calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo
del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda  effettiva
o attesa di riscaldamento e raffreddamento; 
  iv) promuovere l'ubicazione delle nuove  zone  residenziali  o  dei
nuovi impianti industriali che consumano  calore  nei  loro  processi
produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile,  in  base  a
quanto evidenziato nella valutazione  globale,  possa  contribuire  a
soddisfarne  la  domanda  di  riscaldamento  e  raffreddamento.  Cio'
potrebbe includere proposte a favore del  raggruppamento  di  diversi
impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo  di  garantire  un
equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento; 
  v) promuovere il collegamento  degli  impianti  di  generazione  di
energia elettrica, degli impianti industriali che producono calore di
scarto, degli impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  e  di  altri
impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento
o teleraffreddamento; 
  vi) promuovere il collegamento  delle  zone  residenziali  e  degli
impianti  industriali  che  consumano  calore   nei   loro   processi
produttivi    alla    rete    locale    di    teleriscaldamento     o
teleraffreddamento; 
  vii) introdurre misure di sostegno pubblico per il riscaldamento  e
il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione  dei
potenziali elementi di aiuto, senza che cio' pregiudichi la  notifica
distinta dei regimi di sostegno pubblico ai  fini  della  valutazione
degli aiuti di Stato.)) 
                            ((ALLEGATO 4 
                       Analisi costi-benefici 
 
                               Parte 1 
            Principi generali dell'analisi costi-benefici 
 
L'analisi costi-benefici e'  una  metodologia  di  valutazione  della
convenienza  di  progetti  di  investimento  che,  nell'ambito  della
fornitura di energia, deve essere  elaborata  in  base  alle  risorse
disponibili,  alle  condizioni  climatiche  e  ad  altri   pertinenti
fattori. 
L'analisi  costi-benefici  puo'  riguardare  la  valutazione  di   un
progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo  di  progetti,
per  una  piu'  ampia  valutazione  a  livello  locale,  regionale  o
nazionale,  in  modo  da  definire  l'opzione  di   riscaldamento   o
raffreddamento piu' efficiente  in  termini  di  risorse  e  costi  e
vantaggiosa per una determinata zona geografica, per  pianificare  in
maniera ottimale il soddisfacimento delle esigenze locali in  materia
di riscaldamento e raffreddamento. 
In particolare, l'analisi costi-benefici realizzata dal  Gestore  dei
Servizi Energetici - GSE S.p.A., nell'ambito della valutazione di cui
all'articolo  10,  contribuisce  all'individuazione  del   potenziale
economico  della  cogenerazione  ad  alto  rendimento,  compresa   la
microcogenerazione   industriale,   del   teleriscaldamento   e   del
teleraffreddamento efficienti e  costituisce  strumento  di  supporto
all'elaborazione  di  politiche  di  sostegno  alle  soluzioni   piu'
efficienti in termini di risorse e costi per le esigenze  in  materia
di calore e raffreddamento. 
Le fasi e i contenuti principali dell'analisi costi-benefici  sono  i
seguenti: 
a) definizione dei  confini  del  sistema  energetico  e  del  limite
geografico 
Il territorio nazionale deve essere suddiviso in  pertinenti  sistemi
energetici. Il limite geografico  di  ciascun  sistema  deve  coprire
un'idonea zona geografica ben definita, ad  esempio  una  determinata
regione o area metropolitana, per evitare di adottare  soluzioni  sub
ottimali in base ad un approccio progetto per progetto; 
b)  approccio  integrato  alle  opzioni  di  domanda  e  offerta   di
riscaldamento e raffreddamento 
In  relazione   all'offerta,   l'analisi   costi-benefici   considera
all'interno  del  limite  geografico  tutte  le  pertinenti   risorse
presenti e future attese nell'arco di dieci anni, compreso il  calore
di scarto derivante dai processi di produzione di energia  elettrica,
dagli impianti industriali e dalle fonti di energia  rinnovabile.  In
relazione alla domanda, si tiene conto delle esigenze attuali e della
probabile evoluzione nell'arco di dieci anni. 
c) costruzione di uno scenario di riferimento 
Sulla base delle informazioni acquisite di cui alla  lettera  b),  si
costruisce per ciascun sistema geografico lo scenario di  riferimento
che, descrivendo la situazione attuale e la sua probabile evoluzione,
costituisca la base per la valutazione degli scenari alternativi. 
d) individuazione di scenari alternativi 
L'obiettivo degli scenari alternativi  e'  di  individuare  possibili
modalita'  di  soddisfacimento   delle   esigenze   in   materia   di
riscaldamento e raffreddamento piu' efficienti rispetto allo scenario
di riferimento di cui alla lettera c). Gli  scenari  non  praticabili
per motivi tecnici, ragioni finanziarie, normative nazionali o limiti
di tempo possono essere  esclusi  nella  fase  iniziale  dell'analisi
costi-benefici se cio' e' giustificato sulla base  di  considerazioni
accurate, esplicite e ben documentate.  Nell'analisi  costi-benefici,
gli scenari alternativi di cui tenere  conto  rispetto  a  quello  di
riferimento sono soltanto le opzioni relative alla  cogenerazione  ad
alto rendimento, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti
o al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti. 
e) metodo di calcolo del surplus costi-benefici 
i) il  confronto  tra  lo  scenario  di  riferimento  e  gli  scenari
alternativi e' effettuato in base all'insieme dei pertinenti costi  e
benefici; 
ii) il criterio di valutazione deve essere quello del valore  attuale
netto (VAN); 
iii) l'orizzonte temporale per il confronto  deve  essere  scelto  in
modo tale da includere tutti i  pertinenti  costi  e  benefici  degli
scenari  e  deve   rappresentare   l'orizzonte   piu'   idoneo   alla
caratteristiche di ciascun sistema energetico. 
f) calcolo e previsione dei prezzi ed  altre  ipotesi  per  l'analisi
economica 
i) le ipotesi di andamento dei prezzi sono formulate  sull'evoluzione
prevista dei principali  fattori  di  input/output  e  sul  tasso  di
attualizzazione; 
ii) il tasso di attualizzazione impiegato per il calcolo  del  valore
attuale netto e' scelto conformemente  agli  orientamenti  europei  o
nazionali, tenendo  conto  dei  dati  forniti  dalla  Banca  centrale
europea; 
iii) la stima dell'evoluzione dei prezzi  dell'energia  e'  formulata
tenendo conto sia delle  previsioni  sull'evoluzione  dei  prezzi  in
ambito europeo e internazionale, sia  delle  previsioni  relative  al
contesto nazionale e eventualmente regionale o locale; 
iv) i prezzi utilizzati nell'analisi economica rispecchiano  i  reali
costi e benefici socio-economici e includono i  costi  esterni,  come
gli effetti sull'ambiente e sulla salute, nella misura del possibile,
cioe' quando esiste un prezzo di mercato  o  quando  quest'ultimo  e'
gia' indicato nella normativa europea o nazionale; 
g) analisi economica: inventario degli effetti 
Le analisi economiche tengono conto di  tutti  i  pertinenti  effetti
economici. E' possibile tenere conto, ai fini della  formulazione  di
politiche di sviluppo, in riferimento anche solo a specifici  sistemi
energetici, dei costi  e  dei  risparmi  energetici  derivanti  dalla
maggiore flessibilita' nella fornitura di energia e  da  un  migliore
funzionamento delle reti elettriche, compresi i  costi  evitati  e  i
risparmi  derivanti  dalla   riduzione   degli   investimenti   nelle
infrastrutture, negli scenari analizzati. 
I costi e i benefici da  considerare  ai  fini  dell'analisi  sono  i
seguenti: 
i) benefici 
- valore della produzione per  il  consumatore  (energia  termica  ed
energia elettrica e/o meccanica); 
- benefici esterni quali benefici  per  la  collettivita'  in  ambito
sociale, ambientale e sanitario, nella misura del possibile; 
ii) costi 
- costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature, 
- costi di capitale delle reti di distribuzione di energia, 
- costi operativi variabili e fissi, inclusi i costi energetici, 
- costi ambientali, costi sociali e costi sanitari, nella misura  del
possibile; 
h) analisi di sensibilita' 
L'analisi costi-benefici deve includere  un'analisi  di  sensibilita'
per tener conto dei  possibili  impatti  derivanti  dall'aleatorieta'
dello sviluppo della domanda di riscaldamento e  raffreddamento,  dei
prezzi dell'energia, dei  tassi  di  attualizzazione  e  degli  altri
fattori  variabili  che  comportano  un  impatto  significativo   sui
risultati dell'analisi. 
 
                               Parte 2 
             Principi ai fini dell'articolo 10, comma 6 
 
Se si  progetta  un  impianto  per  la  produzione  di  sola  energia
elettrica o un impianto senza recupero  di  calore,  si  effettua  un
confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e
un  impianto  equivalente  che  produca  lo  stesso  quantitativo  di
elettricita' o di calore di processo, ma che recuperi  il  calore  di
scarto e fornisca calore mediante cogenerazione  ad  alto  rendimento
e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento. 
Nell'ambito di un dato limite geografico, la valutazione tiene  conto
dell'impianto  progettato  e  di  ogni  idoneo  punto   esistente   o
potenziale in cui  si  registra  una  domanda  di  riscaldamento  che
potrebbe  essere  servito  da  tale  impianto,  tenendo  conto  delle
possibilita' razionali (ad  esempio  la  fattibilita'  tecnica  e  la
distanza). 
Il limite geografico e' stabilito in  modo  da  includere  l'impianto
progettato e i carichi termici, quali edifici e processi industriali.
Nell'ambito del limite geografico il costo totale della fornitura  di
calore  ed  elettricita'  e'  determinato  per  entrambi  i  casi   e
confrontato. 
I carichi termici comprendono  i  carichi  termici  esistenti,  quali
l'impianto industriale o un sistema  di  teleriscaldamento  esistente
nonche',  nelle  zone  urbane,  il  carico  termico  e  i  costi  che
emergerebbero se un gruppo di edifici o  un  settore  di  una  citta'
fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento  e/o  ad  essa
collegati. 
L'analisi costi-benefici si basa  su  una  descrizione  dell'impianto
progettato  e  dell'impianto  o  degli  impianti  di  confronto   che
contempli la capacita' termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo
di combustibile, l'uso previsto  e  il  numero  previsto  di  ore  di
funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica
e di riscaldamento. 
Ai fini del confronto,  si  tiene  conto  della  domanda  di  energia
termica  e  delle  tipologie  di   riscaldamento   e   raffreddamento
utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati
in  prossimita'.  Il  confronto  riguarda  i  costi   relativi   alle
infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto. 
I progetti con risultati positivi in termini di  costi-benefici  sono
quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi  supera
la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).)) 
                            ((ALLEGATO 5 
Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da  cogenerazione
                         ad alto rendimento 
 
La garanzia di origine di cui all'articolo 10, comma 11 del  presente
decreto specifica: 
a) la denominazione, il codice identificativo, l'ubicazione e la data
di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione; 
b) l'anno di rendicontazione; 
c) la tecnologia di  cogenerazione  utilizzata  con  riferimento  gli
allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come  integrato
e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del mare; 
d) la tipologia, il quantitativo e il potere calorifico inferiore dei
combustibili utilizzati; 
e) le tipologie di utilizzo e la quantita' del calore utile prodotto; 
f) la produzione lorda  di  elettricita'  da  cogenerazione  ad  alto
rendimento, conformemente agli allegati  al  decreto  legislativo  20
febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto  4  agosto
2011 del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del mare; 
g)  il  rendimento  elettrico  e  termico  nominali  dell'unita'   di
cogenerazione; 
h) l'indice PES, calcolato conformemente  agli  allegati  al  decreto
legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come  integrato  e  modificato  dal
decreto 4 agosto  2011  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare; 
i) eventuali forme di sostegno di cui abbia beneficiato l'unita'.)) 
                            ((ALLEGATO 6 
Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione  delle  reti
         dell'energia e per le tariffe della rete elettrica 
 
1. Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi  di  costi  nelle  reti
imputabili alla domanda e a misure di gestione  della  domanda  e  di
produzione distribuita, compresi  i  risparmi  ottenuti  grazie  alla
riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti  e  a
un funzionamento migliore di quest'ultime. 
2. La regolamentazione e le tariffe  di  rete  non  impediscono  agli
operatori  di  rete  o  ai  rivenditori  al  dettaglio   di   rendere
disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure  di  risposta  e
gestione della domanda  e  di  generazione  distribuita  sui  mercati
organizzati dell'energia elettrica, in particolare: 
a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di
punta alle ore non di punta, tenendo conto  della  disponibilita'  di
energia rinnovabile, di energia da  cogenerazione  e  di  generazione
distribuita; 
b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della  domanda
di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia; 
c)  la  riduzione  della  domanda  grazie  a  misure  di   efficienza
energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese  le
societa' di servizi energetici; 
d) la connessione e il  dispacciamento  di  fonti  di  generazione  a
livelli di tensione piu' ridotti; 
e) la connessione di fonti di generazione  da  siti  piu'  vicini  ai
luoghi di consumo; e 
f) lo stoccaggio dell'energia. 
Ai  fini  della  presente  disposizione   la   definizione   «mercati
organizzati   dell'energia   elettrica»   include   i   mercati   non
regolamentati («over-the counter») e le borse dell'energia  elettrica
per lo scambio di  energia,  capacita',  volumi  di  bilanciamento  e
servizi ausiliari in tutte le fasce  orarie,  compresi  i  mercati  a
termine, giornalieri o infragiornalieri. 
3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una
tariffazione dinamica  per  misure  di  gestione  della  domanda  dei
clienti finali, quali: 
a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo; 
b) tariffe di picco critico; 
c) tariffazione in tempo reale; e 
d) tariffazione ridotta in ora di punta.)) 
                            ((ALLEGATO 7 
Requisiti di efficienza energetica  per  i  gestori  dei  sistemi  di
        trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione 
 
I gestori dei sistemi di trasmissione e  i  gestori  dei  sistemi  di
distribuzione: 
a) elaborano  e  rendono  pubbliche  norme  standard  in  materia  di
assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici,  quali
le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una  migliore
gestione  della  rete  e  norme  in  materia  di   applicazione   non
discriminatoria dei codici di rete necessari per  integrare  i  nuovi
produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica
prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento; 
b) forniscono a tutti i nuovi  produttori  di  energia  elettrica  da
cogenerazione  ad  alto  rendimento  che  desiderano  connettersi  al
sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui: 
i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione; 
ii) un calendario  preciso  e  ragionevole  per  la  ricezione  e  il
trattamento della domanda di connessione alla rete; 
iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni  connessione  alla
rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe
durare complessivamente piu' di 24 mesi, tenuto conto di cio' che  e'
ragionevolmente praticabile e non discriminatorio; 
c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la
connessione alla  rete  dei  produttori  decentralizzati  di  energia
elettrica da cogenerazione ad alto rendimento. 
Le norme standard di  cui  alla  lettera  a)  si  basano  su  criteri
oggettivi, trasparenti e non  discriminatori  che  tengono  conto  in
particolare di tutti i costi e i benefici della connessione  di  tali
produttori  alla  rete.  Esse  possono  prevedere  diversi  tipi   di
connessione.)) 
                            ((ALLEGATO 8 
Elementi minimi che  devono  figurare  nei  contratti  di  rendimento
energetico sottoscritti  con  il  settore  pubblico  o  nel  relativo
                        capitolato d'appalto 
 
a) Un elenco chiaro e  trasparente  delle  misure  di  efficienza  da
applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza; 
b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le  misure  previste
dal contratto; 
c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalita' e
i termini previsti; 
d) Un elenco chiaro e trasparente degli  obblighi  che  incombono  su
ciascuna parte contrattuale; 
e) Data o date di riferimento  per  la  determinazione  dei  risparmi
realizzati; 
f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi  di  attuazione  di  una
misura o di un pacchetto di misure e, ove  pertinente,  dei  relativi
costi; 
g) L'obbligo di  dare  piena  attuazione  alle  misure  previste  dal
contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti  effettuati  nel
corso del progetto; 
h)  Disposizioni   che   disciplinino   l'inclusione   di   requisiti
equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti; 
i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie
del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi
pecuniari realizzati ( ad esempio, remunerazione  dei  prestatori  di
servizi); 
j) Disposizioni chiare e trasparenti  per  la  quantificazione  e  la
verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della  qualita'
e garanzie; 
k) Disposizioni che chiariscono la procedura  per  gestire  modifiche
delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati  del
contratto   (a   titolo   esemplificativo:   modifica   dei    prezzi
dell'energia, intensita' d'uso di un impianto) 
l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di  ciascuna  delle  parti
contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.)) 
Torna su