Skip to content

Il D.Lgs. 73/2020 ha modificato i criteri che esonerano la coibentazione dal computo di volumi, altezze e distanze tra costruzioni

Una particolare forma di deroga alle distanze legali in edilizia per facilitare interventi di risparmio energetico è stata istituita dai commi 6 e 7 dell’art. 14 del D.Lgs. 102/2014.

Versione iniziale della deroga introdotta dal D.Lgs. 102/2014.

Cosa diceva la previgente versione sulle deroghe per coibentazioni? Erano suddivise in due tipologie, una per nuove costruzioni e l’altra per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Il comma 6 prevedeva una serie di facilitazioni per le nuove costruzioni in merito ai maggior spessori di pareti esterne, tamponature, e di tutti i solai intermedi e di chiusura dell’involucro edilizio, finalizzati a ridurre almeno del 20% l’indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 192/2005.
Ad esempio gli spessori eccedenti quelli delle strutture e partiture edilizie fino ad un massimo di 30 centimetri non si dovevano conteggiare nei parametri e indici urbanistici quali altezze, volumi, superficie rapporti di copertura.
Rispettando tale condizione, era possibile derogare quanto previsto in materia dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a:

  • distanze minime tra edifici
  • distanze minime dai confini di proprietà
  • distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario
  • altezze massime degli edifici.

Le deroghe andavano comunque esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Il comma 7 prevedeva un meccanismo assai simile a quello precedente relativo alle costruzioni esistenti, concedendo la deroga alle distanze legali e urbanistiche per maggior spessori, condizionandole al raggiungimento di maggiori prestazioni energetiche dell’intervento.
Le ometto per brevità.

Il nuovo regime di deroga alle distanze legali per cappotti termici apportata dal D.Lgs. 73/2020

Intanto è stato abrogato il comma 6 relativo alle nuove costruzioni, mentre il comma 7 è stato completamente sostituito come segue:

7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non e’ considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

La prima cosa che emerge chiaro è l’ammissibilità a certe categorie di intervento edilizie, che trovano evidente corrispondenza con quelle previste dall’art. 3 comma 1 del DPR 380/01.
La corrispondenza tuttavia non è proprio automatica, perchè manca il riferimento espresso al suddetto articolo, limitandosi ad elencare tre categorie di intervento quali:

  • manutenzione straordinaria (senza distinguere tra “leggera” e “pesante”);
  • restauro (senza fare distinzioni come sopra);
  • ristrutturazione edilizia (senza distinguere tra art. 3 e 10 del TUE).

Il legislatore ha ritenuto opportuno togliere il limite massimo degli spessori eccedenti le partiture dell’involucro e interne: non si leggono più i riferimenti di 25 o 30 centimetri di spessore, pertanto i maggiori spessori delle partizioni costituenti l’involucro edilizio non trovano più un limite massimo in tal senso.

Nella nuova versione del comma 7 art. 14 D.Lgs. 102/2014, depurata dai riferimenti sulle eccedenze di spessore, è rimasta la condizione generale che fa scattare il beneficio dei suddetti maggior spessori.

Infatti il beneficio che consente la deroga dal computo delle distanze di volumi, altezze, superfici e rapporti di copertura è condizionato alla riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 192/2005, sostituendo il previgente riferimento all’Indice di prestazione energetica.

Anche la nuova versione del comma 7, rispettando la suddetta condizione di risparmio energetico, specifica che sia possibile derogare alle distanze minime previste in materia dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a:

  • distanze minime tra edifici
  • distanze minime dai confini di proprietà
  • distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario
  • altezze massime degli edifici.

Le deroghe devono comunque esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

In sostanza, la deroga alle distanze legali per certe coibentazioni (o maggior spessori d’involucro) non prevede limiti numerici specifici.

Analisi conclusiva

Da questa prima lettura sembra che il legislatore abbia voluto aggiornare alle più moderne norme termotecniche questa particolare tipologia di deroga alle distanze legali, come le distanze minime tra costruzioni.

Tra l’altro questa particolare deroga sara assai utile per gli interventi rientranti nel SuperBonus del 110 per cento, sopratutto il ramo dell’Ecobonus.

TUTTO SUL SUPERBONUS 110 PER CENTO

La deroga prevista sembra incondizionata, cioè non sembrerebbe concedere alle norme regionali il potere di limitare tale previsione. Lo scopo evidente è privilegiare l’interesse nazionale del risparmio energetico, divenuto ormai una priorità, rispetto all’altro interesse della pianificazione urbanistica.

Certamente, questa recente modifica normativa dovrà in qualche modo essere raccordata e recepita dalle norme regionali: infatti molte di esse hanno recepito e confermato questi criteri di deroga.

Con questo raccomando tuttavia scienza e coscienza nel progettare i maggiori spessori dettati dai suddetti motivi di deroga, perchè possono esserci comunque situazione inderogabili a prescindere.

Penso ad esempio ai vincoli di varia natura, come quelli dei Beni culturali per esempio. Ma anche gli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali potrebbero prevedere limitazioni alla deroga, sulla base di certi criteri difficili da giustificare o motivare.
Quello che vorrei evidenziare è che si tratta di una deroga condizionata, e non indiscriminata proprio su tutto, come invece spesso viene intesa da molti operatori.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su