Condono edilizio in area vincolata: senza parere favorevole paesaggistico scatta il silenzio-rifiuto
Cassazione conferma che col vincolo, la sanatoria straordinaria non si forma se manca il parere favorevole emesso dall’ente preposto

Le istanze di condono edilizio, ancora non definite, sono suscettibili di essere assoggettate a nuovi vincoli, qualificabili come sopravvenuti rispetto all’esecuzione dell’opera stessa, anche nei casi in cui questa sia stata realizzata in epoca remota. Si è già detto in precedenti articoli che l’apposizione del vincolo in epoca successiva all’esecuzione dell’abuso rende necessario intraprendere la relativa procedura di richiesta di parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
In ambito paesaggistico, la procedura attualmente applicata è quella dell’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, senza tuttavia incorrere nel divieto previsto per le nuove costruzioni o per gli aumenti di volume o superficie. Tuttavia, la sopravvenienza del vincolo, pur sottoponendo l’abuso edilizio e l’immobile alla relativa forma di parere, impone anche l’obbligo di versare importi a titolo di sanzioni pecuniarie o di risarcimento del danno ambientale, come previsto dall’articolo 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004? Secondo un nuovo orientamento giurisprudenziale, la risposta è negativa, in quanto si afferma che:
«il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio» (C.C. n. 75/2022, C.G.A.R.S. n. 19/2024).
Il ragionamento sotteso a tale decisione, pienamente condivisibile da parte dello scrivente, è che al momento del compimento dell’opera si configurava soltanto un illecito edilizio, ma non anche un illecito paesaggistico (ragionamento che può essere esteso anche ad altri ambiti normativi e vincolistici). Il suddetto orientamento trae fondamento dall’articolo 1 della legge n. 689/1981, il quale dispone che: «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.».
Essendo l’ingiunzione di pagamento impugnata una vera e propria sanzione, sarebbe illegittima qualsiasi attività riparatoria, in quanto, con il rilascio della compatibilità paesaggistica, è stato riconosciuto che l’opera arreca un lieve pregiudizio, valutato unicamente sulla base di un vincolo imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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