Chi acquista un immobile all’asta fa affidamento sulla relazione dell’esperto nominato dal giudice, soprattutto per superficie, consistenza, condizioni strutturali, regolarità e difformità edilizie, nonché sull'effettive caratteristiche del bene, riportate nella perizia.

Essa può configurarsi quando ha taciuto tali informazioni di cui era a conoscenza o le abbia riferite in contrasto.
La materia dell’accertamento della conformità urbanistica rimane fuori campo da quella ordinaria del mediatore immobiliare. Ritorna la questione grazie alla fattispecie trattata dalla ordinanza di Cass. Civ. n. 14158/2019, riguardante il pagamento della provvigione all’agenzia immobiliare per un preliminare di compravendita dalla parte promittente l’acquisto, quando sussistono o si manifestano in seguito irregolarità edilizie.
IL CASO OGGETTO DI CONTENZIOSO.
La parte promittente l’acquisto firma una proposta (unilaterale) di acquisto immobiliare, gestita dall’agente immobiliare, ed essa risultava completa di tutti gli elementi essenziali del contratto. In particolare risultava indicato espressamente che «al momento dell’accettazione della proposta da parte del promittente le somme versate avrebbero acquistato natura di caparra confirmatoria e l’accordo valore di contratto preliminare». In sostanza, l’accettazione della proposta da parte del venditore la trasforma in preliminare di vendita a tutti gli effetti di legge. Si tratta di una prassi diffusa, soprattutto con l’ausilio di modelli prestampati.
PODCAST AUDIO:
La Cassazione esonera i mediatori da effettuare indagini di carattere tecnico
L’ordinanza respinge la tesi per cui il mediatore debba svolgere indagini per accertare la commerciabilità dell’immobili e l’abitabilità, anche senza uno specifico incarico per il mediatore. Al contrario, la Suprema Corte ribadisce espressamente che
«deve infatti escludersi che la responsabilità del mediatore possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella consistente nella verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità, che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza.».
L’unico profilo di responsabilità per tale figura potrebbe derivare sulla mancata informazione circa l’ottenibilità del certificato di Abitabilità: ma ciò può configurarsi soltanto nei casi in cui egli abbia:
- sottaciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza;
- riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza;
- omesso di procedere o erroneamente adempiuto a procedere allo specifico incarico di verifica in tal senso, sebbene espressamente incaricato da uno dei committenti;
Quest’ultimo profilo di eventuale responsabilità è stato oggetto di precedente pronuncia di Cass. Civ. n. 4415/2017 (Leggi l’articolo).
La mancanza di certificato di Abitabilità promesso in vendita non impedisce il diritto del mediatore a percepire la provvigione.
Questa affermazione è riportata sempre nella ordinanza di Cass. Civ. n. 14158/2019. Condivido a pieno questo principio, proprio perchè le attività di indagine, accertamento e rilievi di tutti gli aspetti edilizi e urbanistici sono attività riservate per legge ai professionisti tecnici abilitati. Per cui il consiglio che voglio condividere è di far controllare i documenti tecnici da professionisti specializzati del settore (e non dal primo che passa). L’accertamento della conformità urbanistica è una procedura complessa che richiede molte competenze settoriali, anche di natura settoriale.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
Articoli recenti
- Permesso di costruire annullato per falsa rappresentazione, per C.G.A.R.S. serve prima una sentenza penale definitiva
- Perizia errata asta immobiliare, il perito CTU può risarcire danni all’aggiudicatario
- Fotovoltaico su struttura abusiva: i pannelli non sanano l’opera senza permesso di costruire (Cass. pen. 25338/2026)
- Destinazione d’uso dell’immobile, contano i titoli edilizi, non il catasto (Cons. di Stato n. 4620/2026).
- Sanatoria sismica impossibile per abusi edilizi effettuati senza permesso di costruire (Cass. pen. n. 23744/2026)
- Stato Legittimo e varianti in corso d’opera: ogni passaggio edilizio deve essere verificato
Condivido anche questi contenuti audio e video:
