Integra reato di difformità totale l'organismo edilizio realizzato integralmente diverso dal Permesso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione.
La fiscalizzazione di parziali difformità la cui demolizione pregiudichi la parte legittima non è ammessa se aumenta il volume e superficie in zona paesaggistica.
L'entrata in vigore della L. 10/77 introdusse gli embrioni della futura la sanatoria edilizia a regime ordinario, cioè non soggetta a limiti temporali come invece il condono.
Possono presentarsi diversi casi di parziali differenze apportate rispetto al titolo edilizio, definibili in funzione della doppia conformità e della possibile loro rimozione.
La fiscalizzazione della mancata demolizione o rimessa in pristino delle parziali difformità non legittima l'intervento abusivo ma consente la sola permanenza.
L'immobile con irregolarità urbanistica non superante la soglia della parziale difformità non impedisce la conclusione della compravendita. Queste le conclusioni leggibili dalla sentenza n. 24852/2015 emessa dalla Cassazione Civile Sez. II il 9 dicembre scorso.