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L’esecuzione di difformità dal titolo abilitativo in zone vincolate si qualificano come variazioni essenziali a prescindere dall’entità

L’art. 32 del TUE ricomprende espressamente negli abusi gravi anche le parziali difformità dal PdC commesse in zone sottoposte a vincolo.

In questo senso occorre rammentare l’art. 32 comma 3 TUE per illeciti edilizi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, che sono qualificati:

  • totale difformità dal permesso (qualora siano variazioni essenziali al progetto approvato), ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.
  • variazioni essenziali al permesso in tutti gli altri interventi (illeciti) sui medesimi immobili;

Di conseguenza scattano automaticamente le sanzioni penali in base all’art. 44 comma 1 lettera B del DPR 380/01:

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;

Queste sanzioni previste dal Testo Unico dell’edilizia si sommano a quelle specificatamente previste dal Codice dei Beni Culturale D. Lgs 42/2004.

Il Codice dei Beni culturali, con l’art. 181 comma 1 dispone che chiunque esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, è punito con le pene previste dall’articolo 44 lettera C del DPR 380/01 cioè quello più grave e previsto per lottizzazioni abusive.

Abusi edilizi in zone vincolate: sono considerati variazioni essenziali

In sostanza l’abuso effettuato in difformità a permesso di costruire può comportare la doppia applicazione di sanzioni penali per:

  • reato edilizio ex art. 32 TUE, che comporta sanzione penale della lettera B art. 44 del TUE: arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro;
  • reato paesaggistico ex art. 181 Codice Beni culturali, che comporta sanzione penale lettera C art. 44 del TUE: l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro;

Ai fini paesaggistici della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale dal PdC, rientrando automaticamente in variazione essenziale.

Trova riscontro applicativo anche la sentenza di Cassazione Penale III  n. 38705 del 30 marzo 2016, relativamente al caso di una DIA presentata per interventi di ristrutturazione, “con lievi modifiche” dell’originario assetto interno ed esterno; da successivi accertamenti invece risulta emersa la realizzazione di un immobile più grande e diverso dal punto di vista architettonico, avendo comportato un aumento di volumetrie e di prospetto esterno.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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