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Con l’inottemperanza alla demolizione si applica una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 20.000 euro, anche reiterabile

Il nostro attuale ordinamento non concede molte strade per regolarizzare certi tipi di abusi edilizi, in particolare quelli rilevanti previsti dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia DPR 380/01.

Nel 2014, col D.L. 133 “Sblocca Italia” sono stati introdotti nel predetto articolo ulteriori sanzioni da applicarsi in caso di mancata demolizione dell’abuso edilizio, nonostante sia stata notificato al soggetto interessato dell’abuso il provvedimento di ingiunzione alla demolizione.

Probabilmente in quella sede il legislatore decise di “colpire” l’abusivista dal versante del portafoglio.

Provo a spiegarmi meglio: è noto quanto sia difficile, costoso e lungo per una pubblica amministrazione compiere l’abbattimento degli edifici abusivi o degli abusi edilizi in generale; forse forse viene da pensare che il legislatore abbia voluto “pareggiare” le difficoltà in questo senso, introducendo una sanzione pecuniaria per la mancata rimozione dell’abuso a fronte dell’avvenuta notifica dell’ordinanza di demolizione.

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Mancata rimozione abusi edilizi oltre termini imposto dall’ordine di demolizione: le sanzioni pecuniarie

Siamo all’interno dell’art. 31 DPR 380/01, in particolare per gli abusi edilizi di una certa rilevanza e sanzionabili penalmente.

Il D.L. 133/2014 ha inserito il comma 4-bis nell’art. 31 DPR 380/01 un ulteriore sanzionamento rispetto a quello già previsto, di tipo repressivo dell’ingiunzione alla rimozione o demolizione dell’abuso edilizio.

Il comma 4-bis ha introdotto sanzioni pecuniarie (multe, per capirsi) giustificate dal fatto che l’abuso non sia stato demolito o rimosso, nonostante l’ordine di demolizione emanato.
In altre parole viene emessa sanzione pecuniaria per non aver ottemperato e obbedito ad un ingiunzione impartita, e non tanto per la continuata presenza dell’abuso edilizio.

Premetto pure che tali sanzioni pecuniarie possano essere perfino reiterabili periodicamente qualora l’abuso edilizio persiste a rimanere in situ.

Prima di introdurre queste sanzioni pecuniaria, è opportuno riportare in estrema sintesi i principali punti delle fasi repressive degli abusi edilizi contenuti nell’art. 31 TUE:

  • comma 2: ingiunzione (ordinanza) a demolire e rimuovere l’abuso emessa nei confronti del proprietario o responsabile dell’illecito, entro novanta giorni;
  • comma 3: in caso di mancata ottemperanza ed esecuzione della predetta ordinanza entro novanta giorni, scatta acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del comune del bene immobile, l’area di sedime nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche;
  • comma 4: accertamento di inottemperanza o mancata demolizione rispetto a quanto prescritto dall’ordine di demolizione, costituisce titolo per immissione in possesso del bene immobile e trascrivere l’acquisizione gratuita nei registri della Conservatoria.
  • comma 4-bis: l’accertamento di inottemperanza alla demolizione comporta l’applicazione di sanzione pecuniaria dell’importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, che si applica in misura massima in caso di immobile assoggettato a vari vincoli ex art. 27 comma 2 DPR 380/01.
  • comma 4-quater: le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni pecuniarie e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

L’inottemperanza della demolizione comporta pagamento di sanzioni pecuniarie consistenti e reiterabili periodicamente.

Per quali abusi edilizi trova applicazione la sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza alla demolizione? Chiaramente per quelli previsti dall’art. 31 comma 2 DPR 380/01:

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4319/2021, vi rientrerebbero anche gli abusi edilizi compiuti con parziali difformità al Permesso di Costruire ex art. 34 comma 1 DPR 380/01, motivando che rientrerebbero comunque nella ipotesi di assenza di permesso.

Sanzioni pecuniarie, come è calcolato l’importo

Si riassume che l’accertamento dell’inottemperanza, cioè la mancata rimozione dell’abuso oltre il termine di novanta giorni concesso dall’ordinanza demolitoria, oltre alle altre sanzioni amministrative previste, comporta applicazione di sanzione pecuniaria:

  1. di importo variabile tra 2.000 e 20.000 euro; la quantificazione viene effettuata su base discrezionale secondo criterio di proporzionalità, tuttavia il TUE non definisce espressamente un criterio;
  2. di importo elevato nella misura massima di 20.000 euro qualora l’abuso sia eseguito su certi immobili e aree previsti dall’art. 27 c.2 DPR 380/01:

    – aree assoggettate a vincolo di inedificabilità da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate;

    – destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

    – in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; (N.B: riporto testualmente anche questa ipotesi prevista nel c.2 art. 27, su cui si può disquisire);

    – aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 – n.d.r.);

    – immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 – n.d.r.) o su beni di interesse archeologico;

    – su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 – n.d.r.)
  3. reiterabile periodicamente secondo quanto stabilito da norme regionali; ad esempio, nella L.R. 65/2014 della Regione Toscana non risulta prevista.

Conclusioni

Anche in questo caso bisogna notare la non trascurabile entità di queste sanzioni pecuniarie, che vanno a colpire la tasca del soggetto interessato.

Certamente è un versante da non sottovalutare, perchè in certi casi la reiterazione delle sanzioni pecuniarie renderebbe antieconomico il mantenimento dell’abuso.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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