La sanzione demolitoria del giudice colpisce opere effettuate in assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso

Gli embrioni della sanatoria si ebbero con la Legge sul nuovo regime dei suoli
L’unica casistica sanabile consentita era la parziale difformità a concessione edilizia
Con l’introduzione della L. 10/1977, la cosiddetta Bucalossi, furono introdotte diverse innovazioni sul regime dei suoli, che passò dal regime autorizzativo della Licenza edilizia a quello concessorio, appunto della Concessione edilizia onerosa.
Prima di allora il legislatore non aveva preso le mosse sul diffuso problema degli abusi edilizi in Italia, senza neppure distinguere tra abusi gravi e minori come invece fu fatto con la prima legge sul Condono edilizio L. 47/85.
L’entrata in vigore della L. 10/77 introdusse gli embrioni della futura la sanatoria edilizia a regime ordinario, cioè non soggetta a limiti temporali come invece il condono.
In particolare alcuni commi dell’art. 15 prendevano in considerazione alcuni abusi edilizi minori e a certe condizioni:
- opere effettuate in parziali difformità a concessione la cui rimozione reca pregiudizio alla parte conforme;
- opere parzialmente difformi alla concessione la cui rimozione non reca pregiudizio alla parte conforme, a condizione che:
- non fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (al momento dell’istanza ? );
- non modificassero sagoma, superfici utili e destinazione d’uso per le quali è stata rilasciata la concessione;
Entrambe le casistiche erano comunque assoggettate a sanzione amministrativa:
- Per quelle rientranti nella prima categoria era previsto la sanzione pecuniaria pari al doppio del valore della porzione effettuata in difformità, principio poi travasato con variazioni nelle successive leggi sul Condono n. 47/85 e nel T.U.E. Dpr. 380/01: infatti la conclusione di questa procedura non portava all’ottenimento di una qualsivoglia concessione in variante, al contrario fiscalizzava la mancata demolizione senza legittimare l’abuso effettuato.
- Alle casistiche del seconda categoria si applicava la stessa procedura prevista dal comma 11, ovvero parificate alla procedura di variante alla concessione senza demolizione tuttavia sottoposta alla sanzione amministrativa la cui determinazione spettava allo Stato o dagli altri enti territoriali interessati (Comuni in prima battuta). Per questa categoria la procedura si concludeva col rilascio di una legittima Concessione edilizia ordinaria, emessa in base a specifico comma; mi è capitato raramente di riscontrarle durante ricerche negli archivi, e un paio di esemplari li ho acquisiti in Toscana.
Tale disciplina prevista dalla L. 10/77 non prevedeva il regime della doppia conformità, principio introdotto in seguito con la L. 47/85.
P.S: sei invitato sul mio nuovo canale Telegram:

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare.
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
Articoli recenti
- Sanatoria condominiale: tra parti comuni e disponibilità dell’immobile diventa sempre più difficile
- Serra solare o veranda: progetto L.10/91 deve dimostrare vantaggi energetici (Cons. di Stato n. 6425/2026)
- Pergotenda 70 mq per ristorante ammessa in edilizia libera (Cons. di Stato 6424/2026)
- Conformità catastale, non tutte le discordanze rendono nullo rogito notarile (Cass. civ. 18649/2026)
- Chi deve dimostrare la data di realizzazione di un abuso edilizio? Riparto onere probatorio PA-cittadino (Cons. di Stato n. 6374/2026)
- Condono edilizio parziale, il rilascio sana solo le opere espressamente dichiarate
