In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Per lavorare in edilizia occorre usare la macchina del tempo
La verifica degli aspetti tecnici e urbanistici sul patrimonio esistente deve avvenire nel rispetto di molti principi
Nello svolgimento delle pratiche edilizie riferite a stati pregressi ci si deve misurare col principio e istituto giuridico noto come “ratione temporis“.
In sostanza esso prende in considerazione l’aspetto temporale, vigente “al momento” a cui si riferisce il fatto, l’illecito o comunque l’oggetto in esame; ergo, per ogni questione da esaminare occorre innanzi tutto applicare la corretta disciplina normativa vigente al momento del fatto.
Da qui emerge la necessità di ricercare e confrontare con le precise forme e discipline normative vigenti al momento in esame; un lavoraccio, se si pensa che le normative edilizie sono oggetto di frenetica variazione su due fronti contemporaneamente: quello legislativo nazionale, e quello in regime di legislazione concorrente delle regioni a statuto ordinario.
Il quadro si complica se invece invece si opera in regioni a statuto speciale, dove possono verificarsi situazioni più complesse, vedi in particolare la legislazione siciliana con L.R. 16/2016.
Premesso che il settore delle pratiche edilizie, e sopratutto la loro verifica/regolarizzazione postuma sono all’ordine del giorno, bisogna precisare quale sia il corretto regime giuridico da applicare.
Infatti lo svolgimento di pratiche di sanatoria e regolarizzazione edilizia, sopratutto per il cocente principio di “doppia conformità“, ruota attorno al concetto di retroattività o irretroattività.
Il condono edilizio, invece, soggiace a specifica disciplina praticamente autonoma da quella assai più severa della sanatoria edilizia.
Le pratiche edilizie rientrano nella sfera del diritto amministrativo.
Costituisce principio generale costantemente predicato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa quello per cui “la legittimità di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del “tempus regit actum“, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi” (Cons. Stato Sez. IV n. 3456/2013, n. 4583/2012).
Le pratiche edilizie come Permessi di costruire, SCIA, DIA, e anche quelli soggetti a CILA, vanno inquadratati come provvedimenti amministrativi di varia natura?
Certo che si, inquadriamoli in via ricognitiva:
- Permesso di costruire: titolo abilitativo espressamente rilasciato dalla PA;
- DIA / SCIA, ordinarie o alternative a PdC: titoli formatisi decorsi i termini del silenzio assenso e nel rispetto dei vari presupposti;
- CILA: comunicazioni di natura privata, non si consolida col silenzio assenso;
Nel momento in cui si procederà alla loro disamina, essi vanno riferiti e comparati alla specifica disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della loro entrata in efficacia/rilascio.
Lo stesso dicasi per le istanze di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 TUE; il criterio di doppia conformità, in sostanza, sembra voler fare ossequio al principio di Ratione Temporis e Tempus Regit Actum.
Al contrario, nel regime del diritto amministrativo non è ammissibile l’applicazione del principio di retroattività automatica anche per fatti, azioni e opere compiute in passato di fronte a innovazioni normative sopravvenute.
Anche in ambito civilistico si applica lo stesso criterio
La giurisprudenza civile di legittimità, a sua volta, ritiene il detto canone valutativo principio di imprescindibile applicazione (ex multis: (Cons. Stato Sez. IV n. 3456/2013, Cass. civ. Sez. VI, 22-02-2012, n. 2672).
La materia urbanistica, e quella edilizia, sono sottoposte a questa regola generale: il principio del “tempus regit actum” impone che la legittimità del rigetto del permesso di costruire debba essere rapportata alla situazione di diritto riscontrabile alla data della relativa emanazione (ex multis:Cons. Stato Sez. IV n. 3456/2013, 09-02-2012, n. 693).
Ratione temporis, quindi, impedisce la valutabilità di un provvedimento amministrativo o verifica di legittimità nei confronti di una norma intervenuta postuma.
L’esempio classico è l’impugnazione al TAR di un bando di lavori pubblici, il quale deve valutare la legittimità dell’oggetto di contestazione con le norme vigenti al momento dell’emanazione del bando o dello specifico oggetto di contestazione.
Il regime amministrativo quindi non obbedisce al principio penalistico del “favor rei“, ovvero dell’applicazione della normativa più favorevole sopravvenuta; obbedisce quindi al principio della normativa vigente al momento dell’efficacia della pratica edilizia, quindi relativa al quel preciso quadro presente all’epoca di efficacia e ad esso si deve cristallizzare.
E quindi, è ribadito il principio di irretroattività delle norme in ambito amministrativo, se non in maniera espressa nei termini e modi previsti dalla legge.
Questi aspetti sono oggetto di rigoroso approfondimento nel corso online ‘Decreto Scia 2’:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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