Cassazione conferma che il passaggio all'interno della stessa categoria funzionale in Zone omogenee A costituisce ristrutturazione edilizia pesante

L’entrata in vigore di successive norme di semplificazione non si applica per i reati edilizi commessi in precedenza
Mentre l’impianto normativo urbanistico si muove verso la semplificazione, il Consiglio di Stato afferma il principio tempus regit actum per abusi edilizi.
Con la sentenza n. 1566/2017 emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato si evince che l’introduzione di modifiche normative più favorevoli rispetto a quelle del passato non trova applicazione per le opere e interventi commessi abusivamente in loro precedenza.
In campo amministrativo quindi è ribadito il concetto di supremazia dell’irretroattività a discapito del principio applicato invece nel Penale ovvero “Favor Rei“.
Nell’ordinamento italiano la non-retroattività delle norme è un principio generale.
Questo principio vige a prescindere, fatto salvo quanto diversamente espresso nelle norme ogni qual volta vengono emanate.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, si legge nella suddetta sentenza, è statuita l‘impossibilità di applicare la sopravvenienza di normative più favorevoli (e relativo regime sanzionatorio) in via sostitutiva e retroattiva.
Facciamo un passo indietro e torniamo alla L. 689/1981 con la quale il legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale.
Con essa venne sancito il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1 L. 689/81).
Tuttavia con questa disciplina il legislatore ha preso in considerazione un solo aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incriminatrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell’illecito, trascurando l’altro aspetto per gli illeciti soggetti a sanzione amministrativa o, addirittura, non lo consideri più punibile”.
Quindi, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato in merito alla L. 689/81 hanno costantemente negato che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del favor rei (Cons. Stato VI n. 1566/2017; Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 1998, n. 8074, Cons. Stato, V sez., 29 aprile 2000, n. 2544).
Tempus Regit Actum amministrativo contro il Favor Rei
Pertanto risulta consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi (Tempus regit actum) e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole” (Cons. Stato VI n. 1566/2017).
Ciò vale anche nel caso in cui tale disciplina più favorevole sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione amministrativa. Come dire, l’emissione della sanzione amministrativa (Ordinanze di rimessa in pristino o demolizione) non può neppure essa essere sanata, annullata o ridiscussa alla luce di norme più favorevoli.
L’unica eccezione o deroga ammissibile è l’espressa formulazione di retroattività inserita eventualmente nei provvedimenti normativi.
Un esempio? L’art. 48 della L. 47/85 (leggi l’approfondimento).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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