Azione repressiva applicabile anche col silenzio assenso consolidato nelle pratiche edilizie
La Cassazione conferma il principio per cui il superamento dei termini ordinari di verifica dei requisiti di DIA/SCIA non incide il potere sanzionatorio.
Con la sentenza n. 19616/2017 la terza sezione di Cassazione Penale analizza una fattispecie di abuso edilizio inerente un cambio di destinazione d’uso ritenuto illegittimo dall’autorità preposta a vigilare gli abusi edilizi.
Anche in questo caso si ripropone il tema scottante sugli scenari e conseguenze successiva alla presentazione di una pratica edilizia soggetta al silenzio assenso, in particolare delle DIA e SCIA, qualora queste non siano perfettamente legittime e in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Occorre rammentare quanto espresso in altri articoli, per una migliore comprensione.
Dalla presentazione della DIA inizia la decorrenza del termine dei trenta giorni entro i quali la PA poteva/doveva effettuare le verifiche dei requisiti formali e sostanziali, quindi la sussistenza dei requisiti di conformità alla strumentazione urbanistica locale e alla disciplina normativa vigente, nonchè gli eventuali presupposti per avviare i lavori come nulla osta e atti di assenso comunque denominati.
A prescindere dal periodo di autotutela, la decorrenza dei primi trenta giorni non pregiudica il potere-dovere del Comune e dell’autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui le opere realizzate a seguito della presentazione della D.I.A. risultino invece sottoposte alla disciplina del permesso di costruire (Cass. Pen. III 19616/2017, n. 10740/2014).
Un caso rilevante e verosimile potrebbe essere la “questione Tornabuoni” di Firenze
In sostanza l’esercizio di poteri inibitori e repressivi, scaduto il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA (e SCIA), deve ritenersi ammissibile nei limiti di cui agli art. 21 -quinquies e nonies della predetta legge (Consiglio di Stato, sez. VI n. 717 del 09/02/2009).
Ne consegue che, a maggior ragione, il termine di trenta giorni non impedisce l’esercizio dell’ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni trasformazione edilizia contrastante con la disciplina urbanistica.
Ad oggi non c’è certezza se il lungo decorso del tempo dalla presentazione di una DIA/SCIA possa essere in grado di garantire la formazione di un provvedimento amministrativo tacito “inattaccabile”.
Facciamo un esempio pratico: se negli elaborati grafici di una DIA fosse stato scritto che il rapporto illuminante di una stanza non rispettasse il minimo del rapporto 1/8, è comunque legittimato nonostante in palese contrasto col DM 15/07/1975 e col regolamento edilizio locale?
A quanto pare non si concretizza tale salvezza.
Tant’è che la questione sta andando al vaglio anche sul piano della legittimità costituzionale o meno (leggi approfondimento).
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Il Comune può chiedere integrazioni nelle pratiche edilizie, ma deve valutarle realmente e rispettare i termini dei propri poteri di controllo. Recenti sentenze chiariscono il rapporto tra documentazione incompleta, integrazione SCIA, consolidamento della segnalazione e autotutela.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che alla CILA non si applica il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge 241/1990, la comunicazione non costituisce un’istanza diretta al rilascio di un titolo edilizio, ma una comunicazione proveniente dal privato per effettuare opere edilizie in regime libero.