L'accertamento di compatibilità paesaggistica non chiude automaticamente la procedura penale, al giudice spetta valutare la sussistenza dei presupposti.
L’autorizzazione paesaggistica va ricondotta alla tutela dell’aspetto visibile del territorio, come risulta dall'art. 1 della Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze.
La concessione rilasciata in sanatoria estingue i reati contravvenzionali urbanistici ma non i reati paesaggistici, soggetti a disciplina difforme e differenziata
Il mancato rispetto del termine, previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs 42 del 2004 per il rilascio del parere, non matura alcuna decadenza del potere della Soprintendenza.
Essi non precludono in via assoluta il condono ex L. 47/85 e costituiscono vincoli relativi sottoposti al parere favorevole di valutazione compatibilità col vincolo stesso.
La legge 308/2004 non va intesa come un condono in senso stretto, piuttosto apriva i termini per avviare una complicata procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica