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La visibilità di pannelli fotovoltaici dall’esterno non comporta automatico divieto per incompatibilità paesaggistica

Si sta consolidando l’orientamento che favorisce il superamento del vincolo paesaggistico per installare pannelli solari fotovoltaici sulle coperture, soprattutto quelli di tipologia integrata in copertura.

L’efficientamento energetico da alcuni anni ha assunto maggior interesse nazionale, vuoi per semplificare gli interventi Superbonus sia per le recenti crisi energetiche. Il principale problema lamentato dagli operatori erano le difficoltà burocratiche e tempistiche per ottenere i relativi titoli autorizzativi per vincoli di vario tipo, o per installare in particolari aree come i centri storici.

In soccorso a queste difficoltà sono sopravvenute alcune modifiche normative, tra cui il D.L. 17/2022 (convertito in L. 34/2022) per sbloccare l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture di edifici e strutture già esistenti in zone vincolate.
Infine è stata prevista una speciale forma di silenzio assenso di 45 giorni per quelli comunque sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, con l’articolo 47 comma 6 D.L. 13/2023 (Decreto PNRR).

Partiamo dalla casistica di impianto costituito da n. 8 pannelli fotovoltaici installati a terra in area libera pertinenziale di civile abitazione con CILAS Superbonus, semplicemente appoggiati al suolo e zavorrati con blocchi di cemento (appoggiati), per un totale di circa 21 metri quadrati, sottoposta a vincolo paesaggistico imposto per decreto ex 1497/1939 (trattata dal TAR Salerno n. 73/2024, a favore del cittadino ricorrente).

Vincoli paesaggistici e pannelli solari, verso un nuovo connubio

Prima facciamo un rapido riassunto, ricordando la versione normativa iniziale (DL 17/2022) semplificante la posa dei pannelli solari su coperture, strutture e manufatti edilizi esistenti nell’ambito della manutenzione ordinaria (art. 6 DPR 380/01) e pertanto in regime di edilizia libera.

Si è trattato di una modifica ad un previgente Decreto Legislativo sulle energie rinnovabili (D.Lgs. 28/2011), arrivando a liberalizzare per certi aspetti l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e termini perfino su:

Ci tengo a ricordare prima di tutto che la semplificazione rimane soltanto a livello procedurale: infatti restano invariate le prescrizioni, divieti, condizioni e quanto eventualmente stabiliti da normative, regolamenti e discipline locali o di settore.

In altre parole se il procedimento è stato semplificato, ciò non significa che siano state automaticamente “azzerate” tutte le previsioni dei Piani Regolatori o Regolamenti edilizi comunali, e discipline pianificatorie locali.

A proposito: sicuri che l’installazione di pannelli fotovoltaici in copertura, accompagnata da altre opere accessorie, rientri sempre in edilizia libera? Pensiamo alle linee vita, ancoraggi e lucernari imposti da normative regionali di sicurezza.

Installazione pannelli solari senza permessi dopo L. 34/2022

Le condizioni e caratteristiche specifiche affinché l’installazione dei pannelli solari possa configurare edilizia libera nell’ambito del regime semplificato L. 34/2022 sono le seguenti:

  • Non essendo previsto un termine quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, pertanto facciamo riferimento a quelli “domestici” con potenza inferiore a 20 kW;
  • La loro installazione deve avvenire sugli edifici, con qualunque modalità (quindi su coperture inclinate o piane, oppure facciate e balconi, viene da pensare); la definizione di edificio è riferita al Regolamento Edilizio Tipo, voce n. 32 Allegato A;
  • Su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici descritti al punto precedente: non ho ben chiaro cosa si intenda per “strutture”, la prima cosa che viene in mente sono le strutture degli edifici in senso lato, cioè manufatti o quelle con funzione statica o antisismica.
  • Le relative opere di connessione alla rete elettrica può avvenire sia negli edifici, strutture e manufatti nonché nelle relative pertinenze;
  • L’intervento qualifica manutenzione ordinaria e pertanto rientra in Edilizia libera (non espressamente riferita all’art. 6 DPR 380/01, e immagino voglia riferirsi a quello);
  • Esclusa l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati: parliamo di vincoli idrogeologici, enti parco, e perfino per alcuni tipo di vincolo previsti dal Codice dei beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, cioè escludendo dalla semplificazione quelli sottoposti ai vincoli della Parte II del Codice (beni culturali) e aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c).
    Pertanto è consigliato consultare un Tecnico per verificare l’esatta natura del vincolo D.Lgs. 42/2004.
  • Non sono previste altre esclusioni su base geografica o localizzazione (esempio: Zone omogenee A cioè i centri storici, che invece risultano escluse nella voce n. 42 del Glossario Edilizia Libera).

Permettimi di rammentare che ho già espresso le mie riserve se l’intervento fotovoltaico comprensivo delle necessarie opere accessorie possa rientrare ancora manutenzione ordinaria in edilizia libera (es. lucernari, abbaini e linee vita).

Pannelli solari nei Centri storici, difficile connubio.

La semplificazione procedurale apportata dalla conversione in legge del D.L. 17/2022 è da intendersi appunto procedurale, ma non sostanziale. Intendo dire che non sono stati aboliti tutti i possibili limiti e divieti alla loro installazione nelle Zone Omogenee A (centri e nuclei storici).

Infatti un Comune potrebbe aver disciplinato la posa dei pannelli solari e degli impianti a energia rinnovabile, introducendo limiti, prescrizioni e perfino divieto di installazione su certi edifici.

In particolare i limiti del PRG e Regolamento edilizio potrebbero essere imposti per tutelare la conservazione e i caratteri testimoniali dell’edilizia storica e di pregio. E adesso ti spiego perchè un Comune può fare e mantenere questa scelta.
Altra cosa importante: non è vero che un centro storico sia anche e automaticamente vincolato dalle Soprintendenze, ne ho parlato in questo approfondimento. Ma è anche possibile che possano esserci vincoli di tutela per beni culturali, anche edificio per edificio.

Inoltre occorre consultare anche la normativa della vostra regione, perchè potrebbe aver inserito nei propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale particolari direttive e prescrizioni alla loro “libera” installazione, quali caratteristiche cromatiche e di posa in opera.

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Favorire il fotovoltaico per risparmio energetico e interesse nazionale

Da alcuni anni si è confermato una notevole apertura all’installazione di impianti basati con fonti energetiche rinnovabili all’interno delle norme nazionali, in quanto attuazione delle direttive comunitarie (vedi Corte Costituzionale n. 106/2020).

Infatti l’installazione di pannelli solari fotovoltaici richiama in gioco interessi pubblici diversi, da una parte ambientale e tutela del paesaggio, dall’altra la promozione dell’energia rinnovabile e transizione ecologica.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata (cfr. TAR Salerno n. 73/2024, TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 564/2022).

Ormai i pannelli solari fanno parte del paesaggio

Anche il Consiglio di Stato ha confermato più volte come la presenza o l’apposizione di pannelli solari sulla sommità di edifici dev’esser percepita come non già un fattore di disturbo visivo, bensì un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva (Cons. Stato n. 2574/2022, n. 179/2012 n. 1201/2016).

Tuttavia sussistono ancora alcuni limiti o freni alla loro installazione libera su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici: alcune legislazioni regionali stanno concentrando in alcune aree sottoposte a vincolo (o con particolari tutele) l’impedimento assoluto all’installazione di fotovoltaico in apposite “aree non idonee”. Nei restanti casi invece la compatibilità paesaggistica col vincolo va esaminata tenendo conto che tali tecnologie sono ormai considerate elemento normali di paesaggio (vedi anche TAR Salerno n. 73/2024, TAR Firenze n. 357/2017).

Sempre il Consiglio di Stato, ha specificato che le motivazioni del diniego, o di accoglimento con prescrizioni, di un’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica (Cons. di Stato n. 1742/2022, n. 5159/2020, n. 3696/2020).

Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente: ragionando in maniera opposta, ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile (Cons. di Stato n. 3696/2020). Insomma, si conferma che il giudizio di incompatibilità paesaggistica va comunque motivato adeguatamente (TAR Brescia n. 358/2022).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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