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L’installazione degli impianti fotovoltaici richiede spesso opere strutturali, linee vita e nuove aperture sulla copertura

Nel secondo semestre dell’anno 2022 la crisi energetica ha cominciato a mordere per davvero, e pertanto si stanno studiando le alternative.

Tra le più conosciute e richieste vi rientrano i pannelli fotovoltaici, per i quali il legislatore ha emanato recentemente alcuni provvedimenti di semplificazione, ad esempio per l’installazione in copertura su edifici o strutture esistenti (L. 34/2022).

La semplificazione è andata avanti anche verso le procedure autorizzative per immobili sottoposti a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice D.Lgs. 42/2004), per le quali ti propongo questi specifici approfondimenti. Nessuna semplificazione invece è stata ammessa verso gli immobili vincolati con la Parte II del Codice, per capirsi quelli con vincolo di tutela storica, architettonica, culturale e testimoniale.

La stessa direzione e volontà semplificatrice si è rivolta anche verso l’installazione del fotovoltaico sulle coperture di edifici situati in centro storico (il discorso vale anche per edifici storici situati altrove). E ciò ha fatto scattare una certa euforia, anche presso i proprietari di immobili situati nei centri storici.

Devo ricordare che queste innovazioni normative hanno semplificato il procedimento, ma non hanno azzerato o cancellato l’efficacia dei tanti regolamenti o gradi di conservazione previsti dal Comune. Per cui devo consigliare di verificare sempre tramite un Tecnico abilitato l’effettiva ammissibilità di installazione per ogni edificio.

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Adesso però affrontiamo rapidamente un altro aspetto: l’installazione dei pannelli fotovoltaici in copertura equivale sempre a Manutenzione ordinaria, e quindi Edilizia libera?

La risposta è no, non sempre ci si può rientrare.

Forse il legislatore ha dimenticato una serie di aspetti strettamente tecnici, infatti quando si installano i pannelli solari fotovoltaici sul tetto bisogna porsi alcuni profili da rispettare:

  1. L’installazione deve avvenire nel rispetto della sicurezza strutturale della copertura esistente;
  2. La posa dovrà tenere conto (o meglio, garantire) un facile accesso alla copertura per le necessarie manutenzioni e pulizie: infatti ricordo che l’accumulo di normali polveri atmosferiche da piogge, inquinanti e simili comporta una discreta riduzione dei rendimenti energetici.

Questi aspetti, anche considerati disgiuntamente, potrebbero “costringere” l’intervento a dover dotarsi di idoneo titolo edilizio, anche in regime comunicativo (SCIA e CILA); pure in questo caso devo consigliare la verifica della normativa regionale, perché potrebbe aver integrato quella nazionale in questa materia.

Molte Regioni infatti hanno inserito l’obbligo di installare dispositivi di sicurezza per l’accesso in copertura tramite apposite normative speciali; e tale obbligo scatta sempre quando si installano pannelli fotovoltaici in copertura. Infine tali obblighi possono essere pure previsti da regolamentazione comunale (art. 4 DPR 380/01).

Bisogna premettere che gli aspetti di sicurezza restano sempre fatti salve in edilizia libera e per la manutenzione ordinaria, in base a quanto indicato dall’art. 6 DPR 380/01. Inoltre non bisogna dimenticare la normativa nazionale di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri, cioè il D.Lgs. 81/2008.

Anche perché cerchiamo di essere seri: quando si installano i pannelli fotovoltaici in copertura, automaticamente diventerà necessario garantire l’accesso in sicurezza dei manutentori e ispezionabilità, a prescindere dall’esistenza della normativa di settore regionale.

Di conseguenza la posa dei pannelli solari richiederà:

  1. Installazione di linee vita, ganci di sicurezza e dispositivi anticaduta;
  2. Realizzazione di ampi lucernari o abbaini, raggiungibile da percorso.

Il primo punto aprirà la questione delle verifiche e idoneità strutturali della copertura, con probabile necessità di fare il deposito o autorizzazione sismica.

Il secondo punto invece configurerà modifica di prospetto (è incredibile, lo so), con incidenza strutturale della copertura, ricadendo in SCIA a causa dell’art. 22 c.1 DPR 380/01.

Magari in tal senso le stesse norme regionali potrebbero aver qualificato e “declassato” queste opere accessorie alla posa del fotovoltaico in manutenzione ordinaria o edilizia libera.

In tutti i casi, non è consigliato installare impianti fotovoltaici sul tetto senza garantirsi un adeguato accesso e relativi dispositivi anticaduta: infatti l’alternativa di noleggiare un camion col cestello non si rivelerà ottimale, sia per i costi che per logistica, oltre al fatto che molte norme regionali escludono espressamente questa possibilità; lo stesso dicasi per ponteggi o trabattelli. Provate a tradurre questo scenario in termini di costi periodici e annuali.

E di tutto questo bisogna tenerne conto di quando si tratterà di fare pulizie dei pannelli, verifiche o sostituzione dei vari componenti.

Conclusioni e consigli

Insomma, anche la posa di impianti fotovoltaici in copertura richiede uno sforzo di lungimiranza e pianificazione: è proprio il caso di dirlo che forse non sarà proprio edilizia libera.

Sicuramente la posa dei pannelli è edilizia libera, ma altrettanto non potremmo dirlo per le predette opere complementari previste dalle varie normative regionali in materia di sicurezza. Per esempio.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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