La natura precaria della costruzione è un dato materiale e funzionale, la conferma dal Consiglio di Stato

Declassati a manutenzione ordinaria e in parte esonerati dalle autorizzazioni paesaggistiche, però c’è sempre il DPR 380/01 dietro l’angolo

Carlo Pagliai
Autore
Ultimamente il legislatore è diventato ipertrofico sulle normative aventi incidenza urbanistico edilizia, stavolta è toccata alla disciplina dei pannelli solari, probabilmente sulla spinta dell’aumento dei costi energetici.
Su suggerimento del collega Alessandro Scheveger ingegnere ho riscontrato il testo del nuovo decreto legge n. 17/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2022 (e già vigente); con l’articolo 9 viene interamente sostituita la previgente versione del comma 5 art. 7-bis D.Lgs. 28/2011.
L’obbiettivo è categorico: semplificare ulteriormente l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici e termici qualora collocati su costruzioni e manufatti esistenti. Restano esclusi quelli da collocarsi a terra, da come si può facilmente evincere dal testo della norma, probabilmente per conciliare l’obbiettivo del contenimento del consumo del suolo.
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In particolare preme evidenziare queste condizioni e specifiche:
- Non è previsto un termine quantitativo in termini di potenza massima o di superficie;
- La loro installazione deve avvenire sugli edifici, con qualunque modalità (quindi su coperture inclinate o piane, oppure facciate e balconi, viene da pensare); la definizione di edificio è riferita al Regolamento Edilizio Tipo, voce n. 32 Allegato A;
- Su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici descritti al punto precedente: non ho ben chiaro cosa si intenda per “strutture”, la prima cosa che viene in mente sono le strutture degli edifici in senso lato, cioè quelle con funzione statica o antisismica.
- Le relative opere di connessione alla rete elettrica può avvenire sia negli edifici, strutture e manufatti nonchè nelle relative pertinenze;
- L’intervento qualifica manutenzione ordinaria e pertanto rientra in Edilizia libera (non espressamente riferita all’art. 6 DPR 380/01, e immagino voglia riferirsi a quello);
- Esclusa l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati: parliamo di vincoli idrogeologici, enti parco, e perfino per alcuni previsti dal Codice dei beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004; per quest’ultima categoria, la loro individuazione avviene con un meccanismo di “doppia esclusione” che, in via riduttiva, non ammette la semplificazione verso edifici con vincolo diretto, di interesse culturale o di notevole interesse pubblico. E’ consigliato consultare un Tecnico per verificare l’esatta natura del vincolo D.Lgs. 42/2004.
- Non sono previste altre esclusioni su base geografica o localizzazione (esempio: Zone omogenee A cioè i centri storici, che invece risultano escluse nella voce n. 42 del Glossario Edilizia Libera).
Ne ho parlato anche in questa diretta su YouTube:
Opinione: non era meglio modificare il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 e Glossario?
Questa norma del DL 17/2022 si sovrappone e sopraggiunge ad altre norme simili gia esistenti, allo scopo di liberalizzare l’installazione di pannelli solari su edifici:
- Art. 6 comma 1 lettera e-quater) DPR 380/01 (aggiornata col D.Lgs. 222/2016);
- voce n. 42 del Glossario Edilizia Libera).
Adesso si dovrà porre adeguata attenzione alla applicazione e lettura coordinata di queste due norme con l’art. 7-bis D.Lgs. 28/2011 novellato dal DL 17/2022, perchè quando ci sono diverse norme che disciplinano lo stesso argomento in maniera diversa, succedono scintille.
Però dalla tassatività della nuova norma occorre considerare quelle preesistenti disposizioni abrogate implicitamente (o tacitamente), come indicato dall’articolo 15 delle Preleggi del Codice Civile? Direi che ci sono le condizioni per rispondere in maniera affermativa.
Ah, dimenticavo: la nuova disposizione del DL 17/2022 non ha indicato espressamente gli eventuali divieti previsti dalle norme locali e regolamentari, quindi è consigliato sempre controllare il PRG, ad esempio le Zone Omogenee A ed edifici storci potrebbero riservare limitazioni. Ma è anche vero che questa nuova liberalizzazione tassativa della posa di pannelli solari porta a superare le eventuali norme locali e regolamentari che si pongono in contrasto. Anche nelle Zone Omogenee A dei centri storici, a quanto pare.
In definitiva il principio e l’ordine di scuderia impartito “dall’alto” risulta essere “pannellizzare liberamente” ogni copertura.
Definizione di Edificio, voce n. 32 Allegato A Regolamento Edilizio Tipo:
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Art. 9 Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili
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