La natura precaria dell'opera deve soddisfare almeno il criterio funzionale, ovvero le esigenze temporanee
La posa dei pannelli solari viene estesa alle Zone Omogenee A, resta invece l’autorizzazione per certi vincoli del D.Lgs. 42/2004
Ormai possiamo dire che è sciolto il dubbio sulla possibile liberalizzazione degli impianti solari nei centri storici, su cui non avevo proprio escluso le possibilita nel precedente articolo.
Diciamo pure che dal settore si sono levate molte critiche e richieste di chiarimenti: in molti hanno chiesto espressamente di estendere la libera posa dei pannelli solari termici e fotovoltaici anche in questi ambiti territoriali, come già previsto dall’art. 9 del D.L. 17/2022.
Aggiornamento del 29 aprile: il Decreto Legge “Energia” n. 17/2022 è stato convertito in legge n. 34/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2022, pertanto le seguenti modifiche sono già entrate in vigore.
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ARGOMENTO: I BONUS EDILIZI SUI PANNELLI SOLARI
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Centri storici inseriti nella liberalizzazione
Riporto integralmente il passaggio dalla versione definitiva della norma (L. 34/2022): vorrei precisare la presenza di un doppio meccanismo di sostituzione “a cascata” di norme, infatti abbiamo la sostituzione del predetto comma 1, che a sua volta va a modificare il comma 5 art. 7-bis D.Lgs. 28/2011:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: “5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale” »;
La prima frase aggiuntiva riguarda espressamente le Zone Omogenee A individuate ai sensi del D.M. 1444/68, meglio note come centri storici e nuclei storici; vorrei ricordare che tale perimetrazione può facilmente riguardare anche piccoli insediamenti o agglomerati sparsi in territorio aperto, agricolo e montano.
In sostanza, anche la posa dei pannelli solari nei centri storici diviene equiparata a manutenzione ordinaria e pertanto esonerate da qualsiasi permesso o atto di assenso comunque denominati, perfino alcuni di quelli previsti dal D.Lgs. 42/2004 (nel prossimo paragrafo spiego il motivo).
Diciamo che la sopravvenienza di questo D.L. 17/2022 (poi L. 34/22) supera la previgente esclusione dei pannelli solari dalle Zone A indicata dal Glossario Edilizia libera (voce 42).
Sinceramente mi sarei aspettato una serie di obblighi minimi da rispettare nei centri storici, solamente per garantire un minimo di tutela storica alle caratteristiche materiche e tipologiche; posso consigliare l’installazione integrata in copertura e di colore rosso, per minimizzare l’impatto visivo. Prepariamoci a veder “annerire” i tetti delle città d’arte, lo scrivo a futura memoria.
Centri storici, occhio alle parti vincolate, PRG e Regolamenti comunali
Questa semplificazione ulteriore favorisce gli edifici situati in centro storico, a cui bisogna (giustamente) facilitare l’accesso alle energie rinnovabili e risparmio energetico.
Adesso però non bisogna sottovalutare che le Zone Omogenee A siano diventate improvvisamente “zone libere” in cui installare impianti solari e pannelli fotovoltaici in qualsiasi modalità su edifici o manufatti pertinenziali, per due motivi:
- strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali possono prevedere / mantenere tutele e limiti di intervento a edifici di rilevanza storica, culturale e architettonica;
- edifici e aree possono essere comunque sottoposte a severi vincoli del D.Lgs. 42/2004 (Codice Paesaggio e Beni culturali);
Mi domando come verrà “digerita” dalle Pubbliche Amministrazioni questa liberalizzazione: possiamo davvero considerare che questa norma possa superare e annullare alcune previsioni di ambito pianificatorio?
In altre parole, se da una parte la categoria di intervento è allargata come manutenzione ordinaria (cioè Edilizia libera), dall’altra parte possiamo essere certi dell’azzeramento totale di certi divieti previsti dai Piani Regolatori per tutelarne le caratteristiche storiche?
Faccio fatica a sbilanciarmi, sarebbe stato più opportuno che in questa modifica fosse riportata espressamente una clausola di deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali; l’unica deroga espressa che si intravede riguarda il D.Lgs. 42/2004 (con diverse eccezioni). L’esclusione che vedo è di tipo amministrativo e procedurale, ma faccio fatica a leggere una deroga verso anche le discipline regolamentari locali, simile a quella del “Piano Casa” verso i PRG.
Vincoli paesaggistici e Beni culturali: gli ammessi ed esclusi
Difficile comprendere la serie di regole ed eccezioni riguardante il Codice D.Lgs. 42/2004, però ci proviamo.
La regola generale è: la posa dei pannelli solari e fotovoltaici su edifici, strutture e manufatti è manutenzione ordinaria, e ciò non richiede più le autorizzazioni previste per immobili vincolati dal Codice, tranne:
- quelli in aree o immobili vincolate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ex articoli da 138 a 141 (provvedimento di Notevole interesse pubblico);
- quanto previsto nel Codice D.Lgs. 42/2004 dagli articoli 21 (immobili con “vincolo diretto”) e 157 (immobili notificati);
Poi salta fuori una “doppia esclusione” dall’autorizzazione paesaggistica valevole soltanto per immobili col vincolo ex art. 136 comma 1 lettera c) D.Lgs. 42/2004 qualora l’installazione dei pannelli solari avviene in maniera integrata nelle copertura non visibili dai spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuale le coperture i cui manti siano stati realizzati in materiali di tipo locale.
E quest’ultima ipotesi è davvero macchinosa da applicare.
La modifica all’articolo 9 comma 1 del D.L. 17/2022, consente comunque la possibilità di ottenere la relativa autorizzazione paesaggistica o dei Beni culturali per effettuare l’installazione, che rimane in edilizia libera (sul versante del Comune, per capirsi).
Conclusioni e consigli
Prima di avviare lavori di installazione di pannelli solari nei centri storici e aree vincolate è meglio consultare un professionista tecnico, incaricandolo di verificare questi presupposti, prima di ricevere contestazione di illeciti paesaggistici.
Anche questa norma contiene più eccezioni che regole, si parte in difficoltà.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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