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Sono zone escluse dall’estensione automatica del vincolo di notevole interesse pubblico previsto dalla Legge Galasso

Le definizioni dei testi normativi in effetti consentono di travisare il grado di tutela delle zone considerate di pregio storico e artistico.

Il c.d. centro storico è una definizione di un particolare agglomerato urbano, con prevalente funzione abitativa e caratterizzato da patrimonio edilizio storicizzato e formatosi in buona parte ben prima della L. 1150/42.

In questo articolo si riporta la definizione di centro storico.

Se dovessi esprimermi su quale possa essere una definizione “embrionale” di centro storico, mi troverei indeciso tra la L. 1497/39, e la Legge ponte n. 765/67. Mettiamoli un attimo a paragone:

  • Legge ponte 765/67 art. 17: Qualora l’agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all’approvazione del piano regolatore generale;
  • L. 1497/39 art. 1 c.3: i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Diciamo che la necessità di tutelare e diversificare la disciplina di queste zone si è affermata sempre più, diventando prioritaria a partire dagli anni ’80 del Novecento, quando ormai si era praticamente conclusa quella stagione di trasformazione edilizia che non ha guardato in faccia a niente e nessuno.

Furono infatti emanate norme sempre più rivolte al recupero del patrimonio esistente, vedasi la L. 457/78 e la L. 179/1992.

Speculazione e abusivismo edilizio continuarono il loro corso, e fu così che per arginarne gli effetti si rese necessario emanare alcune leggi particolarmente rigide come la L. 431/85, meglio nota come Legge Galasso.

La leva del vincolo paesaggistico non ha funzionato per fermare fenomeni di abusivismo.

La legge Galasso provvide ad estendere in automatico l’applicazione del vincolo di notevole interesse pubblico, avente oggi valore paesaggistico, ad una serie di zone territoriali, che si riportano per completezza:

  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  • le aree assegnate alle università’ agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  • i vulcani;
  • le zone di interesse archeologico.

Nella stessa L. 431/1985 fu statuito espressamente che tale estensione del vincolo non si applicasse a:

  • Comuni provvisti di PRG: nelle zone A e B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68;
  • Comuni sprovvisti di tali strumenti: ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I centri storici sono esclusi dall’automatica inclusione del vincolo paesaggistico

Le zone territoriali omogenee A, i c.d. centri storici, non rientrano tra le aree tutelate per legge neppure ai sensi del vigente art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Cons. di Stato n. 855/2014).

Lo si ricava dal secondo comma dello stesso art. 142 comma 2, ove si legge che le disposizioni sulle aree tutelate ex lege, di cui al comma 1 della disposizione, non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B. 

I centri storici rientrano invece tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora sia stata effettuata la dichiarazione di notevole interesse pubblico nei termini e modalità prevista dalla legge.

In assenza di apposito vincolo riguardante espressamente il centro storico cittadino, emanato ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/2004, non è ipotizzabile l’applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali sul particolare procedimento autorizzatorio degli interventi edilizi che abbiano oggetto immobili ivi collocati.

Un centro storico, per diventare oggetto di tutela e applicazione di vincolo paesaggistico per notevole interesse pubblico, deve essere vincolato con specifico provvedimento puntuale (emanato dal Ministero, ndr) oppure oggetto di apposita previsione nel piano paesaggistico regionale.

Pubbliche vie del centro storico sono qualificabili “beni culturali” a prescindere da provvedimenti di vincolo

Forse il vero problema non nasce per i vincoli di natura paesaggistica (Parte III del Codice), bensì i vincoli di natura di beni culturali (Parte II del Codice).

Infatti secondo il D.Lgs. 42/2004 si devono considerare tutelati fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario, che spesso risulta compiuta in fase di redazione o variante generale di uno strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore).

In questo post facciamo riferimento ai soli spazi pubblici, quali vie e piazze, c’è una netta differenza coi vincoli “tipici” paesaggistici. A quanto pare il Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 ha rinvigorito la valenza culturale di questi spazi pubblici, e lo ha fatto ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell’articolo 10 del Codice stesso.

Stiamo parlando della parte II del Codice, cioè quella impropriamente detta per gli immobili vincolati “alle Belle Arti”. Più correttamente si deve dire dei beni culturali, da tenere distinta dalla parte III dei vincoli paesaggistici.

Rinvio ad apposito approfondimento trattato nel blog.

Conclusioni e consigli

Trattandosi di aree ad alta valore e pregio storico, di bellezza e architettura, è necessaria verificare la presenza di vincoli di ogni tipo su immobili situati in centro storico e assimilati da normative regionali o strumenti urbanistici comunali.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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