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Col DL 17/2022 restano i limiti e divieti previsti da Piani Regolatori e Regolamenti edilizi comunali e vincoli specifici

In precedenza avevo già messo in guardia sulle notizie di completa liberalizzazione dei pannelli solari sulle coperture degli edifici, focalizzando le normative di settore e regionali in materia di sicurezza.

Infatti anche per agevolarne una futura e adeguata manutenzione, sarà necessario prevedere l’installazione assieme a opere complementari capaci di consentire l’accesso in sicurezza: linee vita, ganci di ancoraggio, lucernari, e quanto previsto dalla disciplina di settore.

In questo articolo invece vorrei fare un chiarimento generale più preciso, per capire quando:

  • i vincoli sugli immobili richiedono autorizzazione della Soprintendenza;
  • si possono installare in centri storici ed edifici storici

La presenza di impianti fotovoltaici sugli edifici è divenuta normale e non può costituire diniego automatico di autorizzazione paesaggistica, infatti l’incompatibilità col paesaggio va motivata adeguatamente. Questo ormai è una prevalente linea confermata dalla giurisprudenza.

Vediamo di analizzare il vigente testo normativo aggiornato dal DL 17/2022, comprensivo delle modifiche apportate in conversione con L. 34/2022.
Se preferisci, puoi anche ascoltare o vedere il video tutorial dedicato.

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Centri storici: guardate Regolamenti e PRG comunali

Oltre al fatto di dover consultare la normativa della vostra regione, la cosa importante da premettere è consigliare un controllo sul Piano Regolatore Comunale e relativo Regolamento Edilizio.

Infatti un Comune potrebbe aver disciplinato la posa dei pannelli solari e degli impianti a energia rinnovabile, introducendo limiti, prescrizioni e perfino divieto di installazione su certi edifici.

In particolare i limiti del PRG e Regolamento edilizio potrebbero essere imposti per tutelare la conservazione e i caratteri testimoniali dell’edilizia storica e di pregio. E adesso ti spiego perchè un Comune può fare e mantenere questa scelta.
Altra cosa importante: non è vero che un centro storico sia anche e automaticamente vincolato dalle Soprintendenze, ne ho parlato in questo approfondimento.

L’articolo 9 C.5 DL 17/2022 (convertito con modifiche dalla L. 34 del 27 Aprile 2022) ha sostituito il Comma 5 art. 7-bis D.Lgs. 28/2011:

“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché’ nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e’ consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Al netto delle varie esclusioni e precisazioni sui vincoli che vedremo di seguito, l’equiparazione a manutenzione ordinaria è evidentemente riferita a quella edilizia di cui all’art. 6 comma 1 del Testo Unico Edilizia DPR 380/01.

E se siamo d’accordo su questo punto, ciò significa che la categoria di intervento di manutenzione ordinaria (già prevista anche dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/01) rimanga comunque condizionata alle diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e varie norme di settore:

  1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
    (omissis)

Ne parlo anche al minuto 10:00 di questo video:


Questione vincoli paesaggistici e diretti: quando si esclude l’autorizzazione

Esistono alcue possibilità e condizioni per essere esclusi dall’obbligo di autorizzazione dalla competente soprintendenza.

Intanto per gli immobili sottoposti a vincolo “diretto” di cui alla Parte II del Codice D.Lgs. 42/2004 non esiste l’esonero, bensì rimane sottoposto al previo ottenimento della autorizzazione. Al legislatore non è passato per la testa di liberalizzare i pannelli solari su edifici come la Reggia di Caserta.

Per quanto riguarda invece i vincoli paesaggistici, disciplinati dalla Parte III del Codice, possiamo dire che la liberalizzazione riguarda gli immobili sottoposto a vincolo D.Lgs. 42/2004:

  • imposti per legge (art. 142)
  • in parte per quelli di notevole interesse pubblico imposto con dichiarazione (art. 136)

Quest’ultimi (vincolo art. 136 D.Lgs. 42/04) prevedono un complesso sistema intrecciato di esclusioni, eccezioni e distinguo, meglio chiariti in questa slide o al minuto 14:00 in questo video.


Conclusioni e consigli

Posso soltanto consigliare prudenza nella verifica di tutti questi aspetti. Va da se’ che si rende necessario coinvolgere un Tecnico abilitato per fargli effettuare le relative verifiche.

Infatti potreste comminare un illecito edilizio abbastanza grave, e con rilevanza penale: con gli immobili vincolati e coi centri storici bisogna sempre andarci coi piedi di piombo.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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