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L’insanabilità di abusi edilizi rilevanti si estende anche a quelli compiuti prima del D.Lgs. 157/2006.

L’Italia è un territorio assai vincolato sotto il profilo paesaggistico, e regolarizzare gli abusi edilizi in queste zone può diventare impossibile.

In un post l’Avv. Andrea Di Leo sintetizza pienamente lo stato dell’arte circa il divieto di sanatoria paesaggistica introdotto col D.Lgs. 157/2006, eccettuato poche opere di modesta entità.

Prendendo spunto dalle sue deduzioni, vado anch’io ad analizzare la sentenza del Consiglio di Stato n. 5245/2018, confermante l’orientamento più restrittivo in materia di sanatorie paesaggistiche.

Prima, meglio inquadrare l’evoluzione normativa circa l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e odierna procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

FOCUS sulla Compatibilità Paesaggistica al 2018.

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Il Codice dei Beni culturali D.Lgs. 42/2004 in prima istanza non conteneva il divieto del rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica.

Il divieto fu istituito col D.Lgs. 157/2006, il quale introdusse la procedura di compatibilità paesaggistica soltanto per opere di lieve entità secondo quanto previsto dagli articoli 146 (comma 4) e 167 del Codice:

L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Ad oggi in caso di regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico di opere “rilevanti”, cioè quelle comportanti la creazione o aumento di volumi/superfici utili, la situazione potrebbe diventare difficile se non addirittura impossibile da sanare.

E questo divieto di sanabilità, sotto il profilo paesaggistico, rimane tale anche se tutti gli altri profili ammettono la possibilità di sanatoria (urbanistico edilizia, strutturale, eccetera). E’ il caso in cui si può presentarsi la situazione della “trappola della sanatoria“.

Dilemma: e se le opere sono state compiute prima del 2006, sono sanabili paesaggisticamente?

Per chiarezza, il quesito da porsi è il seguente: è possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere “rilevanti” compiute prima della modifica normativa del 2006? Nota bene, non stiamo parlando di accertamento di compatibilità paesaggistica, bensì di applicare la procedura previgente e che oggi risulta abrogata.

Gli scenari alternativi tra loro sono i seguenti per le opere rilevanti compiute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 157/2006:

  1. sanabile con autorizzazione paesaggistica postuma;
  2. non sanabile in quanto esclusa dall’attuale art. 146 e 167 del Codice;

A favore della prima opzione c’è il parere del Mibact n. 9907 del 28/05/2012, che ha ritenuto suscettibili di sanatoria paesaggistica le suddette opere compiute anteriormente al D.Lgs. 157/2006.

In direzione opposta, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento per cui il divieto di sanabilità (e quindi l’esclusione prevista dall’attuale compatibilità paesaggistica) si estende anche per le opere compiute prima del D.Lgs. 157/2006.

Con quel passaggio normativo infatti si è passati dal regime sanzionatorio di natura pecuniaria, in grado di consentire il mantenimento dell’opera abusiva previa compatibilità paesaggistica accertata, a quello attuale e più severo.

Nelle parti conclusive della sentenza, il Consiglio di Stato evidenzia la possibilità di accedere alla procedura più “mite” soltanto per coloro che avessero presentato l’istanza prima dell’innovazione legislativa del 2006.

VIDEO: sanatoria paesaggistica

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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