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L’accertamento di compatibilità paesaggistica non chiude automaticamente la procedura penale, al giudice spetta valutare la sussistenza dei presupposti.

L’estinzione del reato per illeciti paesaggistici può avvenire sulla base di certe condizioni, e parliamo quindi di reati edilizi. In particolare di una sottocategoria di interventi e opere che hanno comportato un illecito nei confronti della disciplina paesaggistica vigente sul territorio.

Infatti esistono i vincoli di natura paesaggistica che possono riguardare immobili ed aree, imposti dalla normativa e in particolare:

  • per legge “ex Galasso” n. 431/1985, poi trasposta e assorbita da ultimo nel Codice dei Beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004;
  • per notevole interesse pubblico, disposto da Decreto Ministeriale;
  • per notevole interesse pubblico, disposto in conseguenza della proposta della commissione “mista” regionale e ministeriale ex art. 137 del D.Lgs. 42/2004;

Tutti questi vincoli sono ricompresi nel piano paesaggistico regionale, che viene elaborato di concerto con tra Regioni, Ministero dei Beni culturali e Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio (Art. 143 D.Lgs. 42/2004).

Quali condanne e sanzioni penali possono comportare gli abusi paesaggistici

Il regime sanzionatorio penale in materia paesaggistica è disciplinato dall’art. 181 del D.Lgs. 42/2004, che riporto integralmente in fondo al presente post. Tra l’altro proprio una parte dell’articolo contemplante le sanzioni penali da applicare, è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità n. 56/2016 della Consulta.

In linea generale posso sintetizzare che ci sono due livelli di punibilità per opere compiute su beni paesaggistici (immobili o aree) sotto il profilo penale:

  • pena ordinaria:
    opere compiute in assenza di autorizzazione paesaggistica o difformità da esse. In questi casi si applica la stessa pena prevista dall’art. 44 comma 1 lettera c del Testo Unico Edilizia ovvero l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro (Art. 181 c.1 del D.Lgs. 42/2004);
  • pena maggiorata, per opere “rilevanti”:
    opere compiute su immobili o aree comportanti:
    – aumento volumetrico superiore al trenta per cento della costruzione originaria;
    – ampliamento della volumetria superiore a settecentocinquanta metri cubi;
    – nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi;
    Per esse è prevista reclusione da uno a quattro anni;

Sono diversificate queste sanzioni penali, ed esse dipendono molto dalla tipologia di illecito compiuto in queste zone.

Condizioni per estinguere il reato di abuso paesaggistico

Una causa estintiva del reato paesaggistica (che estingue la punibilità in astratto) è contenuta nell’art. 181 comma 1-quinques D.Lgs. 42/2004.
Esso prevede l’estinzione quando la demolizione avviene spontaneamente, cioè prima della:

  • ordinanza di rimessa in pristino che dispone la demolizione;
  • condanna (penale, ovviamente);

La spontaneità va intesa come scelta volontaria, una decisione e azione presa senza essere conseguenza dell’azione amministrativa e penale, anche se semplicemente avviata.

Ciò è costantemente affermato anche dalla giurisprudenza penale (Cass. Pen. 36454/2019)

Caso mai interroghiamoci se il rilancio della Compatibilità Paesaggistica da parte dell’ente procedente comporti altresì estinzione del reato paesaggistico.
In altre parole, l’avvenuta regolarizzazione dell’illecito mediante Compatibilità paesaggistica comporti o meno l’estinzione automatica, come analogamente avviene per gli illeciti edilizi che ottengono la sanatoria (art. 45 comma 3 D.P.R. 380/01).

Estinzione in caso di rilascio di Compatibilità paesaggistica?

Non esiste una sorta di automatismo di estinzione in caso di rilascio del provvedimento ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004.

Infatti il rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica non comporta la non punibilità per l’illecito edilizio compiuto (e sanato), in quanto spetta al giudice accertare comunque la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la “sanatoria” paesaggistica (Cass. Pen. n. 19363/2020).
Ad esempio, il giudice deve valutare la riconducibilità dell’opera contestata nella categoria degli interventi definibili “minori” di cui all’art. 167 comma 5 D.Lgs. 42/2004.

Accertamento Compatibilità paesaggistica: Procedura e caratteristiche

Pertanto il rilascio della valutazione di compatibilità paesaggistica, all’esito della procedura prescritta dall‘art. 181 comma 1quater D.Lgs. 42/2004, non determina automaticamente la non punibilità del reato paesaggistico. ((Cass. Pen. n. 19363/2020, n. 36454/2019, n. 889/2011, n. 27750/2008).

Per l’imputato è interesse e onere allegare elementi necessari all’accertamento dei fatti e circostanze idonee a proprio favore, per dimostrare le cause di non punibilità (Cass. Pen. 36454/2019); un esempio è la sussistenza delle condizioni e presupposti dell’art. 181 comma 1-ter del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004.

Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
[a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; (dichiarato incostituzionale dalla C.C. n. 56/2016, ndr)
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. (dichiarato in parte incostituzionale dalla C.C. n. 56/2016, ndr)
1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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