Confermato orientamento di Corte Costituzionale n. 75/2022 su abuso paesaggistico e sanatoria postuma
Per alcuni abusi edilizi ammessi in Sanatoria edilizia semplificata dal Salva Casa è stata allargata la possibilità di regolarizzarli anche come abusi paesaggistici, anche con aumento di volume o superficie utile; quest’ultima opzione era esclusa prima della conversione in legge 105/2024 del Decreto Salva Casa.
Il comma 4 articolo 36-bis DPR 380/01, istituito col provvedimento Salva Casa, ha aperto alla possibilità di presentare istanza di Compatibilità paesaggistica “attenuata” per i soli abusi edilizi “minori” rientranti nel predetto articolo 36-bis, ovvero:
- parziali difformità dal permesso di costruire/SCIA alternativa PdC;
- variazioni essenziali dal progetto approvato/SCIA alternativa PdC;
- opere in assenza o difformità SCIA ordinaria;
Ciò significa che per gli abusi edilizi “minori” comportanti aumento/realizzazione di volumi o superfici utili eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica, è possibile presentare richiesta di Accertamento compatibilità paesaggistica (ovviamente in articolo 167 del Codice D.Lgs. 42/2004). La difficoltà sarà poi ottenere la verifica positiva in tal senso, che non va intesa affatto scontata; inoltre non trovano altrettanto beneficio quelli più gravi, cioè rientranti in articolo 36 (accertamento di conformità).
Ai soli casi riguardanti illeciti edilizi rientranti nell’articolo 36-bis, il comma 4 estende espressamente questa verifica di Compatibilità paesaggistica “attenuata” anche nei casi di vincolo paesaggistico imposto successivamente alla loro esecuzione. Si propone il testo integrale del comma 4 art. 36-bis DPR 380/01:
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
Ne parlo con una slide di chiarimento in questo video:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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