Impossibile distinguere tra tipologie di superfici e volume escluse dalla Compatibilità paesaggistica, tranne per art. 36-bis TUE

La concessione rilasciata in sanatoria estingue i reati contravvenzionali urbanistici ma non i reati paesaggistici, soggetti a disciplina difforme e differenziata. In ambito edilizio esistono diverse discipline settoriali che si sovrappongono, anche sul piano penale e contravvenzionale. Il caso riguarda quanto statuito dalla sentenza di Cassazione penale Sez. III n. 24111 del 16 maggio 2017, per la quale ringrazio gli amici di Omniavis per averla evidenziata e diffusa adeguatamente sul web (ringraziamento speciale a Marco Bartoli). In particolare la fattispecie riguardava la responsabilità penale in ordine alla realizzazione di alcuni manufatti edilizi compiuti in assenza del permesso di costruire in zona soggetta a vincolo ambientale, senza peraltro alcun nulla osta o autorizzazione paesaggistica. Per essi il tribunale ordinario aveva dichiarato di non dover procedere in quanto i reati edilizi erano stati prescritti. Il Tribunale di Appello invece, stante l’intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria (ex art. 36 del TUE), nel riformare la sentenza ha dichiarato di non doversi procedere penalmente per il solo reato edilizio e ha inflitto una pena portandola a mesi tre di arresto ed euro 22.000 di ammenda. In seguito, prima di giungere in cassazione, l’interessato aveva anche ottenuto un provvedimento postumo di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del Codice dei Beni culturali, quindi in aggiunta al primo procedimento di sanatoria edilizia.
La sanatoria edilizia estingue i reati contravvenzionali previsti solo sul piano edilizio
La Cassazione penale, nel respingere l’impugnazione da parte del titolare degli abusi edilizi, ribadisce come il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria (in luogo di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01) estingue i reati contravvenzionali previsti solo per le norme strettamente edilizio-urbanistiche vigenti, senza invadere anche le discipline settoriali complementari. L’intervenuta sanatoria sul solo versante edilizio non estingue i reati paesaggistici previsti dal D. Lgs n. 42/2004, che sono soggetti ad una disciplina disgiunta e differenziata, legittimamente e costituzionalmente contraddistinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cassazione Penale n. 49669 del 8 ottobre 2015).
La circostanza che la ricorrente parte interessata avesse anche conseguito un provvedimento (postumo) di Compatibilità paesaggistica non ha avuto rilevanza sul profilo penale paesaggistico, posto che la costante interpretazione operata dalla Cassazione Penale ha chiarito che l’ottenimento di detto provvedimento non determina di per sè la non punibilità dei reati in materia ambientale e paesaggistica; infatti compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cosiddetto “condono ambientale” (Cassazione penale, 6 aprile 2016, n. 13730). Inoltre il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica può avere per oggetto le sole opere già assentibili in origine perchè compatibili con il paesaggio. L’eventuale subordinazione del provvedimento a prescrizioni innovative rispetto allo stato esistente nonchè all’esecuzione di determinate opere di demolizione non comporta estinzione del reato (illecito penale) di cui all’art. 181 D. Lgs. 42/2004, in quanto le stessa autorità preposta a vigilare e tutelare il vincolo paesaggistico può ritenere le opere abusive capaci di compromettere i valori del provvedimento di vincolo (Cassazione Penale III n. 10110 del 11 marzo 2016). Spesso infatti le procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica possono contenere una serie di prescrizioni alle quali la parte interessata (titolare dell’immobile) deve attenersi, diventando condizioni necessario per il raggiungimento della loro piena efficacia. Di converso, le prescrizioni di adeguamento ai fini paesaggistici possono influire anche (e soprattutto) sulla sanabilità del versante edilizio. Praticamente, è come tirarsi addosso una coperta corta.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
DISCLAIMER. Il presente contenuto ha esclusiva finalità informativa e divulgativa. Non costituisce e non può costituire consulenza tecnica, legale o professionale, né può essere utilizzato come parere in alcuna sede. Ogni immobile e ogni intervento richiedono valutazioni specifiche caso per caso, pertanto resta tutto riservato su inquadramento, fattibilità e soluzioni applicabili.
Articoli recenti
- Pergotenda, condizioni per edilizia libera ed escludere permesso di costruire
- Sanatoria in condominio, cessione cubatura soggetta a trascrizione tra comproprietari
- Stato Legittimo immobile Ante ’67, materiali costruttivi e onere probatorio della preesistenza
- Rilascio Permesso di Costruire con o senza pagamento oneri urbanizzazione
- Volumi tecnici in zona vincolo paesaggistica, esclusi dalla Compatibilità in sanatoria
- Come verificare planimetria catastale e conformità con stato effettivo dell’immobile
