Impossibile distinguere tra tipologie di superfici e volume escluse dalla Compatibilità paesaggistica, tranne per art. 36-bis TUE

L’incremento volumetrico di qualsiasi natura preclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica
Esistono due procedure di sanatorie edilizie, ben distinte tra loro:
- Accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01 (sanatoria edilizia);
- Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004;
In caso di illeciti compiuti su immobili in aree soggetto a vincolo paesaggistico, la prima procedura richiede come condizione essenziale il rilascio della seconda.
In altre parole: in quelle aree per ottenere la sanatoria edilizia è necessario avere il rilascio della Compatibilità paesaggistica.
In caso contrario, il diniego della verifica di Compatibilità paesaggistica comporta l’immediato diniego della sanatoria edilizia.
Ai fini della tutela del paesaggio non esiste distinzione dei volumi.
Come ha più volte osservato dal Consiglio di Stato (n. 3925/2019, n. 3289/2015, n. 4079/2013), il vigente art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura (anche interrati).
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto per la tutela del paesaggio, si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
A maggior ragione tale preclusione vale anche per i nuovi volumi realizzati completamente esterni.
Questa impostazione è fondata e avvalorata dall’art. 167 comma 4 lettera A del Codice dei Beni culturali e Paesaggio, in cui consente l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica esclusivamente ai
“lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Tipologia, ubicazione e destinazione d’uso delle nuove volumetrie e superfici non incidono sul divieto imposto a priori.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte chiarito la distinzione tra le valutazioni dei due tipi di accertamento. Anche se entrambi si esprimono sullo stesso oggetto illecito, i due procedimenti sono diversi e separati (Cons. di Stato n. 4234/2013):
- uno in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto;
- l’altro in termini di conformità urbanistico – edilizia;
Vediamo di chiarire meglio questi due ambiti.
All’autorità preposta a rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico è preclusa la possibilità di effettuare una valutazione di compatibilità dell’intervento basandosi sulla disciplina urbanistico – edilizia, demandata in via propria e primaria all’amministrazione comunale.
Al contrario, la Paesaggistica deve completamente ignorare e valutare in maniera disgiunta da quella urbanistico – edilizia.
La tutela del paesaggio ha valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, ed è nettamente distinta da quella dell’urbanistica, la quale risponde ad esigenze di un ordinato assetto e sviluppo territoriale.
Infatti la funzione dell’autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo.
Con tale procedura l’autorità preposta deve unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso (Consiglio di Stato n. 3925/2019).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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