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Annosa la questione dell’autorizzazione paesaggistica postuma agli abusi effettuati prima dell’entrata in vigore del Codice dei Beni culturali

Anche alcune parti sostanziali del Codice dei Beni culturali hanno subito diverse sterzate nel corso degli anni tra cui l’aspetto sanatorio

Il Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004 nella sua prima versione non ammetteva in nessuna ipotesi la possibilità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, di interventi abusivi di ogni tipo, a prescindere da eventuali aumenti di volumi e superfici come avviene oggi con la compatibilità paesaggistica.

Dal 2004 si è passati da una procedura che non contemplava nessuna possibile autorizzazione paesaggistica postuma, ad una configurazione innovativa di essa.

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Evoluzione sintetica normativa dell’Autorizzazione paesaggistica “postuma” o successiva ad abusi edilizi.

01/05/2004: versione originaria, l’autorizzazione paesaggistica viene normata dall’art. 146 c.10 che preclude a prescindere il suo rilascio in sanatoria:

L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) e’ trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

12/05/2006: versione modificata con D. Lgs. 157/2006, introdotta la possibilità di rilascio in sanatoria solo nei casi di riscontrata Compatibilità paesaggistica, articolo 146 c. 12:

  • L’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

Con lo stesso D. Lgs. 157/2006 fu introdotta per la prima volta la procedura di compatibilità paesaggistica modificando l’art. 167.
Da allora i soli interventi abusivi ammissibili alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica sono i seguenti:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformita’ dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

24/04/2008: il D. Lgs. 63/2008 apporta ulteriori modifiche, e consente ancora il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria travasandola con nuova formulazione nel comma 4 del medesimo articolo 146:

  • L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non puo’ essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione e’ valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Opere abusive effettuate in zone sottoposte a vincolo effettuate anteriormente all’entrata in vigore del Codice dei Beni culturali D.Lgs 42/2004

Esistono due distinti orientamenti giurisprudenziali sul tema: applicazione retroattiva o no? E’ ancora ottenibile l’autorizzazione paesaggistica postuma o no?

Orientamento sull’irretroattività

Il Consiglio di Stato sez VI con sentenza n. 3140 del 21 maggio 2009 ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale già statuito da altre due sentenze (Cons. di Stato, VI, n. 1917 del 2007 e n. 3483 del 2007), col quale ha chiarito che l’art. 146 cit. del Codice costituisce norma a regime, non applicabile nel periodo transitorio (nel testo originario prima delle modifiche introdotte nel 2006).

L’art. 159 dello stesso decreto legislativo, con cui disciplinava il regime transitorio, subordinava l’entrata in vigore della disciplina dettata dall’art. 146 all’approvazione dei piani paesistici ai sensi dell’art. 156 e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.

La normativa quindi, vigente ratione temporis, prevedeva l’applicazione della disciplina più rigorosa soltanto a seguito della costruzione di un quadro certo, tale da fornire agli interessati adeguati punti di riferimento in ordine all’individuazione di forme di utilizzo dei propri beni compatibili con l’interesse alla salvaguardia dei beni paesistici.

Il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma non ha effetto retroattivo in quanto di natura innovativa

Ne consegue che l’art. 159 citato posticipa ad un momento successivo alla conclusione della fase transitoria l’applicabilità della nuova e più rigorosa disciplina, ivi compreso il divieto del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma.

La modifica all’art. 159, introdotta dal d. Lgs. n. 157 del 2006, ancorando la durata del regime transitorio ad una data certa (art. 156, comma 1) e disponendo espressamente che anche nel periodo transitorio si applica l’art. 146, comma 12, recante il divieto di autorizzazione paesaggistica  postuma, deve essere ritenuta di natura innovativa e non di interpretazione autentica con effetti retroattivi e quindi non trova applicazione nel caso ora in esame.

Lo stesso orientamento si è mantenuto fino ai giorni nostri, confermato ad esempio dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n. 5025/2014.

A questa stessa direzione si è allineata un interessante parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle attività culturali, precisamente col parere n° n. 30815 del 16/12/2015 (testo integrale).

Orientamento retroattivo.

In direzione opposta la nuova procedura di Compatibilità paesaggistica, assai più severa ed esclusa agli aumenti di volume e superficie, si applica anche alle opere compiute in precedenza di essa.

In questo senso va la sentenza del Consiglio di Stato n. 5245/2018, di cui ne parlo in questo articolo.

L’insanabilità di abusi edilizi rilevanti si estende anche a quelli compiuti prima del D.Lgs. 157/2006. E questo diventa un problema grosso, se consideriamo che l’Italia è un territorio assai vincolato sotto il profilo paesaggistico, e regolarizzare gli abusi edilizi in queste zone può diventare impossibile.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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