Nell'autorizzazione paesaggistica ordinaria il parere espresso dopo il termine perentorio di 45 giorni viene valutato autonomamente senza valore vincolante
L’autorizzazione paesaggistica va ricondotta alla tutela dell’aspetto visibile del territorio, come risulta dall'art. 1 della Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze.
La normativa applicabile all'istanza del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in sanatoria o meno, è quella vigente al momento del rilascio e non quella vigente al momento della domanda, ancorché assai pregressa.
La legge 308/2004 non va intesa come un condono in senso stretto, piuttosto apriva i termini per avviare una complicata procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica