L’opera stagionale, diversamente da quella precaria è destinata a soddisfare esigenze ricorrenti in determinati periodi dell’anno

Una differenza tra precarietà e stagionalità è il carattere di ricorrenza.

Il permesso di costruire è necessario per l’esecuzione di opere stagionali, differenziandole da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.

In base all’art. 6 comma 1 lett. e-bis del d.P.R. 380/2001, i presupposti condizionali delle opere e manufatti precari sono i seguenti:

  • esigenza temporanea e contingente con durata max 90 gg;
  • obbligo di comunicazione alla PA;
  • rimozione immediata alla cessazione della necessità che l’ha giustificata;
  • svincolata dalla destinazione d’uso;

L’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire, da cui la configurazione del reato urbanistico per il caso di mancata rimozione allo scadere del termine stagionale; in tale ipotesi, la responsabilità discende dal combinato disposto dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2011 e l’art. 40 comma 2 cod. pen. per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo (Cass. Pen. III n. 17135/2018).

L’oggettiva destinazione dell’opera atta a soddisfare esigenze non provvisorie, con utilizzo non temporanea né contingente, è il criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza per distinguere l’assoggettamento dell’opera edilizia a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente (Edilizia libera), a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati (Cass. Pen. III n. 966 del 26/11/2014).

Approfondimenti consigliati:

La distinzione tra precario e stagionale è importante per i relativi permessi.

Da quanto sopra, possono presentarsi queste combinazioni:

  1. opere precarie;
  2. opere stagionali;
  3. opere precarie con ricorrenza stagionale;

Focalizziamo il terzo caso, cioè quello in cui certe opere pur essendo precarie, siano ciclicamente realizzate e smontate in regime stagionale.

Pensiamo quindi ad un gazebo stabilmente infisso al suolo, in previsione di rilevanti fenomeni ventosi: si tratta di un caso frequente perchè uno stabilimento balneare ha normale esigenza di installarli, magari a supporto delle proprie attività di somministrazione bevande e alimenti.

Attenzione: non ho detto gazebo di limitate dimensioni e semplicemente appoggiato al suolo, come specificato dal nuovo Glossario dell’Edilizia Libera, di cui ti segnalo l’articolo illustrativo e il video bonus YouTube.

Ulteriori esempi di opere stagionali:

Occorre rammentare che il carattere stagionale non implica di per sé la precarietà del manufatto stesso (Cass. Pen. III n. 36107 del 30/06/2016, n. 34763 del 21/06/2011, 13705 del 21/02/2006).

Negli stabilimenti balneari la criticità viene dai vincoli demaniali e paesaggistici.

Migliaia di stabilimenti balneari, lidi o bagni dirsi voglia, si sono sviluppati lungo altrettante migliaia di chilometri di costa.

A partire dal 1985, con la legge “Galasso” n. 431/85, tutte le coste marittime d’Italia sono state vincolate paesaggisticamente “d’ufficio”, e tali vincoli si vanno a sommare a tutta la previgente tutela prevista in queste fasce costiere, in primis demanio e Capitanerie di porto.

Un brutto affare perchè la sovrapposizione di competenze in queste aree porta a molte trappole burocratiche anche per effettuare semplici modifiche e di modesta entità, perfino di carattere stagionale.

Quello che può sorprendere gestori e investitori balneari è che la stessa opera può risultare irrilevante e libera per un certo ente/settore, e contestualmente soggetta ad autorizzazioni per un altro ente.

La Paesaggistica ha liberalizzato le opere stagionali autorizzate.

Col D.P.R. 31/2017 sono stati approvati anche due importanti allegati A e B, i quali hanno descrivono puntualmente quali sono le opere che solo sotto il profilo delle autorizzazioni paesaggistiche, godono di un regime più agevolato a partire dall’Aprile 2017:

Liberi da autorizzazioni paesaggistiche:

  • A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali (già) munite di autorizzazione paesaggistica;

Soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata:

  • B.26. (omissis) installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;
    prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

In ambito paesaggistico i manufatti stagionali devono essere dotati di autorizzazione paesaggistica.

Conclusioni.

L’intreccio normativo e sovrapposto presente nelle fasce costiere comporta una discreta difficoltà operativa negli stabilimenti balneari, che al contrario, necessitano di una elevata flessibilità organizzativa e dispositiva degli spazi interni ed esterni.

Le esigenze turistiche e le innovazioni in questo senso rendono sempre più evidente il bisogno di libertà organizzativa degli spazi.

Sarebbe sufficiente applicare pochi e semplici principi di evitare trasformazione permanente del suolo, imporre una altezza massima e sopratutto avere un efficace sistema di repressione.

Ma così non è.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica negli atti notarili e commerciabilità degli immobili

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