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L’opera stagionale, diversamente da quella precaria è destinata a soddisfare esigenze ricorrenti in determinati periodi dell’anno

Una differenza tra precarietà e stagionalità è il carattere di ricorrenza.

Il permesso di costruire è necessario per l’esecuzione di opere stagionali, differenziandole da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.

In base all’art. 6 comma 1 lett. e-bis del d.P.R. 380/2001, i presupposti condizionali delle opere e manufatti precari sono i seguenti:

  • esigenza temporanea e contingente con durata max 90 gg (portata poi a 180 giorni con DL 76/2020);
  • obbligo di comunicazione alla PA;
  • rimozione immediata alla cessazione della necessità che l’ha giustificata;
  • svincolata dalla destinazione d’uso;

L’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire, da cui la configurazione del reato urbanistico per il caso di mancata rimozione allo scadere del termine stagionale.

In tale ipotesi, la responsabilità discende dal combinato disposto dell’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2011 e l’art. 40 comma 2 cod. pen. per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo (Cass. Pen. III n. 17135/2018).

L’oggettiva destinazione dell’opera atta a soddisfare esigenze non provvisorie, con utilizzo non temporanea né contingente, è il criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza per distinguere l’assoggettamento dell’opera edilizia a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente (Edilizia libera), a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati (Cass. Pen. III n. 966 del 26/11/2014).

Approfondimenti consigliati:

La distinzione tra precario e stagionale è importante per i relativi permessi.

Da quanto sopra, possono presentarsi queste combinazioni:

  • opere precarie;
  • opere stagionali;
  • opere precarie con ricorrenza stagionale;

Focalizziamo il terzo caso, cioè quello in cui certe opere pur essendo precarie, siano ciclicamente realizzate e smontate in regime stagionale.

Pensiamo quindi ad un gazebo stabilmente infisso al suolo, in previsione di rilevanti fenomeni ventosi: si tratta di un caso frequente perchè uno stabilimento balneare ha normale esigenza di installarli, magari a supporto delle proprie attività di somministrazione bevande e alimenti.

Attenzione: non ho detto gazebo di limitate dimensioni e semplicemente appoggiato al suolo, come specificato dal nuovo Glossario dell’Edilizia Libera, di cui ti segnalo l’articolo illustrativo e il video bonus YouTube.

Ulteriori esempi di opere stagionali:

  • tende e pergotende non infisse al suolo;
  • tensostrutture e gazebi che superano le limitate dimensioni (limitate quanto??);
  • piscine smontabili;
  • chioschi prefabbricati;
  • verande;

Occorre rammentare che il carattere stagionale non implica di per sé la precarietà del manufatto stesso (Cass. Pen. III n. 36107 del 30/06/2016, n. 34763 del 21/06/2011, 13705 del 21/02/2006).

Negli stabilimenti balneari la criticità viene dai vincoli demaniali e paesaggistici.

Migliaia di stabilimenti balneari, lidi o bagni dirsi voglia, si sono sviluppati lungo altrettante migliaia di chilometri di costa.

A partire dal 1985, con la legge “Galasso” n. 431/85, tutte le coste marittime d’Italia sono state vincolate paesaggisticamente “d’ufficio”, e tali vincoli si vanno a sommare a tutta la previgente tutela prevista in queste fasce costiere, in primis demanio e Capitanerie di porto.

Un brutto affare perchè la sovrapposizione di competenze in queste aree porta a molte trappole burocratiche anche per effettuare semplici modifiche e di modesta entità, perfino di carattere stagionale.

Quello che può sorprendere gestori e investitori balneari è che la stessa opera può risultare irrilevante e libera per un certo ente/settore, e contestualmente soggetta ad autorizzazioni per un altro ente.

La Paesaggistica ha liberalizzato le opere stagionali autorizzate.

Col D.P.R. 31/2017 sono stati approvati anche due importanti allegati A e B, i quali hanno descrivono puntualmente quali sono le opere che solo sotto il profilo delle autorizzazioni paesaggistiche, godono di un regime più agevolato a partire dall’Aprile 2017:

Liberi da autorizzazioni paesaggistiche:

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali (già) munite di autorizzazione paesaggistica;

Soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata:

B.26. (omissis) installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

In ambito paesaggistico i manufatti stagionali devono essere dotati di autorizzazione paesaggistica.

L’intreccio normativo e sovrapposto presente nelle fasce costiere comporta una discreta difficoltà operativa negli stabilimenti balneari, che al contrario, necessitano di una elevata flessibilità organizzativa e dispositiva degli spazi interni ed esterni.

Le esigenze turistiche e le innovazioni in questo senso rendono sempre più evidente il bisogno di libertà organizzativa degli spazi.

Sarebbe sufficiente applicare pochi e semplici principi di evitare trasformazione permanente del suolo, imporre una altezza massima e soprattutto avere un efficace sistema di repressione.

Ma così non è.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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