Skip to content

Tempi certi nei procedimenti autorizzativi hanno esteso il silenzio assenso anche alle soprintendenze.

Si parla dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria alla luce dei recenti Decreti Madia sulla riforma della PA.

Quanto segue fa riferimento alla sola procedura di autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali), e al solo aspetto del parere vincolante della Soprintendenza di cui al comma 5 del suddetto articolo.

Inutile sottolineare che la materia oggetto di autorizzazione paesaggistica ordinaria riguarda immobili e aree vincolate dalla terza parte del Codice, ovvero i vincoli “galassini” e di Notevole interesse pubblico, esulando quindi dai beni vincolati per valore culturale ex L. 1089/39.

Altra nota, quanto segue non riguarda la più recente disciplina Paesaggistica semplificata, per questa si rinvia a questo approfondimento e si presenta il sottostante video bonus gratuito:

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è un procedimento co-decisorio a cui partecipano diverse PA.

In particolare trattasi di:

  • Comune, in quanto ente ricevente l’istanza edilizia dal proprio sportello unico edilizia o SUAP;
  • Regione, quale ente procedente al rilascio, salvo delega verso altro ente locale (in Toscana sono i Comuni);
  • Soprintendenza competente;

Quando l’immobile o l’area oggetto di intervento sono sottoposti ai vincoli previsti dal Codice (artt. 136 e 142), è necessario richiedere e ottenere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146 del Codice.

Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (o l’ente procedente delegato) dopo avere acquisito il parere del soprintendente, il quale assume o meno valore vincolante come meglio evidenziato di seguito.

Il parere del soprintendente è sempre obbligatorio e vincolante, salvo rari casi.

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, il soprintendente deve esprimere il parere vincolante sul progetto complessivo limitatamente alla:

  • compatibilità paesaggistica di esso;
  • conformità alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico regionale (vincoli galassini + vincoli di notevole interesse pubblico + prescrizioni regionali);
  • conformità alla specifica disciplina del procedimento avviato di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico (art. 140 comma 2 del Codice);

Il parere del soprintendente non è vincolante ma comunque obbligatorio soltanto in cui sussistano specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati.

In base all’art. 146 comma 5 il parere obbligatorio non vincolante si ha quando tali prescrizioni sono espressamente predisposte nei seguenti casi:

  • nei procedimenti di avvio di Dichiarazioni di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice);
  • nei piani paesaggistici, e nei relativi procedimenti di redazione o revisione (ex art. 141 comma 1 del Codice);
  • nell’integrazione del contenuto dei previgenti vincoli di Notevole interesse pubblico (ex art. 141 bis del Codice);

In tutti i suddetti casi deve essere comunque verificato positivamente da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.

In questi casi il parere della soprintendenza è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’ente procedente al rilascio provvede sulla domanda di autorizzazione.

Inutile sottolineare la rarissima probabilità che ricorrano tutte le suddette condizioni, atti di pianificazione regionale e strumenti urbanistici adeguatamente redatte. Praticamente mai, neppure nelle regioni virtuose con piani paesaggistici aggiornati.

La stagione di Riforme della semplificazione amministrativa avviata dal Ministro Madia ha revisionato il silenzio assenso anche in paesaggistica.

Con la L. 124/2015 con l’art. 3, comma 1 ha introdotto l’art. 17-bis nella L. 241/90, riguardante il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è un procedimento amministrativo che può avviarsi in maniera:

  • su richiesta diretta del proprietario verso la Regione o ente procedente delegato (verticale);
  • su richiesta indiretta dal Comune per l’attività edilizia che inoltra l’istanza verso la Regione o ente delegato (orizzontale);

Analizziamo quanto previsto dall’art. 17-bis L. 241/90, relativamente al regime “speciale” di silenzio assenso valevole solo tra PA, senza il rapporto diretto del privato con esse.

Esso concerne il solo rapporto tra PA sia effettivamente “orizzontale” intercorrente tra Soprintendenza e l’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria (Regione o ente delegato).

Restano quindi esclusi i rapporti “verticali” tra privato ed ente preposto al suo rilascio.

L’art. 17-bis L. 241/90 statuisce che nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche (rapporto orizzontale tra PA), esse comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente (omettiamo gli aspetti interruttivi del termine in questa sede).

Decorsi i termini di trenta giorni senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Tuttavia per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria il termine di silenzio assenso sale a novanta giorni.

A precisare una diversa tempistica per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie interviene il comma 3 dell’art. 17-bis L. 241/90, come di seguito illustrato, il quale assegna un termine diverso a quello generale di trenta giorni considerato il valore della tutela del patrimonio culturale.

Le disposizioni del silenzio assenso “orizzontale” tra PA si applicano anche ai casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche (e l’autorizzazione paesaggistica vi rientra a pieno titolo in quanto propriamente autorizzatorio, ad esclusione dei provvedimenti concessori, traslativi o costitutivi).

In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 L. 241/90 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e’ di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente.

Decorsi i novanta giorni senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Sull’argomento il Consiglio di Stato ha reso parere n. 1640 del 13 luglio 2016, e pure l’ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali si è espresso con proprio provvedimento circolare n. 21892 del 20/07/2016.

Essi concordano che il silenzio assenso di novanta giorni previsto dall’art. 17-bis si applica alle autorizzazioni paesaggistiche in quanto procedimento caratterizzato da una fase decisoria pluristrutturata, subordinata ad acquisire un parere vincolante.

Il Consiglio di Stato conferma che il silenzio assenso “speciale” per l’autorizzazione paesaggistica non si applica quando la richiesta provenga direttamente dal privato destinatario dell’atto verso la Soprintendenza, per il quale si applica quindi il silenzio assenso ordinario previsto dall’art. 20 della L. 241/90.

Chiaramente, resta invariata la necessità di svolgere e concludere il procedimento/istruttoria di competenza, in funzione alla natura e valenza negativa che caratterizza il silenzio assenso, anche se ciò comporta la perdita di potere nel dissentire e impedire la conclusione dell’istanza da parte della PA silente.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su