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Nell’autorizzazione paesaggistica ordinaria il parere espresso dopo il termine perentorio di 45 giorni viene valutato autonomamente senza valore vincolante

Ci sono diversi articoli in materia di autorizzazione paesaggistica in questo blog, ai quali ti rimando per ulteriori approfondimenti.

Oggi vorrei approfondire un passaggio o un endoprocedimento di quello più complesso del rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004; ciò significa che non tratterò del procedura semplificata prevista dal DPR 31/2017.

Vediamo come e quando può essere espresso il parere da parte della Soprintendenza attinente alla compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento oggetto di richiesta, sopratutto cosa succede se non vengono rispettati i termini tassativi per il rilascio.

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Autorizzazione paesaggistica, tempistiche pareri Soprintendenza

Si premette che l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo, e sopratutto presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio quali Permesso di Costruire, SCIA, CILA e CILAS (art. 146 c.4 D.Lgs. 42/2004).

L’autorizzazione paesaggistica è un procedimento a fasi seriali consecutive, è rilasciata dalla Regione (eventualmente subdelegando ad altri enti locali come Province o Comuni) e con valutazione co-gestita col Ministero dei beni culturali (suo tramite le Soprintendenze sul territorio).

In linea sintetica possiamo dire che l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica richiede fasi consecutive a seguito dell’istanza di rilascio:

  • Prima valutazione da parte dell’Amministrazione competente al suo rilascio e, in caso favorevole, trasminzione alla competente Soprintendenza
  • Seconda valutazione da parte della Soprintendenza espressa con parere favorevole obbligatorio da rendersi entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’Amministrazione procedente.

Da quest’ultima impostazione si ricavano due possibili tempistiche di emissione parere della Soprintendenza paesaggistica:

  1. entro i primi 45 giorni, il parere è vincolante
  2. oltre i primi 45 giorni, il parere non è più vincolante (valutabile o ignorabile)

Più precisamente nel primo periodo la Soprintendenza può, nella pienezza dei suoi poteri di cogestione del vincolo, emanare un parere vincolante dal quale l’amministrazione incaricata di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica non potrà discostarsi (comma 8), nel secondo periodo invece l’amministrazione procedente al rilascio “provvede sulla domanda di autorizzazione” (comma 9), essendo pertanto legittimata all’adozione dell’autorizzazione prescindendo in radice dal parere della Soprintendenza.

In caso di parere negativo della Soprintendenza

Il comma 8 dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 dispone che il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione competente al rilascio provvede in conformità, cioè a comunicare il diniego.

Parere negativo o positivo tardivo dopo 45 giorni, non vincolante

La soprintendenza potrebbe esprimersi in maniera negativa, oppure esprimersi in maniera favorevole aggiungendo tuttavia delle prescrizioni che di fatto comportano rispetto di regole di intervento.

Magari questo tipo di prescrizioni imposte dalla Soprintendenza potrebbero essere diverse o perfino divergenti o in contrasto con quanto espresso nella prima valutazione favorevole dell’ente procedente al rilascio.

Esempio: la Regione dopo aver riscontrato i vari provvedimenti di vincolo e strumenti paesaggistici ritiene che le persiane debbano essere verdi, mentre la Soprintendenza esprime parere favorevole a condizione che non siano installate persiane (caso vero che mi è capitato).

Una possibile via di uscita potrebbe emergere (condizionale) dalla tardività del parere della Soprintendenza, cioè reso oltre i 45 giorni previsti.

Parere Soprintendenza tardivo, perdita valore vincolante e perfino ignorabile

Il parere della Soprintendenza reso nei 45 giorni è vincolante, tuttavia perde valore vincolante qualora reso tardivamente, e può essere perfino “ignorato pretermesso (ignorato) in caso di sua mancata emissione (Cons. di Stato n. 2640/2021).

Infatti ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 (modificato da L. 164/2014):

– “la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali” (comma 6);

– “entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” (comma 7);

– “il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità” (comma 8);

– “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” (comma 9).

In base a ciò, anche il Consiglio di Stato prevede un’interpretazione sistematica di queste disposizioni (cfr. Cons. di Stato n. 7293/2022, n. 2640/2021, n. 2136/2015) e in particolare secondo quanto espressamente previsto dal primo periodo del comma 9, sussiste quindi un univoco indice normativo secondo cui, a seguito del decorso del termine per l’espressione del parere vincolante (rectius: conforme) da parte della Soprintendenza, l’organo statale non resti in assoluto privato della possibilità di rendere un parere; tuttavia il parere in tal modo espresso perderà il proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo.

Si tratta di una situazione in cui l’inerzia della Pubblica Amministrazione non equivale ad un silenzio assenso.

Infine si ricorda che il parere emesso comunque oltre tale termine, perde valore vincolante ma la Soprintendenza non perde o decade dal potere di emanarlo. La decorrenza dei 45 giorni trasforma il valore del parere da vincolante a non vincolante (Consiglio di Stato n. 2487/2023, n. 9798/2022).

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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