Skip to content

Convertito il D.L. “Concorrenza”, potranno essere esonerati da autorizzazioni paesaggistiche e titoli edilizi i manufatti accessori su luoghi pubblici

Addosso alla Manovra Economica 2024 è arrivata anche la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Concorrenza“, riguardante diverse proroghe tra cui quella concernente i “dehors” e manufatti stagionali, strutture normalmente utilizzate da ristoranti e bar per la somministrazione di cibo e bevande prospicenti spazi pubblici, avvenuta in via definitiva al Senato il 23 dicembre 2023 (a breve sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale).

La proroga riguarda differisce l’attuale scadenza fino al 31 dicembre 2024, consentendo alle stesse attività di evitare richieste di autorizzazioni legate al Codice dei beni culturali e paesaggio per le strutture accessorie esterne come i dehors, e sarà circoscritta alla installazione temporanea dei predetti manufatti su spazi pubblici come vie, piazze e strade. Infatti è possibile che nei centri storici tali spazi siano sottoposti a vincoli di vario tipo.

Riporto integralmente il passaggio normativo della proroga:

L’articolo 11, comma 8, novella l’articolo 40, comma 1 del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), prorogando di un ulteriore anno (salva disdetta dell’interessato), fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle previsioni originariamente introdotte dall’articolo 9-ter, comma 5, D.L. n.137/2020 (L. n. 176/2020) e via via più volte oggetto di proroga.

In particolare, dette disposizioni hanno consentito, in via temporanea, ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame10 di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni:

  • senza la necessità di ottenere le autorizzazioni delle competenti Soprintendenze dei Beni culturali e paesaggistiche di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004;
  • disapplicando il limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001). Detta norma, si rammenta, consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

Tale proroga riguarda non solo i dehors, ma anche elementi di arredo urbano come tavolini, sedute e ombrelloni, pedane e simili, per le quali avviene anche la disapplicazione del limite temporale di 180 giorni per le opere stagionali, consentendo la realizzazione di tali opere senza titolo abilitativo edilizio (fino al 31 dicembre 2024).

Non tutto però stato liberalizzato fino al 31 dicembre 2024: resteranno ancora necessarie le autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ove previsto da parte dei Comuni, pagando eventuali tasse. Inoltre vanno rispettare le norme di sicurezza e di prevenzione incendi.

Ne parlo anche in questo video:

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su