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Approvazione bozza dei possibili interventi esclusi dalla procedura di autorizzazione paesaggistica

Il Consiglio di Ministri lo scorso 15 giugno ha proposto in via preliminare gli interventi esclusi dal tortuoso iter per immobili e aree sottoposti a vincolo. [Opinione]

Ripercorriamo a sommi capi la materia: ci sono diversi regimi di intervento edilizio previsto dal Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004:

  • ordinario, sottoposti a autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ;
  • semplificata, soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata ex DPR 139/2010;
  • opere escluse prefissate, ex art. 149 del Codice;
  • opere escluse concordate da eventuali accordi Ministero, Regioni ed enti locali ex art. 15 L. 241/1990;

Fin dalla prima promulgazione l’art. 149 del Codice dei Beni culturali, D.Lgs. 42/2004 l’art. 149 disponeva tre tipologie di opere e interventi esclusi dalla preventiva autorizzazione paesaggistica ordinaria, ed erano:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;

Nell’anno 2010 allo scopo di ridurre adempimenti e tempi a carico del cittadino fu introdotta il regime autorizzativo paesaggistico semplificato col DPR 139/2010, senza influire sulle procedure edilizie, riducendo anche la documentazione obbligatoria richiesta per le normali procedure, così come previsto dal DPCM 12.12.2005.

Con la legge “Sblocca Italia” all’articolo 12 introdusse la possibilità di ampliare le categorie di interventi esclusi dalla paesaggistica e ulteriori semplificazioni procedurali, da emanarsi con regolamento ex art. 12 c.2 L. 106/2014 entro sei mesi (in verità siamo quasi a due anni), in particolare:

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso è stata approvata la bozza di decreto per individuare gli interventi esclusi dalle autorizzazioni in materia, che diventeranno praticamente una sorta di “Edilizia libera paesaggistica“:

  • interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica che non comportino manufatti emergenti dalla sagoma;
  • interventi di consolidamento statico per l’adeguamento ai fini antisismici che non modifichino la volumetria e l’altezza dell’edificio;
  • interventi indispensabili per il superamento di barriere architettoniche come ascensori esterni o altri manufatti simili;
  • installazione di pannelli solari o fotovoltaici su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni;
  • interventi nel sottosuolo come la realizzazione di volumi completamente interrati che non comportino opere soprassuolo;
  • opere temporanee che occupino suolo per non più di 120 giorni nell’anno;
  • installazione di tende a protezione di attività commerciali o in spazi pertinenziali ad uso privato;

Oltre a ciò la bozza di decreto revisiona gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ovvero quelle 42 tipologie già previste dal DPR 139/2010, tra cui si dovrebbero annoverare:

  • opere comportanti incremento volumetrico fino al 10% della volumetria che non alterino le caratteristiche del fabbricato;
  • interventi antisismici, di miglioramento energetico o per il superamento delle barriere architettoniche che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio o sulla sagoma;
  • realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
  • installazione di impianti fotovoltaici o termici visibili dall’esterno;

Con la stessa bozza saranno previsto modello predefinito per l’istanza di autorizzazione semplificata, e relativa scheda standarizzata per i contenuti.

La procedura semplificata dovrà concludersi perentoriamente entro 60 giorni, entro i quali le amministrazioni avranno 30 giorni per esaminare la compatibilità dell’intervento ai valori e obbiettivi di tutela paesaggistica, termini sospesi in caso di integrazioni documentali.

OPINIONE PERSONALE 

Ritengo un buon passo aventi e purtroppo in enorme ritardo sui tempi: una chiara esclusione di certi interventi andava prevista fin dalla prima emanazione del Codice dei Beni culturali, non si rende facile la vita ai cittadini e professionisti facendo continue modifiche alla spicciolata attraverso decenni.

Come ho ribadito più volte, la materia paesaggistica tende fin troppo a cristallizzare lo stato dei luoghi, quando invece chi ha studiato un briciolo di questa affascinante materia sa bene che il paesaggio è un organismo vivente in continua evoluzione; musealizzare il territorio è la strategia sbagliata e inefficace, a giudicare dai risultati.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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