La fiscalizzazione di parziali difformità la cui demolizione pregiudichi la parte legittima non è ammessa se aumenta il volume e superficie in zona paesaggistica.
le variazioni essenziali, pur avendo una migliore connotazione della generica "totale difformità", sono considerate un campo intermedio tra parziali difformità e totali difformità.
Possono presentarsi diversi casi di parziali differenze apportate rispetto al titolo edilizio, definibili in funzione della doppia conformità e della possibile loro rimozione.
Gli elaborati progettuali di una vecchia licenza edilizia potrebbe consistere in una semplice piantina generica valevole per tutti i piani di una palazzina
La fiscalizzazione della mancata demolizione o rimessa in pristino delle parziali difformità non legittima l'intervento abusivo ma consente la sola permanenza.
L'immobile con irregolarità urbanistica non superante la soglia della parziale difformità non impedisce la conclusione della compravendita. Queste le conclusioni leggibili dalla sentenza n. 24852/2015 emessa dalla Cassazione Civile Sez. II il 9 dicembre scorso.