Sulle distanze legali esistono diverse nozioni di costruzione ai fini civilistici e amministrativi
L’argomento è stato trattato in maniera minimale dalle norme edilizie e urbanistiche.
Puntuale come un orologio, scatta sempre il problema del margine entro il quale non si sfora nei problemi.
L’attuale ordinamento nazionale del DPR 380/01 prevede, e dispone, un limite di tolleranza entro il quale non si concretizza alcun illecito edilizio.
Ciò resta comunque distinto dalle diverse normative settoriali quali la paesaggistica, beni culturali, ecc.
Il limite del 2% delle tolleranze nelle costruzioni, da rapportare in riferimento alle misure progettuali, è stabilito dall’art. 34 c.2-ter, e si riferisce ai quattro parametri di volume, superficie coperta, altezza e distacchi.
Troppo pochi, e troppa incertezza: il problema infatti emerge se questa tolleranza debbano essere solo riferite alla singola unità immobiliare e/o anche all’intera sagoma del fabbricato. In quest’ultima ipotesi diventa difficile applicare questa disposizione e rientrare nella fascia di non punibilità sotto il profilo urbanistico.
In questo video ho sintetizzato anche questo aspetto, puoi commentarlo direttamente nel canale YouTube:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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