In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Il privato può presentare domanda di regolarizzazione fintanto non siano state irrogate le sanzioni amministrative
Prevale un orientamento giurisprudenziale che considera di fatto allunga i termini per presentare l’istanza di sanatoria edilizia.
Le due possibilità alternative tra loro trovano spartiacque nel qualificare le sanzioni amministrative e la loro effettiva irrogazione verso il privato.
Il destinatario dell’ordine di demolizione ha tempo novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, ed è un termine scritto nel comma 1 dell’art. 36 D.P.R. 380/01.
Per destinatario si intende il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario, quindi a prescindere se l’abuso edilizio sia stato compiuto dall’attuale proprietario sopravvenuto successivamente ad una compravendita immobiliare.
L’attuale art. 36 del T.U.E. dispone espressamente due termini temporali sovrapposti tra loro, al fine di presentare istanza per ottenere il permesso di costruire in sanatoria in luogo di interventi realizzati in:
- assenza di Permesso di costruire;
- difformità (totale o parziale) dal permesso di costruire;
- assenza di SCIA alternativa al PdC;
- difformità (totale o parziale) di SCIA alternativa al PdC;
Nelle ordinanze devono essere indicati i termini per adempiere alla demolizione su base spontanea dell’interessato.
Vediamo quali sono in funzione agli interventi compiuti in:
- assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali: novanta giorni dalla notifica di ingiunzione (art. 31 c.3 T.U.E.);
- assenza di SCIA alternativa al PdC, in totale difformità o con variazioni essenziali: novanta giorni dalla notifica di ingiunzione (art. 31 c.9-bis T.U.E.);
- ristrutturazione edilizia “pesante” in assenza di Permesso di Costruire o in difformità da esso: entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale (art. 33 c.1 T.U.E.);
- parziale difformità dal Permesso di Costruire: entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale (art. 34 c.1 T.U.E.);
Fin quanto questi termini possono essere superabili nella presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia?
L’articolo 36 del D.P.R. 380/01 al comma 1 ammette un secondo termine aggiuntivo ai precedenti, entro il quale è possibile presentare l’istanza di accertamento di conformità, l’unica procedura a regime ordinario che permette l’ottenimento della sanatoria edilizia per certi illeciti.
Infatti oltre ai suddetti termini, è ammessa la possibilità di ottenere l’accertamento di conformità “comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative” (TAR Piemonte II 897/2018).
Ecco che il termine si dilata oltre quelli indicati in precedenza, termini entro i quali deve appunto avvenire la demolizione volontaria da parte del privato colpito dal provvedimento di demolizione. Decorso questi termini l’amministrazione competente può (e deve) procedere a svolgere i successivi adempimenti repressivi. Fino ad allora l’opera mantiene la sua esistenza, il soggetto conserva la titolarità e infine può presentare l’istanza di sanatoria.
Esistono diverse tipologie di sanzioni amministrative finalizzate alla repressione degli abusi edilizi
Il Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01 non effettua alcuna distinzione sulle tipologie di sanzioni amministrative irrogate e quindi non può che riferirsi a tutte le sanzioni amministrative previste dall’art. 31 e ss., d.P.R. n. 380/2001, cioè quelle demolitoria, pecuniaria e fino all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune.
Si precisa che la sanzione amministrativa demolitoria va distinta dall’ordine di demolizione ingiunto al privato: la prima è un procedimento con cui l’autorità competente avvia l’effettiva procedura amministrativa che comporterà la demolizione effettuata direttamente dall’autorità competente, mentre la seconda è appunto un’ordine rivolto al proprietario a cui si ingiunge un obbligo di adempiere spontaneamente, una sorta di “severo invito”.
In definitiva, l’unica procedura per ottenere la sanatoria edilizia è l’accertamento di conformità, da effettuarsi coi presupposti indicati nel seguente video:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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