Lo stato di necessità può essere invocato solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, e non anche risolvere l'esigenza abitative del nucleo familiare
Per disconoscere il proprietario del terreno dal reato di abuso edilizio è necessario escludere l'interesse o il suo consenso alla commissione dell'illecito ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione.
L'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio dall'ente non preclude affatto la demolizione, che trova invece ostacolo esclusivamente in una manifestazione di volontà dell'ente pubblico affermante l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera.
Un lungo lasso di tempo trascorso tra realizzazione dell’abuso e provvedimento sanzionatorio non elide né aggrava il doveroso e imprescrittibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.
Ricostruire un volume edilizio crollato può comportare difficoltà nel reperire il suo stato legittimo derivante da titoli o da precise epoche di realizzazione.
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali