Testo Unico Edilizia impone diverse tipologie di conformità urbanistico edilizia per vari abusi
Lo stato di necessità può essere invocato solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, e non anche risolvere l’esigenza abitative del nucleo familiare
L’abusivismo edilizio compiuto per dare il tetto alla propria famiglia non può essere effettuato indiscriminatamente
Secondo la recentissima sentenza di Cassazione Penale III n. 7691 del 17/02/2017 non è ammissibile ritenere sufficiente questo stato di bisogno quale scriminante del reato, in quanto le esigenze abitative della famiglia sono salvaguardate dall’ordinamento mediante il sistema dell’edilizia popolare o convenzionata; in tal modo non è consentito ravvisare un pericolo attuale di danno grave alla persona tale da legittimare la realizzazione di un immobile abusivo da destinare ad abitazione familiare (cfr anche Cass. Pen. II n. 9655 del 16/01/2015, Cass. Pen. VI n. 28115 del 05/07 /2012).
Lo stato di necessità è una condizione in cui il soggetto si trova esposto ad un pericolo attuale non evitabile, non ascrivibile al soggetto stesso, e comportante danno grave alla persona od altri.
La scriminante dello stato di necessità è disciplinata dall’articolo 54 del Codice Penale che recita:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.
Sono abbastanza diffusi casi in cui il capofamiglia decide di compiere un abuso edilizio realizzando ex novo una dimora per la famiglia, probabilmente in attesa di un condono edilizio prossimo venturo.
In alcune aree di Italia, non solo nel Mezzogiorno, sono emersi casi simili derivanti da una serie di concause al contorno.
Purtroppo tra le cause vi rientra anche la cosiddetta tensione abitativa, ovvero una situazione in cui la domanda di alloggi residenziali non è adeguatamente soddisfatta dall’altrettanta offerta; o meglio, domanda e offerta non riescono a incontrarsi per condizioni di povertà, disagio e criticità sociali.
In certi contesti del Meridione, si può riscontrare che fenomeni sociali come disoccupazione, emigrazione, mafie e bassa scolarizzazione creano le condizioni ideali in cui le persone decidano di costruirsi il proprio alloggio ignorando la relativa disciplina urbanistica, in certi casi aggravata per motivi di vincoli paesaggistici e antisismici.
La Cassazione penale, con le sentenze citate in precedenza, più volte ha ritenuto non idoneo classificare come stato di necessità la sola esigenza di dare un tetto ad una famiglia, in quanto non vi sono le specifiche condizioni di pericolo descritte dall’art. 54 del C.P.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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