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Per disconoscere il proprietario del terreno dal reato di abuso edilizio è necessario escludere l’interesse o il suo consenso alla commissione dell’illecito ovvero dimostrare che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l’esecuzione.
In tema di reati edilizi la giurisprudenza penale si è interessata dell’individuazione del proprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio
La Cassazione Penale III con sentenza n. 55313 del 30 dicembre 2016 ha ribadito il principio già espresso sul punto.
L’estraneità del soggetto proprietario di un terreno dalla responsabilità penale dell’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria:
- piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo
- interesse specifico ad edificare la nuova costruzione
- rapporti di parentela o di affinità tra l’esecutore dell’opera abusiva ed il proprietario;
- eventuale presenza “in loco” di quest’ultimo durante l’effettuazione dei lavori;
- svolgimento di attività di materiale vigilanza sull’esecuzione dei lavori;
- richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria;
- regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari;
Oltre a queste, in definitiva, vi rientrano tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all’esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa (Cass. Pen. III n. 39400 del 21/03/2013; n. 52040 del 11/11/2014).
Inoltre, la valutazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio si sottrae al sindacato di legittimità della Suprema Corte, in quanto comporta un giudizio di merito che non contrasta ne’ con la disciplina in tema di valutazione della prova nè con le massime di esperienza (Cass. Pen. III n. 35631 dell’11.7.2007).
Per disconoscere penalmente dal concorso nell’illecito di abuso edilizio sul terreno, il proprietario non committente dei lavori abusivi, è necessario escludere l’interesse o il suo consenso al compimento dell’abuso edilizio oppure dimostrare che egli non sia stato nella possibilità di impedire la loro esecuzione (Cass. Pen. III n. 33540 del 19.6.2012, Cass. Pen. IV n. 19714 del 3.2.2009.
Per escludere il concorso nel reato non è sufficiente che il proprietario del terreno non abbia commissionato materialmente i lavori.
Affinché il proprietario non committente possa essere esentato dal concorso di responsabilità penale occorrono dati e fatti più concreti, cioè, che dagli atti emerga che lo stesso non abbia interesse all’abuso.
Al contrario, se il proprietario del fondo oggetto dei lavori abusivi ha la piena disponibilità ed il pieno godimento, ed aveva sicuro interesse all’esecuzione delle opere (es. una pratica o comunicazione edilizia), egli non può essere escluso dalla corresponsabilità.
In tema di prescrizione per questo tipo di illecito penale punibile ai sensi dell‘art. 44 del DPR 380/01, l’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, è gravato dall’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine (Cass. Pen. III n. 27061 del 05/03/2014).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare CONTATTI E CONSULENZE
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