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Interventi comportanti aumenti volumetrici aggiuntivi alla sagoma esistente sono equivalenti a nuova costruzione

La giurisprudenza continua a demarcare la netta linea di confine tra ristrutturazione edilizia “pesante” e minore.

Riprendo a piene mani i lineamenti della sentenza di Cassazione Penale n. 41256/2018 relativa ad un fabbricato esistente, sul quale era stata compiuta una sopraelevazione della copertura con un altezza pari ad un metro, quindi assai maggiore all’altezza massima consentita dalla legislazione regionale toscana per adeguamenti antisismici.

La disciplina edilizia e urbanistica si articola sempre lungo due principali filoni, ovvero amministrativo e penale, sempre interconnessi tra loro.

Uno delle principali soglie di attenzione che si presenta spesso in edilizia è capire la natura dell’intervento di ristrutturazione edilizia, cioè se appartenga alla categoria “minore” o altrimenti detta “leggera”, oppure alla categoria pesante.

Più volte nel blog si è sottolineato che la “ristrutturazione edilizia pesante” corrisponde alla categoria di intervento di ristrutturazione menzionata dall’art. 10 comma 1 del Testo Unico DPR 380/01.

Si tratta cioè della categoria di intervento soggetta a Permesso di Costruire, nonchè penalmente rilevante, la quale costituisce intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

I due filoni di ristrutturazioni edilizie sono separati da un confine spostato recentemente

L’attuale codifica della ristrutturazione “pesante” è frutto delle diverse modifiche apportate da provvedimenti “Decreto del fare” D.L. 69/2013, poi dal decreto “Sblocca Italia” D.L. 133/2014 e infine dallo “SCIA 2″ D.Lgs. 222/2016.

Questi hanno portato la definizione di ristrutturazione edilizia pesante secondo l’attuale forma dell’art. 10 c.1 del D.P.R. 380/01:

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Ritornando sui passi della suddetta sentenza di Cassazione, questa ha statuito che

«gli interventi edilizi che, come nel caso di specie, comportano l’ampliamento della volumetria preesistente all’esterno della sagoma esistente (qui secondo me è stata dimenticata la “o” per condizione alternativa, ndr) l’apertura di nuovi pareti finestrate, possono essere realizzati solo con permesso di costruire o altro titolo equipollente trattandosi di interventi classificabili come di “nuova costruzione” ai sensi della lettera e.1) dell’art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (vedi anche Cass. Pen. III n. 38632 del 31/05/2017).»

Da questa emerge ancora una volta il rapporto di equipollenza della ristrutturazione edilizia “pesante” alla nuova costruzione, proprio perchè significativi e rilevanti per la trasformazione del territorio e del celebre carico urbanistico.

Viene confermato il principio che il semplice ampliamento volumetrico fuori sagoma immette nella ristrutturazione pesante.

Il discorso va escludendo gli immobili situati nelle zone omogenee A (es. centri storici), per il quale si rinvia ad altro articolo pubblicato sul blog.

Infine è sconsigliato effettuare a priori interventi di ampliamento cercando di farli rientrare nell’ambito dell’intervento pertinenziale “volumetrico”: mi riferisco in particolare a quelli comportanti realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale (art. 3 comma 1 lettera E.6 DPR 380/01), per i quali si rinvia agli approfondimenti del blog.

Si tratta infatti di una particolare quanto delicata categoria di intervento che deve essere valutata attentamente, raccomandando prudenza per quanto previsto dalle norme regionali e soprattutto dagli strumenti urbanistici comunali.

VIDEO GRATUITO: Ristrutturazione leggera vs pesante

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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