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La sanatoria degli abusi edilizi non può essere subordinata alla demolizione parziale di esse

La ratio normativa della doppia conformità alla disciplina edilizia è perentoria e non ammette deroghe applicative

Con la sentenza di Cass. Pen. VII n. 17043/2017 è stato ribadito il principio della doppia conformità previsto dall’art. 36 DPR 380/01, rimasto tra l’altro invariato dalla riforma del Decreto ‘Scia 2’ (lo spiego in questo video corso).

La Cassazione chiarisce che il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non può essere condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo verso una condizione di conformità agli strumenti urbanistici, sia vigenti all’epoca dell’abuso che al momento della richiesta di sanatoria.

Ciò in quanto tale subordinazione contrasta con la ratio della sanatoria edilizia, l’unico procedimento di regolarizzazione degli immobili vigente in qualsiasi tempo, in quanto la rispondenza delle opere eseguite deve essere integrale e contestuale ai due specifici momenti citati: epoca di abuso e presentazione della domanda (Cass. Pen. III n. 51013/2015, n. 47402/2014).

La sanatoria edilizia richiede espressamente le condizioni indicate dall’art. 36 del TUE

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è l’unica procedura in grado di estinguere anche il corrispondente reato da un punto di vista penale previsto dall’art. 44 del TUE.

La procedura di sanatoria ordinaria, sempre vigente, non ammette termini o condizioni postume alla domanda stessa, e contempla la doppia conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica vigente sia al momento dell’esecuzione che all’istanza di sanatoria.

Pertanto è esclusa e preclusa ogni possibilità di legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alla disciplina e strumenti urbanistici.

Tra l’altro la c.d. Sanatoria Giurisprudenziale al momento attuale non è più ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, anche se fino a pochi anni fa era consentita in rari casistiche.

Vige soltanto l’unica procedura tipizzata di sanatoria prevista dall’art. 36, ben nota come “Accertamento di conformità” il cui procedimento si conclude col rilascio o diniego.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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