In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Lo scopo della sanatoria edilizia è evitare la demolizione di un’opera priva di titolo ma sostanzialmente conforme all’intera disciplina vigente a due epoche
In precedente post relativo all’impostazione della Sanatoria edilizia nel 2023 ho accennato diversi punti, tra questi la doppia conformità.
In questo articolo vorrei approfondire il perimetro della doppia conformità e rammentare che debba estendersi a tutte le normative tecniche, edilizie e urbanistiche doppiamente vigenti:
- all’epoca dell’abuso
- al momento dell’avvio della sanatoria (deposito SCIA o deposito Accertamento di conformità per Permesso di Costruire)
Si è portati a pensare che l’ambito di applicazione delle procedure di sanatoria edilizia (SCIA art. 37 e PdC art. 36) sia confinato alla sola parte “puramente” urbanistica, cioè riferita agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi locali.
In verità da anni la giurisprudenza ribadisce che la verifica di doppia conformità abbraccia l’intero corpo normativo e regolamentare in materia edilizia e urbanistica.
E tra le tante normative edilizie, vi rientra a pieno titolo quella strutturale e antisismica, rendendo quindi necessario verificare la doppia conformità strutturale.
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Antisismica è una normativa edilizia, rientrante nella doppia conformità
Sul punto è tornato di recente il TAR Calabria n. 1899/2022, in linea anche con l’orientamento consolidato anche in sentenze costituzionali.
Nella fattispecie il nodo che ci interessa riguardava l’illegittimità di un permesso di costruire rilasciato in sanatoria in quanto considerato non conforme alla disciplina edilizia e urbanistica vigente, in particolare di quella “sotto-disciplina” che è l’antisismica.
La sentenza ha rammentato correttamente che l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 interviene come una forma di sanatoria degli interventi che, pur eseguiti senza titolo edilizio, siano conformi tanto alla normativa vigente al tempo in cui sono stati realizzati, quanto a quella in cui è presentata la domanda.
La ratio della norma è quella di evitare la demolizione di un’opera sostanzialmente conforme alla disciplina edilizia-urbanistica, solamente priva del titolo edilizio.
Tra le norme che devono essere rispettate dall’intervento edilizio – ai fini dell’ottenimento del Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 – vi sono senz’altro anche quelle antisismiche, come precisato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 101/2013):
“se pertanto, nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria”.
La medesima sentenza del TAR Calabria ha ribadito il principio per cui spetta al soggetto interessato dare prova, in relazione alle opere che necessitano di adeguamento alla normativa antisismica, del rispetto delle relative prescrizioni come vigenti al momento della realizzazione dell’abuso e della richiesta di sanatoria” (vedi anche TAR Torino, Sez. II, 3 gennaio 2022, n. 2; TAR Napoli, 20 maggio 2022, n. 3450).
Per quanto riguarda il possibile solo adeguamento strutturale antisismico in sede penale e di accertamento, rinvio a questo interessante articolo.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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