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Per rimuovere o conformare gli abusi strutturali esiste la complessa procedura prevista dagli articoli 96 e seguenti del TUE

Ci sono diverse pronunce in grado di chiarire l’attuale disciplina sanzionatoria e repressiva in ambito strutturale e antisismico del DPR 380/01 (TUE).

In particolare è complesso capire quanto emerge dagli articoli 96 a 101 del TUE, in rapporto alle azioni del Giudice Penale. In tal senso si faccia riferimento alla sentenza TAR Abruzzo n. 315 del 13 luglio 2022, tema analizzato correttamente dal collega Ing. Mauro Federici.

Parliamo dei casi in cui sia stato accertato un illecito edilizio antisismico, per assenza o difformità alla autorizzazione sismica (art. 94 TUE), o per opere iniziate/compiute in assenza di relativa variante all’autorizzazione sismica.

Solitamente in caso di abusi strutturali, si fa riferimento alle procedure di sanatoria disciplinate dalle varie norme regionali; c’è sempre da interrogarsi in quale misura siano pienamente legittime, posto che il TUE non prevede questa possibilità. Al massimo si può ragionare se i vari Uffici Tecnici Regionali (ex G.C.) possano rilasciare autorizzazione sismica “postuma”, cioè “ora per allora”.

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Intanto il primo problema da affrontare è la comunicazione della notizia di reato alla competente Procura, in quanto gli illeciti strutturali sono penalmente rilevanti (poi dovremmo aprire la parentesi per quelle opere qualificate come irrilevanti per l’incolumità).

Infine, si pone il problema per gli illeciti strutturali compiuti da tempo e che hanno maturato i termini di prescrizione penale.

La predetta sentenza è interessante perché prende in esame il rapporto tra procedimento penale, prescrizione e procedura sanzionatoria dell’illecito antisismico.

 Infatti la formula di intervenuta prescrizione può essere espressa soltanto da parte del Giudice Penale e del Giudice Indagini Preliminari. Tuttavia, fintanto che non si sia formato una sentenza o formulata prescrizione penale, nessuno potrebbe intervenire con procedure amministrative di regolarizzazione sismica.

In altre parole l’intera procedura di regolarizzazione o di “sanatoria sismica”, dovrebbe rimanere sospesa fintanto non si sia espresso il Giudice penale con sentenza di condanna, o per intervenuta prescrizione formulata da egli.

Peraltro, si deve ricordare che il reato sismico non prevede un rimedio estintivo, in quanto reato di pericolo astratto e senza procedura di sanatoria sismica. Se ci pensiamo bene, in ambito di illeciti edilizi urbanistici invece esiste l’espressa previsione estintiva del reato edilizio art. 45 TUE, in caso di ottenimento di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 TUE.

Tornando alla procedura di sanatoria sismica analizzata nella predetta sentenza TAR Abruzzo, emerge un punto saliente: il competente Ufficio Tecnico Regionale può soltanto sospendere il procedimento di sanatoria sismica (ovvero rilascio di autorizzazione sismica postuma), in attesa del giudicato penale.

Infatti l’attuale rigidezza del procedimento penale previsto dagli articoli 96 e seguenti del TUE non lascia altri spazi di manovra agli Uffici Tecnici regionali: soltanto al giudice penale è stato conferito il potere di:

  • Rendere legale l’abuso sismico (previo coinvolgimento di tecnici appositi e del G.C.), previa prescrizione di opere che rendono conforme alle norme vigenti;
  • Dichiarare l’intervenuta prescrizione.

In caso di intervenuta prescrizione con sentenza, cioè estinto per qualsiasi causa (art. 100 TUE), l’ufficio tecnico regionale ordina con proprio provvedimento definitivo la demolizione delle opere illecite, o la loro conformazione alle norme vigenti.

Certamente, se il proprietario o soggetto interessato rimane inadempiente, è prevista l’esecuzione d’ufficio da parte della regione (art. 101 TUE).

Provando ad esprimere lo stesso concetto con altre parole, si profilano due scenari:

  • Ufficio Tecnico Regionale (G.C.), segue le indicazioni della sentenza penale per “riabilitare” e conformare l’abuso strutturale;
  • Ufficio Tecnico Regionale (G.C.), il giudice penale emette sentenza di intervenuta prescrizione e delega il capo ufficio tecnico regionale a svolgere il procedimento per regolarizzare e conformare l’abuso sismico (art. 100 TUE).

In entrambi casi è necessaria la sentenza del giudice penale, se ci facciamo caso.

Siamo consapevoli che molte regioni si sono dotate di regolamenti e discipline di semplificazione anche in ambito strutturale e antisismico, prevedendo tra l’altro particolari procedimenti di sanatoria sia per autorizzazione sismica, che per deposito.

Molte normative di questo tipo sono state emanate “a fin di bene”, cioè per rendere un servizio al cittadino e trovare una soluzione ad un vuoto procedimentale del TUE; è pur vero che le Regioni non possono emanare norme simili in quanto si possono creare profili di incostituzionalità, come ricorda anche la sentenza di Cassazione Penale n. 17190/2022.

Con essa è stato rammentato il principio per cui la legislazione concorrente prevista per le regioni a statuto ordinario non ricomprende la disciplina antisismica (al netto di quelle espressamente delegate, vedi classificazione sismica dei Comuni).

Infatti la normativa antisismica e statica relativa alle costruzioni è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, pertanto rientra nella legislazione esclusiva nazionale, come da Titolo V della Costituzione.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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