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Asseverare pratiche edilizie significa dichiarare presupposti e conformità alle normative edilizie, a pena di sanzioni penali

Una volta un mio collega rispose ad un suo cliente “il permesso per ristrutturare te lo diamo noi, invece del Sindaco“.

Una frase azzeccatissima per dire che effettivamente noi Tecnici abilitati abbiamo ricevuto il compito di asseverare ogni pratica edilizia:

  • CILA (comunicazione inizio lavori asseverata, art. 6-bis DPR 380/01)
  • SCIA (segnalazione certificata inizio lavori, art. 22 e 23 DPR 380/01)
  • Permesso di Costruire (art. 20 DPR 380/01)
  • DIA (Denuncia inizio lavori, abrogata con D.Lgs. 222/2016)

In sintesi, il Tecnico assume ruolo di professionista asseveratore, cioè una persona esercente servizio di pubblica necessità in base ad articoli del Codice Penale che vedremo nel dettaglio. Praticamente le dichiarazioni e attestazioni rese dal tecnico sono asseverate (“rese severe”) e pertanto gli viene conferito un valore di fede grazie al quale si può velocizzare l’intervento edilizio, ma questa semplificazione viene bilanciata con una responsabilizzazione e sanzionamento penale.

Ormai siamo talmente “assuefatti” da cliccare quelle caselline di assunzione responsabilità penale, che non ci facciamo più caso. Per questo sono evidenziate le responsabilità penali collegate alle asseverazioni richieste nelle pratiche edilizie, da non sottovalutare mai.

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Pratiche edilizie diverse, responsabilità penali significative per tutte

Con le Riforme Madia degli anni 2015-18 è stato rivisto profondamente l’assetto del Testo Unico Edilizia DPR 380/01, la L. 241/90 e la modulistica unificata delle pratiche edilizie tramite relative leggi nazionali e regionali. Con essa sono state riorganizzate le categorie di intervento, le procedure e rivisitati molti aspetti.

Diciamo pure che dopo tali norme le modifiche al T.U.E. sono andate avanti, come anche quelle alla L. 241/90, e possiamo dire che tutte le pratiche edilizie presentano la medesima condizione e natura essenziale di asseverare la conformità delle opere previste a:

  • tutta la disciplina edilizia urbanistica
  • i regolamenti edilizi
  • gli strumenti urbanistici
  • tutte le altre norme aventi incidenza edilizia.

Il fondamento delle CILA, SCIA, Permesso di Costruire, ma anche le CILAS Superbonus (e una volta le DIA) è il rispetto di conformità a tutto ciò, e di realizzare l’opera sempre in conformità ad esse.

Da qui si capisce come il ruolo del professionista, progettista e direttore lavori sia divenuto centrale per asseverare queste condizioni di rispondenza progettuale e realizzazione conforme.

Ci sono diversi motivi che espongono il professionista alle sanzioni penali preannunciate nelle formule di asseverazione delle pratiche edilizie, ad esempio la falsità delle dichiarazioni rese, o false rappresentazioni/fatti. Ammetto che si entra nei meandri della materia penale, rinviando a migliore trattazione sulla materia.

Un esempio potrebbe verificarsi quando l’opera oggetto della pratica edilizia risulti in pieno contrasto col Piano Regolatore Generale del Comune.

APPROFONDIMENTO: Natura di certificazione della relazione asseverata per DIA/SCIA

Responsabilità penale connesse alla CILA e CILAS

Nell’ambito della CILA, l’assunzione di responsabilità “totale” del professionista appare in versione generale anche nell’articolo 6-bis comma 2 DPR 380/01:

2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Tuttavia nella modulistica unificata le responsabilità penali sono dettagliate meglio. La CILA ordinaria e la speciale CILAS Superbonus sono procedure previste rispettivamente dall’art. 6-bis DPR 380/01 e art. 119 c.13-ter DL 34/2020.

Si premette che la CILAS, ad esclusione delle altre responsabilità penali connesse alla fiscalità e detrazioni fiscali, da un punto di vista “puramente edilizio” comporta le stesse responsabilità e sanzioni penali previste per la CILA; il modulo standard della CILAS è stato approvato con Conferenza Unificata del 04 agosto 2021, e riprende in buona parte quello previgente della CILA compreso i punti l’assunzione di responsabilità penale quale asseveratore.

Infatti nelle CILAS a pagina 6 il Progettista assevera la seguente formula:

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo
ASSEVERA che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

Mentre nella CILA il Tecnico abilitato sottoscrive praticamente la stessa assunzione di responsabilità penale:

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,
ASSEVERA che lintervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli  strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonché  che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali  dell’edificio.

CILA e CILAS: Tecnici esercitano servizio pubblica necessità.

L’articolo 359 del Codice penale menzionato nelle formule di asseverazione delle CILA e CILAS conferisce ai Tecnici abilitati a persone esercenti un servizio di pubblica necessità; in particolare il comma 1 riguarda i soggetti privati che svolgono la professione previa speciale abilitazione, quali i Tecnici professionisti iscritti nei rispettivi albi. Si tratta di una “delega” o elevazione del ruolo del Tecnico, che assolve in via eccezionale un elevato ruolo sostitutivo della P.A., o forse meglio dire complementare.

Tecnico asseveratore punibile per falsità ideologica

Se da una parte il legislatore si fida molto dei Tecnici abilitati fino a concedere in via speciale ruolo di soggetti esercitanti pubblica necessità, da una parte c’è un prezzo da pagare: il mancato rispetto della formula di asseverazione per diversi motivi rientra tra i delitti contro la fede pubblica.

Infatti nelle anzidette formule di asseverazione viene ammonito dell’applicazione dell’articolo 481 del Codice Penale, che punisce

Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Forse la multa potrebbe apparire risibile, ma spetta al giudice valutarne l’applicazione in alternativa alla più pesante sanzione penale di reclusione; esse si applicano assieme qualora sia accertato l’intento a scopo di lucro.

La comunicazione di notizia di reato dovrebbe anche avviare l’informativa presso i rispettivi ordini professionali per le azioni disciplinari.

Per la Cassazione il reato di falsità ideologica nei certificati si estende anche alla relazione tecnica di accompagnamento

Nella sentenza di Cass. Sez. III n. 11051 del 8 marzo 2017, il reato di falso ideologico riguarda non solo la manifestazione di una intenzione o l’espressione di un giudizio, ma anche la rappresentazione dello stato dei luoghi, che in genere si esprime tramite descrizione, tavole grafiche dello stato attuale, documentazione fotografica, e quant’altro.

Per la giurisprudenza di Cassazione (a parte una decisione rimasta isolata) integra il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.) non solo la falsificazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), ma anche della relazione di accompagnamento, avendo quest’ultima natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (Cass. Sez. III n. 11051 del 8 marzo 2017, Cass. Pen. III n. 35795 del 17/04/2012, Cass. Pen. III n. 50621 del 18/06/2014, Cass. Pen. III n. 27699 del 20/05/2010, Cass. Pen. V n. 35615 del 14/05/2010, Cass. Pen. III n. 1818 del 21/10/2008).

SCIA normale o alternativa al PdC, profili penali

La SCIA edilizia “ordinaria” è prevista dall’articolo 22 del DPR 380/01, mentre la SCIA alternativa al Permesso di Costruire è disciplinata dal successivo articolo 23.

Possiamo dire per brevità che entrambe si riferiscono al procedimento di cui all’articolo 19 L. 241/1990, il quale condiziona l’efficacia della segnalazione certificata di inizio attività al rispetto di una lunga serie di condizioni, presupposti e rispetto della disciplina urbanistico edilizia, strumenti urbanistici, regolamenti e di ogni altro atto necessario.

Nella formula di asseverazione della SCIA sembrerebbe simile a quella della CILA, però è necessario un distinguo: con essa viene ammonita la responsabilità penale in caso di inesistenza dei requisiti o presupposti di cui al comma 1 art. 19 L. 241/90, che si vanno a sommare a quelli già esaminati per CILA.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90
ASSEVERA (omissis)

In caso di mancato rispetto dell’asseverazione, il comma 6 art. 19 L. 241/90 prevede specifica ipotesi di punibilità penale del professionista:

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Volendo tirare sinteticamente le fila, le possibili sanzioni penali che possono applicarsi anche sovrapposte risultano essere:

  • reclusione variabile da 1 a 3 anni (art. 19 c.6 L. 241/90)
  • reclusione fino ad 1 anno o multa tra 51 e 516 euro (art. 481 Codice penale)
  • ulteriori illeciti penalmente rilevanti, da verificare caso per caso.

Inutile dire che questo tipo di reato comporta anche segnalazione presso i rispettivi ordini professionali per sanzioni disciplinari.

DIA, responsabilità penale minore rispetto alla SCIA

Tra il 2011 e il 2016 c’è stato il passaggio normativo che ha portato alla definitiva sostituzione della DIA con la nuova procedura di SCIA.

In passato la Denuncia inizio attività prevedeva un regime di punibilità penale del professionista pari a quello della odierna CILA, e inferiore alla SCIA; da qui si capisce il passaggio dalla DIA alla SCIA abbia aggravato le responsabilita del Tecnico asseverante.

Infatti nella pregressa normativa il professionista con la DIA diventava «persona esercente un servizio di pubblica necessità», ai sensi dell’art. 359 del Codice Penale; anche ad essa fu collegata la responsabilità penale dell’art. 481 del Codice Penale.

Lo abbiamo già adetto, essa prevede la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516, ed esse si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Permesso di Costruire, asseverazione necessaria

In base all’articolo 20 DPR 380/01 il progettista abilitato è obbligato ad asseverare una apposita relazione di conformità e il rispetto di tutti i vari presupposti, requisiti e adempimenti necessari, di cui si riporta integralmente la formula:

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero,
ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Il comma 13 dell’articolo 20 DPR 380/01 prevede una particolare ipotesi di punibilità penale per chiunque effettui dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni con falsa esistenza dei requisiti o presupposti di cui al comma 1 medesimo articolo: reclusione da 1 a 3 anni.

In questi casi lo stesso comma 13 mantiene una riserva di valutazione penale ove il fatto non costituisca un reato più grave, oltre alle segnalazioni presso i rispettivi ordini professionali per sanzioni disciplinari.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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