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Le disposizioni successive sostituiscono integralmente le precedenti prescrizioni del vecchio PRG 

La procedura per approvare un PRG nasce dalla Legge Fondamentale 1150/42 e attuata dalle norme regionali.

Il piano regolatore è lo strumento urbanistico e di governo del territorio col quale un comune pianifica lo sviluppo del territorio, nonchè disciplina e controlla il suo assetto nel tempo.

Rispetto al Programma di Fabbricazione, riguardante prettamente il centro abitato e le aree/direttrici di espansione, il PRG riguarda l’intero territorio comunale.

Essenzialmente il PRG si compone di elaborati grafici e cartografie, ed è accompagnato da documentazione di rito quali norme tecniche di attuazione (NTA), relazioni tecniche, schede documentali, valutazioni ambientali e di settore, e comunque tutti i tipi di documentazioni prescritte da ogni legislazione regionale.

Il Piano Regolatore non va confuso col regolamento edilizio comunale.

Per quanto simili e soprattutto complementari, si tratta di due atti e procedure amministrative distinte che, con buona prassi, vengono generalmente aggiornati e adeguati contestualmente per evitare discordanze o contrasto tra le reciproche definizioni e disposizioni.

Qualora esistano comuni sprovvisti di piano regolatore comunale, o comunque se in essi compaiono zone sprovviste di previsioni (in gergo chiamate “zone bianche”) esiste una specifica disciplina normativa.

Un Piano regolatore comunale non viene promulgato in via unilaterale e d’improvviso, bensì è frutto di una procedura che si esplica in un arco di tempo.

La procedura di formazione del Piano Regolatore ha un inizio e una conclusione protratta nel tempo.

L’inizio è definito “adozione”, col quale il Consiglio comunale adotta a maggioranza la nuova proposta di PRG; l’adozione di esso non implica l’immediata sostituzione e inefficacia del previgente PRG, bensì inizia un periodo di doppia valenza per vecchio e nuovo PRG.

In particolare dallo stesso termine di adozione del PRG scattano le misure di salvaguardia (leggi approfondimento), aventi lo scopo di tutelare il duplice rispetto dei due PRG, adottato e previgente.

In sostanza vige il principio per cui gli interventi edilizi debbano rispettare entrambe le previsioni e discipline, ancorché differenti.

Dal momento di adozione inizia il cosiddetto processo partecipativo attraverso il quale gli enti pubblici interessati, tutti i cittadini e soggetti interessati possono esprimere nei termini e modi di legge le proprie osservazioni.

Il PRG esprime la volontà politica locale di sviluppo e assetto del territorio

Una volta scaduti i termini di ricezione e deposito delle osservazioni ha inizio la cosiddetta fase di disamina con cui il Comune, suo tramite i propri uffici tecnici, valuta ciascuna osservazione pervenuta esprimendo la propria controdeduzione che può essere di accoglimento totale o parziale, oppure il suo respingimento. Ogni controdeduzione espressa dal Comune, deve essere adeguatamente motivata.

Questa fase si conclude nel momento in cui il Comune ha analizzato tutte le osservazioni e prodotto le rispettive controdeduzioni motivate, che vengono raccolte in un fascicolo e disaminate in sede di consiglio comunale; in genere vengono svolte più sessioni perchè le osservazioni pervenute sono in quantità tale da non esaurirsi in unico dibattito consiliare, anche nei comuni con poca popolazione.

Terminate le sessioni consiliari comunali, quindi dopo aver disaminato e controdedotto tutte le osservazioni, il PRG diviene ufficialmente approvato dal Consiglio comunale e pubblicato sul rispettivo bollettino regionale. Il PRG, decorsi i relativi termini di legge dall’avvenuta pubblicazione sul bollettino regionale, diviene ufficialmente vigente ed efficace, e contestualmente perde efficacia quello che ormai diviene il vecchio o previgente PRG.

Prima di proseguire, un Video bonus: 

Fin qui è riassunto in via generale l’iter di approvazione del PRG.

Inevitabilmente con l’approvazione del nuovo strumento urbanistico, si ha la decadenza delle previsioni del precedente PRG.

Sulla durata o termini di “scadenza” del Piano Regolatore generale si rinvia al seguente approfondimento.

A prescindere dalla tipologia e “benevolenza” delle precedenti disposizioni, con l’entrata in vigore del PRG approvato il comune volta pagina. Anche gli indici di edificabilità sopravvenuti col nuovo PRG vanno ad incidere su quello che diviene la nuova disciplina di assetto del territorio.

In base al principio della successione nel tempo delle norme, l’approvazione di un nuovo PRG, sostituisce integralmente le precedenti prescrizioni del vecchio Piano con le disposizioni successivamente intervenute; quelle precedenti decadono per la fondamentale ragione che la pianificazione urbanistica, aventi carattere dinamico, hanno proprio la finalità di adeguare la disciplina del territorio alle sopravvenute esigenze politiche e di sviluppo territoriale, che si esplicano (appunto) attraverso la consiliatura comunale.

Essendo espressione di valutazione all’attualità di esigenza e politica locale in ordine all’utilizzazione del territorio, la nuova disciplina previsionale del Piano Regolatore ha carattere di assoluta prevalenza, e quindi non possono essere disapplicate dallo stesso Comune in favore di una “ultrattività” del precedente PRG.

Le nuove disposizioni del PRG sostituiscono integralmente quelle precedenti, le quali non possono comunque conservare alcuna efficacia, a condizione che non siano espressamente recepite e inserite sotto forma di specifica disciplina transitoria per agevolare il passaggio di transizione dal vecchio al nuovo PRG (Cons. Stato IV n. 693 del 9 febbraio 2012, TAR Puglia (BA) Sez. III n. 833 del 18 luglio 2017).

L’aspetto degli Indici di edificabilità, migliorativi e peggiorativi rispetto al previgente piano regolatore, si rinvia ad uno specifico articolo.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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