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I poteri sanzionatori comunali rimangono intatti e col diniego non occorre reiterare l’ordine di rimessa in pristino

L’ordinanza di demolizione non viene annullata con la presentazione dell’accertamento di conformità

Il Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. 380/01 all’art. 36 prevede una specifica disciplina per regolarizzare illeciti e abusi edilizi.

Si tratta dell’accertamento di conformità, la procedura che permette di ottenere il Permesso di Costruire in sanatoria nel rispetto di certe condizioni.

Il comma 1 dello stesso art. 36 dispone una precisa tempistica entro la quale il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario, può presentare istanza di accertamento di conformità.

In particolare la scadenza dei termini è riferita agli articoli dello stesso T.U.E e differenziata in base alle seguenti tipologie di intervento:

Infine, per gli interventi compiuti in assenza o difformità dalla SCIA, resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 del T.U.E. e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.

La presentazione della sanatoria entro i relativi termini sospende l’ordinanza di demolizione in via provvisoria

L’istanza di sanatoria può essere presentata:

  1. prima dell’emissione dell’ordinanza di demolizione;
  2. dopo l’emissione, ma entro i suddetti termini previsti dall’art. 36 TUE;

Nella prima ipotesi è possibile presentare l’istanza prima ancora che il Comune svolga accertamento dell’illecito.

In caso di esito positivo, il Comune rilascerà il Permesso di Costruire in sanatoria, in caso negativo comunicherà diniego ed emetterà il conseguente ordine di rimessa in pristino/demolizione.

Tralasciamo la prima ipotesi per focalizzarsi sulla questione nodale.

Seconda ipotesi: il Comune ha emesso l’ordinanza di demolizione ed entro i termini previsti viene presentata istanza di sanatoria.

Il Testo Unico per l’edilizia sottace sull’eventuale efficacia e validità dell’ordinanza di demolizione emessa a monte della domanda di sanatoria.

Tuttavia la giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo la questione, e ha precisato che

l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione, comportando che l’esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa” (Cons. di Stato n. 4304/2019, Cons. Stato nn. 6233 del 2018, 1909 del 2013).
Ciò anche al fine di evitare che pur in presenza del rigetto dell’istanza di sanatoria l’amministrazione debba reiterare l’ordine di demolizione (Cons. Stato, Sez. VI, nn. 6233 del 2018, 446 del 2015).

Se l’istanza di sanatoria edilizia è presentata entro i termini previsti dall’art. 36 (e comunque fino all’emissione delle sanzioni amministrative), l’ordinanza di demolizione resta valida e diviene temporaneamente sospesa.

Ad esempio potrebbe essere presentata oltre i tipici novanta giorni dall’ordinanza di demolizione, ma entro l’emissione delle sanzioni amministrative successive VEDI APPROFONDIMENTO.

La sua sospensione si interrompe, e riprende quindi efficacia, dal diniego dell’istanza di sanatoria. Non occorre cioè la reiterazione o riemissione di altra ordinanza, perchè torna di nuovo in essere la prima.

Notare bene che sull’istanza il dirigente/responsabile dell’Ufficio tecnico comunale si deve pronunciare con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Poi è possibile che la sanatoria venga rilasciata oltre tale termine, ma questo è un’altra fattispecie spiegata in questo approfondimento.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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