L'opera finita comprende anche le rifiniture interne ed esterne concluse
Esistono due versioni molto diverse di Segnalazione Certificata Inizio Attività
Avendo ricevuto molte domande sul tema preferisco rispondere con un articolo
Nell’ordinamento nazionale DPR 380/01 esistono due distinti regimi di Segnalazione Certificata Inizio Attività, soprattutto dopo l’entrata in vigore del celebre Decreto ‘Scia 2’ D.Lgs. 222/2016.
Si, lo so, sto frantumando i coglioni con questo argomento ridondante: credo di farlo nel tuo esclusivo interesse, in quanto auspico che questo contenuto sia altamente formativo per la tua professione.
Siccome spesso sento obbiettare i colleghi che esiste una sola procedura di SCIA che consente di iniziare i lavori solo dopo trenta giorni dalla presentazione.
Astenendomi da opinioni, vado dritto al sodo e cerco di essere sintetico.
Abbiamo due tipi di SCIA:
- Segnalazione Certificata Inizio Attività “normale”: art. 22 comma 1 TUE (che richiama la SCIA ex art. 19 L. 241/90);
- SCIA alternativa al Permesso di Costruire (art. 23 del TUE);
Prima di proseguire, rammento la versione video dell’argomento:
La SCIA Alternativa al Permesso è una variante procedurale di quella ordinaria
La prima SCIA “normale”, quella che sicuramente viene più utilizzata perchè indispensabile per gli interventi di edilizia minore, ha un regime e procedimento amministrativo fermamente indicato appunto nell’art. 19 L. 241/90.
Il comma 2 dell’art. 19 L. 241/90 dispone che l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Dalla data di presentazione, decorrono i primi trenta giorni per svolgere gli accertamenti della carenza o meno dei requisiti e presupposti per la sua efficacia; decorso tale periodo, la SCIA si consolida tramite l’istituto del silenzio-assenso.
La “Super-SCIA” cioè la SCIA alternativa al Permesso di Costruire ha sostituito e mandato in pensione l’omologa DIA alternativa o Super DIA, ove operativa nelle regioni.
Essa è normata dall’art. 23 del TUE e consente compiere alcuni interventi edilizi rilevanti al posto del Permesso di Costruire.
Interventi ammessi a SCIA alternativa fattibili senza condizioni sono:
- (art. 23 c.1 lettera A): Ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10 c.1 lett. C del TUE;
Interventi ammessi a SCIA alternativa fattibili in presenza di condizioni sono:
- (art. 23 c.1 lettera B): Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, in presenza di apposita disciplina attuativa comunque denominata, compreso accordi negoziali con valore di piano attuativo, contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- (art. 23 c.1 lettera C): interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Sempre l’art. 23 del TUE, al comma 1, in relazione alla SCIA alternativa al PdC, consente alle regioni di individuare con propria legislazione gli altri interventi soggetti a questa procedura, diversi da quelle tre ipotesi disciplinate, da assoggettare al contributo di costruzione e definendo criteri / parametri per la relativa determinazione.
Rispetto alla SCIA normale, nella SCIA Alternativa al Permesso i lavori possono essere iniziati solo se siano decorsi trenta giorni dal deposito allo sportello unico (art. 23 comma 1 “doppione” del TUE).
Ovviamente nei casi in cui la disciplina richieda l’acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati, il discorso diventa più complesso e tali presupposti devono essere acquisti quali condizioni necessarie per completare la piena efficacia della SCIA alternativa al Permesso.
Lo stesso dicasi per la SCIA “normale”.
P.S: approfitto per segnalarti che il tema è trattato anche nel Corso online sul Decreto ‘Scia 2’.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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