Skip to content
  • Carlo Pagliai
  • SCIA

Consiglio di Stato conferma le condizioni necessarie per considerare legittimamente formata la SCIA edilizia

Con sentenza n. 3925/2025 il Consiglio di Stato ha ribadito i requisiti essenziali per la formazione della segnalazione certificata inizio attività per interventi edilizi, e quando invece si corre rischi di vederla dichiarare inefficace per incompletezza documentale. Appare evidente la possibile fragilità delle SCIA edilizie anche a distanza di anni, in quanto è possibile trovarne una viziata da possibili carenze documentali, come la rappresentazione con elaborati grafici, fotografici, descrittivi, oppure per mancato preventivo ottenimento dei necessari pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. Sul blog, infatti, ho già trattato più volte casi simili:

Tra l’altro si rinvia ad altro articolo per l’elenco generale dei documenti essenziali per pratiche edilizie. Con l’anzidetta sentenza, il Consiglio di Stato ha fatto precisazioni interessanti riguardo a un intervento di realizzazione di ascensore privato a uso esclusivo in corte condominiale, inviando al Comune una SCIA a luglio 2020; circa un mese dopo il Comune ha notificato il divieto di prosecuzione dell’attività, motivato su diversi punti tra cui:

  • assenza di alcuni elaborati grafici e tecnici per abbattimento barriere architettoniche;
  • contrasto tra relazione tecnica asseverata sull’assenza di gradi di tutela del regolamento urbanistico edilizio comunale, quando invece l’immobile risultava assoggettato a ciò;
  • assenza parere obbligatorio della Commissione qualità architettonica e paesaggio;
  • inosservanza delle disposizioni regionali che fissano i requisiti minimi degli elaborati grafici ai fini dell’asseverazione analitica da parte del progettista abilitato (per le quali il Comune ha richiesto integrazioni su quattro punti);

Alla luce di ciò, è stato fatto ricorso al TAR contro il provvedimento che ha bloccato l’intervento edilizio, contestando che il divieto di prosecuzione dell’attività è stato emesso dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della SCIA, in violazione dell’art. 19, commi 3 e 6 bis, della L. 241/1990, e, poiché il Comune si è difeso adducendo che, in base alla legislazione regionale, tale termine decorrerebbe solo una volta completata la fase di verifica della completezza della SCIA ad opera dello Sportello unico o, comunque, decorsi i cinque giorni lavorativi all’uopo previsti, in corso di causa ha sviluppato la censura prospettando l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 14 (Disciplina della SCIA) della l.r. Emilia Romagna 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) che tale specifico regime ha introdotto nell’ordinamento regionale.

WhatsApp canale carlo pagliai

Iscriviti al mio canale WhatsApp

Completezza documentale e di rappresentazione: essenziali per efficacia SCIA

Molte volte si è sollevato il tema del grado di completezza ed esaustività della rappresentazione dell’opera edilizia nella SCIA, non essendo possibile stabilire in termini assoluti quali elaborati grafici debbano essere depositati assieme alla SCIA. Sappiamo bene che ciascun intervento edilizio richiede particolari rappresentazioni grafiche da valutare caso per caso, anche sulla base dei criteri di ciascun professionista tecnico, per cui rischia di diventare anche una valutazione tecnica discrezionale da parte dell’ente pubblico preposto a valutarlo.

Ecco perchè alcune regioni, come l’Emilia Romagna (L.R. 31/2002 articolo 6, comma 4), oppure la Toscana (con regolamento del 2020) hanno stabilito alcuni contenuti e requisiti minimi degli elaborati grafici a corredo dei titoli abilitativi. La rappresentazione dell’intervento edilizio e dell’immobile deve risultare esaustiva affinché possa essere compresa e valutata da parte del competente ufficio tecnico comunale, e la relativa conformità agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Il problema si pone quando la pratica SCIA non è stata adeguatamente corredata degli opportuni elaborati grafici e di rappresentazione descrittiva, infatti il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3925/2025 ha affermato che:

in merito all’assenza di «sufficienti misure, quote, distanze, indicazioni di materiali di progetto e di ogni altro dettaglio utile ad una comprensibile rappresentazione», occorre rilevare, come già detto poc’anzi, che l’identificabilità ex ante dell’intervento da realizzare, nelle sue caratteristiche concrete, costituisce condizione per il controllo della conformità dell’opera al progetto, ragion per cui, alla stregua di un criterio teleologico e sistematico, il decorso del termine per il silenzio assenso è impedito dall’assenza delle informazioni che il privato deve fornire, dovendo l’amministrazione procedere alle verifiche, per l’appunto, consentite dal tenore degli allegati alla SCIA e alle eventuali integrazioni documentali (vedi anche Cons. di Stato n. 1215/2024).

Alla luce di tutto questo si presenta un nuovo paradosso: se da una parte la SCIA presentata in maniera incompleta non raggiunge piena efficacia, dall’altra parte una giurisprudenza ritiene ammissibile la formazione del silenzio-assenso di fronte a una domanda di permesso di costruire incompleta o in contrasto alla disciplina urbanistica. Mi sembra che stiamo un po’ deragliando, a questi punti.

Ci tengo a precisare che nella procedura della SCIA non sussiste alcuna formazione di silenzio-assenso, nonostante richiamato riferimento contenuto in sentenza; si tratta di un tecnicismo contenuto nella L. 241/90, in quanto l’articolo 19 relativo al procedimento generale di segnalazione certificata inizio attività non contempla o attribuisce alcuna formazione di silenzio assenso al suo deposito, in quanto la SCIA è un atto privato, e non una istanza da cui attendersi una risposta di assenso.

Inoltre è stata considerata infondata la questione di incostituzionalità sul termine aggiuntivo di cinque giorni per effettuare controlli sulla SCIA edilizia da parte della L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, ritenendo condivisibile la tesi difensiva secondo cui esso fornisce un bene giuridico al soggetto privato istante ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale, consentendo allo stesso, in un margine di tempo ristretto, di acquisire la certezza rispetto alla adeguatezza della documentazione presentata, documentazione che poi sarà soggetta al controllo pubblico previsto per la SCIA nell’ordinario termine di 30 giorni.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su